Mutui al test delle polizze libere

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Età: 40 anni. Durata mutuo: 20 anni. Ammontare del prestito: 200mila euro. «Ok, la sua istanza di finanziamento sarà accolta a condizione di stipulare questa polizza sulla vita a favore della banca che prevede un premio unico di 9.600 euro». È quanto si è sentito rispondere allo sportello, un lavoratore dipendente desideroso di comprare una casa per mettere su famiglia. E manca un “piccolo” particolare sottaciuto in filiale: 5mila euro (oltre il 50% del premio della polizza) saranno trattenuti dalla stessa banca a titolo di provvigioni.

I numeri del fenomeno

Questo è solo un esempio (illustrato dal presidente dell’Isvap, il 3 febbraio scorso, nel corso di un’audizione al Senato prima della conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni varato dal governo Monti) di un fenomeno che negli ultimi anni si è via via consolidato nel sistema bancario italiano. Con i tassi di interesse ai minimi storici, per recuperare marginalità gli istituti di credito hanno condizionato la concessione di nuovi finanziamenti alla stipula di polizze per incassare laute commissioni.

Quello delle coperture Credit protection insurance (Cpi), nei confronti del rischio di premorienza del mutuatario o di grave invalidità o, talvolta, anche di perdita del lavoro, è un mercato che è molto cresciuto negli ultimi anni e che attualmente attira circa 2,5 miliardi di premi l’anno, l’80% del quale in mano alle banche. È le indagini condotte dall’Isvap nell’ultimo triennio hanno accertato che il livello medio delle commissioni praticate ai clienti dalle banche e dalle altre istituzioni finanziarie che costringono i consumatori alla stipulazione della polizza, applicano commissioni pari in media al 44% dei premi corrisposti, con punte del 79 per cento.

L’ostacolo alla surroga

Un conflitto di interessi che ha vanificato in parte anche gli effetti della portabilità gratuita del mutuo da una banca all’altra, introdotta dalla prima lenzuolata di liberalizzazioni della legge Bersani (n° 40/2007). Nel trasferimento del mutuo, ma anche in caso di estinzione anticipata, al cliente non è stato sempre riconosciuto il rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduta. Una problematica frequente in passato, nonostante le linee guida redatte, fin dall’ottobre 2008, da Abi e Ania per favorire la portabilità. Indicazioni spesso ignorate da banche e assicurazioni, che del resto non erano obbligate ad applicarle. Almeno fino alle recenti decisioni dell’Arbitro bancario finanziaio (Abf), secondo le quali le regole di correttezza professionale stabilite da Abi e Ania rappresentano un punto di riferimento anche per gli istituti che non abbiano aderito all’accordo (decisione n. 808/2011) o che non siano associati all’Abi (decisione n. 2573/2011).

Le nuove regole

Dal primo luglio scorso, però, tra le altre novità in tema di liberalizzazioni la legge n° 27/2012 ha introdotto l’obbligo per la banca di sottoporre al cliente almeno due preventivi di gruppi assicurativi concorrenti, qualora l’erogazione del finanziamento sia condizionata alla stipulazione di una polizza. Il cliente, inoltre, una volta ricevuti i preventivi, ha a disposizione 10 giorni lavorativi per cercare per suo conto contratti che offrano condizioni migliori. E se il cliente decide per una polizza diversa da quelle offerte dall’intermediario, questi non può comunque modificare le condizioni della sua offerta di finanziamento.

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