Noleggio occasionale di barche private: tutto quello che c’è da sapere!
nautica babyguest classifica società di charter

Ancora nessun commento

1. Chi può esercitare il noleggio occasionale?

Il “titolare persona fisica”, le “società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione” ovvero “l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”. La dicitura “titolare persona fisica” ha creato notevoli problemi interpretativi, in quanto equivoca dal punto di vista giuridico; a fini chiarificatori è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con una precisa nota ha chiarito che il titolare persona fisica si identifica con il proprietario-armatore dell’imbarcazione o della nave da diporto. Il contratto di noleggio occasionale instaura, infatti, un rapporto diretto tra il proprietario-armatore e il cliente trasportato, mentre l’utilizzo successivo da parte di un soggetto terzo sembrerebbe piuttosto assumere la connotazione di un sub-noleggio, fattispecie non contemplate dalla norma in esame e che implicherebbe, comunque, l’esercizio di un’attività di carattere commerciale. L’art. 23 della legge n. 98/2013 ha, infine, introdotto la possibilità di esercizio anche per le società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, estendendo così il ventaglio dei legittimati all’esercizio anche a tali di società.

2. Sono necessari particolari titoli per la conduzione delle unità adibite a noleggio occasionale?
È doveroso premettere che le uniche unità da diporto a bordo delle quali si possa esercitare il noleggio occasionale sono le imbarcazioni e le navi; i natanti sono esclusi. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possano essere assunti con il solo requisito del possesso della patente nautica, derogando così alle disposizioni citate in tema di istituzione e disciplina dei titoli professionali del diporto. Il titolo professionale è, tuttavia, necessario se il noleggio occasionale si esercita su navi da diporto. Tali titoli abilitativi sono richiesti sia quando la conduzione spetta direttamente all’armatore, sia quando questi usufruisce delle prestazioni lavorative di altro personale, che sono ricomprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio.

3. Quali sono gli adempimenti per poter esercitare?

L’esercizio del noleggio è subordinato esclusivamente alla comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di ulteriore personale, e precisamente: il modello da inviare al Fisco, oltre a fornire una scelta più ampia tra i formati elettronici (pdf, gif, tff o jpg), dovrà essere allegato a un messaggio di posta elettronica da inoltrare alla casella della direzione centrale accertamento dell’agenzia delle Entrate: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it; per le comunicazioni alle Capitanerie di Porto il decreto prevede che i soggetti obbligati devono compilare e sottoscrivere il modello in formato pdf che è disponibile sul sito istituzionale delle Capitanerie e inviarlo per posta elettronica alla Capitaneria competente per territorio;nel caso in cui il noleggio occasionale dia luogo a una prestazione di lavoro accessorio, la comunicazione dovrà essere inviata anche all’Inps e all’Inail secondo le regole già in uso per le comunicazioni preventive per l’inizio di attività di lavoro occasionale accessorio. Le comunicazioni dovranno essere effettuate preventivamente all’inizio di ogni attività di noleggio occasionale. Poi una copia della comunicazione, accompagnata dalle ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Capitaneria (e se del caso di Inps e Inail), nonché da una copia del contratto di noleggio occasionale, dovranno essere tenute a bordo dell’unità da diporto e messe a disposizione in caso di controlli.

4. Limiti di esercizio e questioni fiscali?

La precedente stesura normativa prevedeva che i proventi derivanti dall’attività di noleggio erano assoggettati, a richiesta del percipiente, “sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui”, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento. Il limite degli euro 30.000,00 è stato abrogato dal suddetto art. 23 L. 98/2013, che ha previsto, prima, il limite 40 giorni complessivi annuali, e poi sempre il limite di 42 giorni complessivi annuali. Ci si chiede cosa accada se si supera il limite dei 42 giorni: in quel caso si perde la possibilità di usufruire dell’imposta sostitutiva del 20%. Tale interpretazione ha trovato conforto anche nella posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, la quale nel decreto attuativo del 13 dicembre 2013, ha considerato il limite dei 42 giorni annui non come un elemento costitutivo della fattispecie, ma semplicemente quel limite superato il quale il soggetto perde l’agevolazione tributaria citata (c.d. “cedolare secca” al 20%). Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si è istituito il seguente codice tributo: “1847” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI