Nuove misure di riduzione della pressione fiscale a beneficio dei redditi di lavoro dipendente
Gli interventi dell'Inps in luogo del bonus da 80 euro previsto dal Decreto Legge numero 66/2015, sono costituiti da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’artticolo 13 del TUIR, correlati a determinati limiti reddituali.
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Gli interventi dell’Inps in luogo del bonus da 80 euro previsto dal Decreto Legge numero 66/2015, sono costituiti da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’artticolo 13 del TUIR, correlati a determinati limiti reddituali. Il trattamento integrativo – si legge sul comunicato dell’Inps – pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 spetta ai titolari di reddito il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Quest’ultimo non concorre alla formazione del reddito e deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al periodo di lavoro. Per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è riconosciuta un’ulteriore detrazione dell’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, nella seguente misura: 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo annuo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 480 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro se il reddito complessivo annuo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro. L’Istituto passa quindi ad elencare le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali; le informazioni per l’erogazione, da parte dell’Istituto, dell’ultima detrazione di imposta; le procedure per coloro che, non possedendo o perdendo i requisiti soggettivi per la maturazione di entrambi i benefici, intendano comunicare la propria rinuncia e, infine, le istruzioni per determinare mensilmente il trattamento integrativo e il conguaglio fiscale di fino anno e CU/2021.

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