Nuovo patent box: online le regole al vaglio dei contribuenti interessati

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Agenzia delle Entrate pignorerà il contoE’ in rete, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, lo schema di provvedimento che illustra la nuova procedura da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile in alternativa alla procedura ordinaria. Operatori economici, ordini professionali ed esperti potranno inviare le proprie osservazioni e suggerimenti entro mercoledì 24 luglio all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it, per poter consentire l’esame dei contributi. Il provvedimento sarà firmato e pubblicato in versione definitiva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019.

In particolare, nel provvedimento di consultazione pubblica si legge che la documentazione deve essere costituita da un documento diviso in due sezioni dove indicare, tra l’altro, il modello organizzativo dell’impresa, la sua struttura partecipativa e il mercato di riferimento, gli elenchi dei beni immateriali e delle attività di ricerca e sviluppo, le plusvalenze realizzate tramite la cessione di Ip agevolabili (intellectual property), le informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile, infine, il metodo adottato (Cup, Rpsm, o altro), la procedura da seguire in caso di rinuncia.  Una volta predisposta, la documentazione dovrà essere consegnata all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla relativa richiesta e, se durante il controllo della corretta determinazione della quota di reddito escluso emerge l’esigenza di ulteriori informazioni, queste dovranno essere fornite entro 7 giorni.

L’emanazione del provvedimento nasce direttamente dalle disposizioni che hanno modificato il regime in argomento, vale a dire l’articolo 4 del decreto crescita, che ha reso più semplice fruire dei benefici legati al patent box: in un’ottica di miglioramento della compliance e di semplificazione, il bonus, calcolato in via autonoma dal contribuente, finisce infatti dritto in dichiarazione, senza ruling preventivo, e gli sbagli, se “documentati”, si possono correggere senza sanzioni.

Queste, in estrema sintesi, le modifiche all’agevolazione, introdotta dalla legge di stabilità 2015 a favore dei titolari di reddito d’impresa (articolo 1, commi da 37 a 45, legge n. 190/2014 e successive modificazioni) che consiste nell’esclusione dalla base imponibile del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) e, se il 90% del “ricavato” viene reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali – prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita – anche dalla cessione degli stessi beni.

Patent box ad accesso rapido
Riguardo alle modalità di accesso, la disciplina ante-decreto crescita prevedeva la presentazione (a seconda dei casi, obbligatoria o facoltativa) da parte del contribuente interessato di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, a cui doveva seguire un confronto con la stessa Amministrazione circa la determinazione dell’ammontare dell’agevolazione (procedura di ruling, articolo 31-ter, Dpr 600/1973).
La prima modifica verte proprio sulla procedura di ingresso nel regime patent box, infatti, per dribblare le complicazioni sorte durante la stipula degli accordi preventivi, l’articolo 4 del Dl n. 34/2019, al comma 1 stabilisce che, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita, i titolari di reddito di impresa che optano per il regime patent box, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare autonomamente e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile.
Per far questo, gli interessati devono indicare le informazioni necessarie per la determinazione del beneficio in “idonea documentazione” predisposta da un provvedimento del direttore dell’Agenzia contenente anche le ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

Coloro che optano per la nuova procedura e, quindi, autodeterminano il reddito agevolabile, devono ripartire la relativa variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Ricalcolo senza penalità
L’altra novità di particolare interesse risiede nel comma 2 dello stesso articolo, il quale dispone che in caso di rettifica del reddito escluso dalla base imponibile, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione dal 90 al 180% prevista per l’infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 471/1997) non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Agenzia la documentazione idonea a consentire la verifica della corretta determinazione della quota di reddito escluso dalla tassazione.
A tal proposito, il comma 3 stabilisce l’obbligo per il contribuente che possiede la documentazione ad hoc di darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale lo stesso beneficia dell’agevolazione.

Passaggio al nuovo
Le nuove disposizioni sul patent box sono applicabili anche nel caso in cui sia già stata attivata una procedura di ruling, a condizione che la stessa non sia andata a buon fine. In questa ipotesi, peraltro, il contribuente che intende comunque accedere al regime agevolativo è tenuto a comunicare preventivamente all’Agenzia delle entrate la volontà di rinunciare alla procedura. Anche questi contribuenti devono ripartire la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi (comma 4).

In ogni caso, grazie al comma 5, resta ferma la facoltà per tutti i contribuenti che intendano beneficiare del patent box di accedere al regime premiale sanzionatorio previsto dal comma 2, con la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere indicato il possesso della “idonea documentazione” per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché la dichiarazione venga presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.

Infine, l’argomento si chiude con il comma 6, che prevede l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione al contribuente che non ha comunicato il possesso della “documentazione idonea”.

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