OAM: Vale il giorno della domanda o dell’avvenuta iscrizione?

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Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Pietro:

Salve, l’art. 2 comma 3 della circolare n. 6/12 dell’OAM stabilisce che per la frazione di anno solare che decorre dall’iscrizione nell’Elenco … e il 31 dicembre immediatamente successivo l’obbligo di aggiornamento si intende assolto se 1) si supera l’esame 2) si frequenta un corso della durata di almeno 10 ore. Il quesito dunque è se per “iscrizione nell’elenco” debba intendersi la semplice data di protocollo della domanda (vecchio regime) o piuttosto la data effettiva in cui l’OAM comunicherà l’avvenuta iscrizione. La questione non è irrilevante perché posto che l’OAM si riserva 90 gg. per concludere il procedimento, salve sospensioni dei termini, la data effettiva dell’iscrizione può facilmente slittare al 2013, con conseguente spostamento dei termini degli aggiornamenti obbligatori (60 ore nel biennio a partire dal mese di gennaio SUCCESSIVO alla iscrizione), e quindi obbligo di solo 10 ore per il 2013 (frazione di anno) e nessun obbligo di aggiornamento per il corrente anno. Quando l’Elenco era tenuto dall’UIC, tra l’altro, la data di iscrizione nell’Elenco non era mai quella di presentazione della domanda ma quella effettiva di accoglimento…

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  • Carissimo Pietro, il quesito da te posto è di particolare interesse e la risposta si presenta articolata. In più
    va considerato anche l’art 26 del D.lgs 141/2010 (disciplina transitoria). A tal proposito provo a dare una mia personale interpretazione:
    1) Per coloro che hanno presentato domanda prima del 17 ottobre, il periodo di silenzio assenso è di 90 gg..
    2) Per coloro che hanno presentato domanda dopo il 17 ottobre, il periodo di silenzio assenso è di 120 gg (modificato dal secondo correttivo).
    3) L’art 26 del D.lgs 141/2010 (disciplina transitoria) esonera dall’esame e dalla prova valutativa le persone fisiche che hanno i requisiti previsti.
    4) Le persone fisiche che hanno inoltrato domanda di iscrizione entro il 31 ottobre 2012 potranno continuare a svolgere l’attività.
    5) Chi ha effettuato il versamento entro il 31 ottobre 2012 e non è riuscito ad inviare l’iscrizione per motivi tecnici,nei giorni successivi potrà procedere alla registrazione off-line secondo le procedure comunicate dall’OAM e potrà continuare a svolgere l’attività.
    6) Le persone fisiche esentate dall’esame e dalla prova valutativa dovranno frequentare un corso di aggiornamento di almeno 10 ore entro il 31/12/2012.
    7) In futuro questo tipo di aggiornamento sarà effettuato solo in alcuni casi.
    8) L’obbligo della formazione periodica di 60 ore nel biennio a partire dal 1° gennaio 2013 è prevista per coloro che hanno effettuato l’iscrizione in regime transitorio in quanto continueranno a svolgere l’attività fino ad un eventuale diniego da parte dell’OAM.
    9) I dipendenti ed i collaboratori che superano la prova valutativa potranno iniziare la loro attività appena l’iscritto (agente o mediatore) comunicherà all’OAM il loro nominativo. Pertanto tutti i nominativi comunicati entro il 31/12/2012 avranno l’obbligo della formazione biennale a partire dal 1° gennaio 2013.
    10) Gli Agenti ed i mediatori che si iscriveranno dal 1° novembre 2012 prima di iniziare l’attività dovranno attendere 120 giorni; da ciò consegue che avranno frequentato un corso e sostenuto l’esame nel 2012 mentre l’operatività avrà inizio nel 2013. In questo caso dovranno frequentare un corso di aggiornamento di almeno 10 ore entro il 2013 e successivamente dal 2014 avranno l’obbligo della formazione biennale.
    Spero di aver soddisfatto il tuo quesito, ribadisco che è solo una mia interpretazione.
    Francesco De Francesco

  • Pietro satta ha detto:

    Grazie per la risposta molto articolata ed esaustiva, ma resto perplesso riguardo al punto 6: da quale norma o combinato trai questa conclusione? tra l’altro non è invece sostenibile che fintanto che non pervenga comunicazione dell’avvenuta iscrizione, con relativa data, o fintanto che non sia decorso il termine del silenzio assenso, la liceità della prosecuzione dell’attività dell’agente sino al 31/12/12 sia garantita dalla vigenza del vecchio regime? mi riferisco all’art. 26, comma 1 della legge 141/2010, che  stabilisce che entro sei mesi dalla costituzione dell’Organismo (cioè dalla data di apertura degli elenchi, 01/07/2012) gli agenti debbono chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi; tale termine scade quindi il 31/12/2012 e l’obbligo di iscriversi al 31/10/12 valeva solo per l’esenzione dall’esame. In sostanza oggi un agente può legittimamente operare fino al 31/12/12, ha senso obbligarlo a fare dieci ore di corso obbligatorio per il 2012 solo perché ha presentato domanda di iscrizione all’elenco nella scadenza del 31/10/2012 senza sapere se e quando verrà accolta? ciao grazie Pietro

    • Sicuramente è garantita dal vecchio regime ma il comma 1 dell’art. 26 (“Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività… chiedono entro il 31 ottobre 2012…….”)
      _____________________________________________________________________________________
      “1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto (già presente alla data di pubblicazione del DLGS 141 in G.U. n. 207 del 4 settembre 2010 supplemento ordinario n. 212) ovvero ai sensi del comma 3, nell’albo dei mediatori creditizi ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012(inserito con il secondo correttivo) l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28 comma 1-bis (commento: abrogazioni e norme finali), della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.
      _____________________________________________________________________________________
      Pertanto, coloro che hanno provveduto ad effettuare l’iscrizione entro il 31/10/2012 continueranno a svolgere l’attività con tutti i requisiti e gli obblighi previsti; tutti gli altri dal 1° Novembre non potranno più operare.
      Da questi sono escluse le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all’attività di rappresentanza, operando nell’ambito dei servizi finanziari ai soci adegueranno le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012 (comma 6).
      Ritengo ancora un’altra cosa, a mio avviso, che per continuare effettivamente l’attività senza avere problemi di sorta, sarebbe necessario stipulare anche la polizza assicurativa, senza attendere il silenzio assenso.
      Comunque il D.lgs. e le circolari lasciano molti dubbi e difficoltà interpretative.
      Resto a disposizione

      • Pietro ha detto:

        Francesco, ho approfondito ulteriormente la questione e mi pare che quando l’art. 26 comma 1 di cui sopra stabilisce “fermo restando quanto previsto dall’articolo 28 comma 1-bis” offre una indicazione decisiva sul fatto che si debba avere riguardo alla data di effettiva iscrizione: l’art. 28 comma 1 bis stabilisce infatti che, purché si sia presentata la domanda nei termini detti del 31/10, (in sintesi …) si continua ad applicare il vecchio regime fino alla *data di iscrizione* o di rigetto della domanda, mentre il 128 quinquies, al comma 2, tra i vari requisiti impone anche l’effettività dell’aggiornamento professionale ai fini della *permanenza* dell’iscrizione nell’elenco, postulando ovviamente che quindi che si sia già iscritti per dover soddisfare tale adempimento. Per quanto sopra pertanto a mio avviso deve ritenersi che se l’OAM chiude il procedimento di iscrizione nell’anno in corso bisognerà subito curare l’aggiornamento delle 10 ore per la frazione di anno residua, ma se la data di effettiva iscrizione nell’elenco slitta al 2013 (come possibile, visti i tempi di 90/120 gg. che l’OAM si riserva oltre alle eventuali sospensioni) allora la frazione d’anno fino al 31/12 sarà quella del 2013, e fino a quel momento la legalità dell’operare dell’agente sarà garantita, appunto, dalla vigenza della vecchia disciplina stabilita dall’art. 28 comma 1 bis.
        Naturalmente sarò grato a te o a chiunque dovesse segnalare qualche punto debole della ricostruzione prospettata. Un saluto
        Pietro

  • Pietro satta ha detto:

    Noi in effetti la polizza l’abbiamo stipulata, rimane il dubbio sull’aggiornamento, da quale disposizione trai la conclusione che 6) le persone fisiche esentate dall’esame e dalla prova valutativa dovranno frequentare un corso di aggiornamento di almeno 10 ore entro il 31/12/2012? grazie

  • Pietro satta ha detto:

    Grazie Francesco, ho ribadito anche in risposta a quell’articolo da te indicato il mio parere sulla questione, resta il fatto che è francamente scandaloso che l’OAM non dia “interpretazioni autentiche” a questa e alle tante altre questioni che vengono giustamente sollevate da molti di noi, anche per colpa di una normativa imprecisa e lacunosa che sembra in primo luogo davvero orientata soprattutto a fare cassa ed a garantire l’esistenza del nuovo ed ennesimo carrozzone, come al solito con la scusa che “l’Europa ce lo chiede …”. Anche la misura draconiana adottata nei confronti di chi magari da 10 anni lavora e mantiene la famiglia in base ad un diploma quadriennale, con cui all’epoca potevi iscriverti all’Università, mi sembra davvero allucinante. Quindi a tutti quei diplomati oggi laureati in lettere e che magari vincitori di concorso insegnano che si fa? si revoca la laurea e li si licenzia? ridicolo ! mi aspetto un mare di ricorsi nei mesi venturi. Ciao e grazie ancora.

  • Sara ha detto:

    Buonasera, una domanda.
    Per un dipendente in una agenzia finanziaria che opera con prestiti personali ecc.. e il titolare dell’agenzia non lo ha ancora iscritto all’oam, a cosa va in contro il dipendente?
    Graze

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