Pensione, se non c’è alternativa
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Tra le cause che possono determinare, con effetto dal 1° settembre 2017, la cessazione dal servizio del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato, due sono soprattutto quelle che non dipendono dalla volontà del personale scolastico ma dalle determinazioni del dirigente scolastico.

Il preside può e in un caso deve disporre- in applicazione delle disposizione di cui all’articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 come espressamente richiamato dalla circolare ministeriale n. 38646 del 7 dicembre 2016- la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (facoltativa) o il collocamento a riposo d’ufficio (obbligatorio).

Per quanto riguarda la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, il dirigente scolastico può infatti, in applicazione di quanto dispone il comma 11 dell’articolo 72 del predetto decreto legge, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 90/2014, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro di quel personale che, pur possedendo i requisiti contributivi richiesti dalle norme in vigore per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (per gli uomini 42 anni e dieci mesi, per le donne 41 anni e dieci mesi maturati entro il 31 agosto 2017) ma non anche quelli anagrafici, non abbia presentato entro il 20 gennaio 2017 la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2017.

In merito al raggiungimento dei requisiti contributivi la circolare ministeriale citata in premessa ha precisato che vi contribuiscono anche i periodi di riscatto (es. il corso di laurea), eventualmente richiesti, ma nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

In presenza di tale fattispecie la decisione del dirigente di risolvere unilateralmente con effetto dal 1° settembre 2017 il rapporto di lavoro, non solo deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e didattiche della scuola e comunicata all’interessato con un preavviso di sei mesi e quindi entro il 28 febbraio 2017, ma deve anche tenere conto dell’eventuale esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

In merito al raggiungimento dei requisiti contributivi la circolare ministeriale citata in premessa ha precisato che vi contribuiscono anche i periodi di riscatto(es. il corso di laurea), eventualmente richiesti, ma nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Mentre la decisione del dirigente scolastico di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del personale docente o Ata, che alla data del 31 agosto 2017 avrà maturato i requisiti contributivi per accedere al trattamento pensionistico anticipato, è facoltativa ed esercitabile comunque nei limiti elencati in precedenza, diventa obbligatoria nel caso in cui il personale interessato raggiunga entro la predetta data il sessantacinquesimo anno di età.

Laddove l’amministrazione (il dirigente scolastico nel caso di personale docente o Ata, ndr) non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro – si legge appunto nella circolare ministeriale n. 38646 del 7 dicembre 2016 – dovrà invece obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e dieci mesi di contribuzione per gli uomini e 41 e dieci mesi per le donne), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia e 65 anni, come previsto dall’articolo 2, comma 5 del decreto legge n. 101/2013.

Il predetto comma 5 dispone infatti che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011( 65 anni per il personale della scuola, ndr), non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile alla pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve fare cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

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