Per gli imputati di Standard & Poor’s rimane il dubbio della sussistenza del dolo
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Con questa motivazione il Tribunale di Trani ha assolto gli ex manager e analisti dell’agenzia di rating S&P, imputati per manipolazione aggravata e continuata del mercato: l’ex presidente Deven Sharma, l’allora responsabile per l’Emea, Yann Le Pallec, e gli analisti Eileen Zhang, Franklin Crawford Gill e Moritz Kraemer. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza, lunga oltre 300 pagine, depositata in questi giorni dai giudici del Tribunale collegiale di Trani (presidente Giulia Pavese).

L’inchiesta del pm Michele Ruggiero sull’agenzia di rating S&P – partita da un esposto di Adusbef e Federconsumatori – ipotizzava che i cinque imputati avessero posto in essere “una serie di artifici” tanto nell’elaborazione quanto nella “diffusione” dei rating sul debito sovrano italiano, “concretamente idonei a provocare” la destabilizzazione dell’immagine, prestigio e affidamento creditizi dell’Italia sui mercati finanziari; una sensibile alterazione del valore dei titoli di Stato italiani e un indebolimento dell’euro. Al centro dell’inchiesta finì, in particolare, il doppio declassamento del debito sovrano dell’Italia (da A a BBB+) operato da S&P il 13 gennaio 2012. A conclusione del dibattimento i 5 tra ex manager e analisti dell’agenzia di rating S&P, accusati dalla Procura di Trani di manipolazione aggravata e continuata del mercato, vennero tutti assolti.

“La irrilevanza penale – scrivono ora i giudici – delle condotte antecedenti al 13 gennaio (2012) e l’ambito circoscritto della rilevanza penale delle condotte correlate al doppio declassamento in esame – che non depone per la sussistenza di una strategia aziendale – in mancanza di ulteriori elementi, non consentono a giudizio del Tribunale di affermare con certezza la sussistenza del dolo richiesta dalla norma incriminatrice”. Anche l’agenzia è stata assolta dal Tribunale collegiale di Trani “essendo stata ritenuta – concludono – insussistente e, in parte residua, contraddittoria la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, di manipolazione del mercato”.

Tra le pagine della sentenza i giudici, però, parlano anche di “corretto esercizio dell’azione penale da parte del pm”. E anzi al pm e alla Procura di Trani,secondo i giudici, “va, inoltre, attribuito il merito di aver portato all’attenzione del legislatore europeo la inadeguatezza del regolamento europeo 1060/2009 (quello sulle agenzie di rating”, ndr)”.

Inoltre, a loro giudizio, “…resta confermato il ‘sospetto’ che tutti gli interventi di S&P nei confronti dell’Italia – dal taglio dell’outlook del 21 maggio 2011 al doppio declassamento del 13 gennaio 2012 – siano stati connotati da sicuro pregiudizio nei confronti dell’Italia, come riferito da esponenti qualificati del Tesoro e della Consob nel corso del dibattimento”. E sottolineano il “carattere erroneo dell’informazione ai mercati”.

Il Tribunale di Trani evidenzia, anche, come l’istruttoria dibattimentale abbia fatto emergere “gli intrecci tra azionisti, manager, analisti, dirigenti del Tesoro, banche di affari e agenzie di rating”. Gli stessi giudici, però, sottolineano che il dibattimento non ha consentito di delinearne in maniera definita i confini, proprio per la ‘reticenza manifestata da alcuni testi, i quali avrebbero avuto, invece, il dovere di fornire una più ampia e sincera collaborazione”.

Passando alle contestazioni relative all’operato dell’agenzia, nella sentenza si sottolinea che “S&P non adottava misure idonee a prevenire che le azioni di rating potessero essere in qualche modo influenzate dal giudizio di analisti che versavano in conflitto di interesse”.

Ora il pm Michele Ruggiero, che ha coordinato le indagini e rappresentato l’accusa per la Procura di Trani nel processo durato quasi due anni, potrebbe proporre appello. In mancanza, una volta passata in giudicato la sentenza, per le parti civili costituite nel processo – dalle associazioni ai singoli consumatori – sarebbe possibile procedere alle azioni risarcitorie in sede civile.

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