Primo anno di abrogazione dell’ imposta regionale sulle attività produttive
Il periodo d’imposta 2022 sarà il primo periodo d’imposta per il quale professionisti esercenti l’attività in forma individuale e imprenditori individuali potranno fruire dell’abrogazione dell’Irap.

Il periodo d’imposta 2022 sarà il primo periodo d’imposta per il quale professionisti esercenti l’attività in forma individuale e imprenditori individuali potranno fruire dell’abrogazione dell’Irap. Ciò in attesa del disegno di legge avente ad oggetto la delega fiscale che dovrebbe prevedere l’estensione del beneficio alle società di persone e agli studi associati. 

La novità, cioè l’abrogazione dell’Irap, è stata recepita dal provvedimento n. 55548 del 28 febbraio 2023, che ha approvato la versione definitiva del modello Irap 2023 e delle relative istruzioni. 

Il modello, come detto, ha previsto l’eliminazione del quadro IQ, in precedenza utilizzato dalle persone fisiche esercenti l’attività di impresa e di lavoro autonomo. 

Le istruzioni hanno altresì chiarito alcuni dubbi che erano sorti all’indomani dell’approvazione della disposizione che ha “cancellato” l’imposta Regionale sulle attività produttive. Infatti, le istruzioni precisano che sono escluse dall’applicazione del tributo con decorrenza dall’anno 2022 le imprese familiari anche laddove impieghino collaboratori familiari e dipendenti. L’impresa familiare quindi viene considerata ad ogni effetto un’impresa individuale e quindi è possibile, anche in tale ipotesi, fruire della cancellazione del tributo. 

I dubbi maggiori hanno interessato l’azienda coniugale. Anche in tale ipotesi è possibile beneficiare della cancellazione dell’Irap qualora l’azienda coniugale non sia gestita in forma societaria. Invece, fin quando la legge delega non sarà approvata e i relativi decreti non saranno attuati, continueranno ad applicare l’Irap, gli studi associati, le società di persone e le società di capitali. 

Per quanto riguarda le associazioni di artisti e professionisti è interessante ricordare un recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr la sentenza n. 13129/2022). Secondo la Suprema Corte, ove sia possibile accertare che i professionisti facenti parte dell’associazione professionale abbiano esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto di imposizione, l’Imposta Regionale sulle attività produttive non sarebbe dovuta. 

Le istruzioni tengono conto anche degli interventi che hanno razionalizzato le deduzioni Irap relative ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. E’ stata modificata la struttura della Sezione I del quadro IS nella quale devono essere indicate, ove applicabili, le deduzioni previste dall’art. 11 del D.lgs. n. 446/1997. 

I recenti interventi del legislatore hanno semplificato le modalità di deduzione del valore della produzione del costo relativo al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In precedenza i contribuenti erano obbligati a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra i diversi righi dei quadri IC e IS da compilare ai fini dell’indicazione delle deduzioni. Si tratta, però, solo di una semplificazione formale in quanto l’ammontare delle deduzioni è di fatto rimasto invariato. 

In realtà, la novità ha già trovato applicazione con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022, quindi dall’anno 2021 per i contribuenti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti interessati avevano comunque la possibilità, lo scorso anno, di compilare la dichiarazione Irap tenendo o meno conto della predetta semplificazione. Ora, invece, per l’anno di imposta 2022 è obbligatorio tenere conto della novità in commento. 

Tutto ciò, come già detto, in attesa della riforma fiscale che, una volta approvata dovrebbe limitare notevolmente l’applicazione dell’Imposta Regionale sulle attività produttive.

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