Promotori finanziari e agenti di assicurazione esclusi dal doppio Albo

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Ci siamo, quasi. Il voto di fiducia di giovedì al Senato sul decreto Sviluppo-bis (Dl 179/2012) porta in dote la rimozione dell’obbligo d’iscrizione all’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’Oam, non solo dei promotori finanziari, ma anche degli agenti di assicurazione. Manca ora solo il via libera della Camera, non scontato alla luce della crisi politica contestualmente apertasi, anche perché scade il 18 dicembre il termine per la conversione del decreto. L’auspicio è di riuscire ad archiviare una vicenda che da tre mesi solleva il malcontento generale dei promotori, oltre che degli stessi parlamentari. A settembre, infatti, il Parlamento si era visto modificare dal Governo, dopo la consultazione, il testo dell’articolo 7 del Dlgs 169/2012, proprio nella parte in cui precisava l’esenzione, per i promotori finanziari e gli intermediari assicurativi (agenti e broker), dagli adempimenti conseguenti all’esercizio dell’attività di agenti in attività finanziaria.

Promotori senza condizioni
Il testo approvato recepisce gli emendamenti passati in commissione Industria al Senato, intervenendo a favore dei promotori finanziari con il nuovo comma 10-quater inserito nell’articolo 36 del decreto 179/2012. La disposizione sopprime l’attuale condizione limitativa dell’esonero, circoscritto ai soli contratti connessi alle operazioni relative a strumenti finanziari. Quindi, è ora sancito senza condizioni che, per i promotori finanziari, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti concernenti la concessione di finanziamenti o la prestazione di servizi di pagamento.

Agenti sì, broker no
Per gli agenti di assicurazione l’esclusione, introdotta dal comma 9-bis dell’articolo 22 del decreto, è limitata alla promozione e al collocamento dei soli contratti relativi a qualsiasi tipo di finanziamento, senza interessare i servizi di pagamento. Rispetto alla precedente versione dell’esonero, l’agevolazione non tocca i mediatori assicurativi (broker). In ogni caso, entrambe le esenzioni dagli adempimenti Oam, sia per i promotori sia per gli agenti di assicurazione, comportano a carico degli intermediari mandanti l’onere di provvedere all’aggiornamento professionale dei collaboratori e di assicurarsi che rispettino la disciplina sulla trasparenza bancaria, oltre che di rispondere per i danni da essi cagionati.

Collocamento, non conclusione
Sia per i promotori che per gli agenti di assicurazione, l’esonero è limitato alle sole attività di promozione (pubblicizzazione e consulenza) e collocamento (raccolta e inoltro delle proposte all’intermediario). Non copre, invece, l’attività di conclusione (perfezionamento del contratto in base ai poteri conferiti), che continua a rimanere una prerogativa riservata agli agenti in attività finanziaria iscritti all’elenco tenuto dall’Oam. Pertanto, promotori e agenti d’assicurazione potranno continuare a essere interessati all’iscrizione nell’elenco Oam, obbligatoria se vogliono svolgere anche attività di conclusione dei contratti. Per farlo dovranno attenersi alle indicazioni già disposte dall’Oam. Per l’iscrizione, i promotori finanziari hanno tempo fino al 31 dicembre, se vogliono evitare l’esame. Sempre che abbiano, di fatto, già svolto l’attività di agente per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio (questa semplificazione non è più prevista, come nel testo originario, per gli agenti di assicurazione). Per i promotori privi dell’esperienza triennale l’esame, seppur semplificato, è necessario, ma la continuità operativa è comunque garantita. Lo precisa la circolare n. 9/12 emessa il 14 novembre dall’Organismo. La richiesta di partecipare alla sessione d’esame dedicata ai promotori va inviata (anche in forma cumulativa dall’intermediario preponente) per posta elettronica, riportando dati anagrafici, codice fiscale e numero d’iscrizione all’Albo dei promotori. Per gli agenti di assicurazione, comunque, l’Oam dovrà emanare le necessarie determinazioni, comprese quelle concernenti l’eventuale esame semplificato e la possibile riduzione (50%) del contributo d’iscrizione e annuale (al pari dei promotori).

Incompatibilità fra canali
A promotori e agenti assicurativi che svolgono anche l’attività di conclusione di contratti, si applicano, comunque, le norme in tema di incompatibilità (articolo 17 del Dlgs 141/2010) che consentono a chi esercita, in possesso dei requisiti e iscritto ai rispettivi albi, l’attività di agenzia in attività finanziaria, di svolgere anche quella di promotore finanziario e di agente di assicurazione (e viceversa), ma non quella di mediatore creditizio, broker assicurativo o consulente finanziario. In conclusione, viene confermata la separazione fra canali indipendenti (mediatore, broker e consulente) e canali captive, prigionieri dell’intermediario mandante (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo).

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