Il quadro normativo ha ridisegnato il mondo dei confidi
Costituita la rete dei confidi territoriali

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Si aggiunga inoltre che quando un soggetto viola le regole del gioco è l’intero contesto che paga (se non altro in termini di danno reputazionale) ed in tal senso il sistema confidi ha subito le condotte di quei soggetti che hanno operato al di fuori del perimetro di liceità, magari approfittando della confusione normativa. Dunque l’effetto immediato di tentare di mettere ordine nel tessuto normativo già di per sé dovrebbe produrre effetti benefici per l’intero sistema. Ma la produzione e l’evoluzione normativa – aldilà del discorso macrosistemico – è sinonimo principalmente di un aspetto pratico legato al corpus di oneri connessi, in questa fase principalmente concentrati:

  • sul reperimento e mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco ex art.112 tub;
  • sull’iscrizione nell’elenco;
  • sulla riorganizzazione o comunque sull’adeguamento alla normativa di vigilanza che rimane peraltro sotto l’egida di Banca d’Italia creando così una dicotomia sistemica tra i poteri di quest’ultima e del nascente Organismo.

Quest’ultimo aspetto merita attenzione laddove plausibilmente le prime attività, propedeutiche all’iscrizione, tendono a mettere in secondo piane le materie tipiche della compliance, concentrandosi su campi che appaiono più urgenti. Tuttavia già in questa fase dev’essere chiaro il quadro generale anche su questo aspetto poiché la trasparenza, così come l’antiriciclaggio, non sono da considerarsi ormai come semplici adempimenti documentali ma hanno una radice più profonda nella scelta organizzativa che il Confidi fa, a partire dalla progettazione di un funzionigramma ed organigramma aziendale ad hoc che ottimizzi la filiera aziendale anche alla luce di quelli che sono gli obblighi e le procedure a cui si va incontro per essere aderenti alle normative di vigilanza.

Entrando nel merito della trasparenza in particolare, sono ormai chiari gli scopi della normativa tesa a:

  • presidiare la fase precontrattuale;
  • utilizzare correttamente la documentazione di Banca d’Italia;
  • prestare attenzione al contenuto del contratto;
  • assicurarsi di aver allestito i presidi per la gestione del reclamo;
  • responsabilizzare la rete commerciale sui rischi di prassi scorrette o ingannevoli.

Ed è altrettanto evidente che, alla luce della riforma entrata in vigore il 1 ottobre, i Confidi minori abbiano oggi un complesso di norme ad essi interamente – ed esclusivamente – dedicate. Ma le differenze sono così macroscopiche rispetto agli altri intermediari quando si parla di trasparenza? Il criterio di proporzionalità per cui gli obblighi si attenuano in ragione della dimensione veramente crea un sistema così diverso?

Si parta dalla constatazione che l’impianto generale ed i principi ad esso sottesi, sono gli stessi per tutti gli intermediari, ivi compreso quello della proporzionalità della disciplina di trasparenza in base alla profilatura del cliente. Tema questo spesso sottovalutato dal Confidi convinto di operare con una predefinita fascia di clientela che sicuramente esclude la persona fisica tout court, meglio classificabile come “consumatore”.

Nella pratica tuttavia accade che il Confidi entri in contatto con la persona fisica come in un caso sottoposto al vaglio dell’ABF in cui in un’operazione di fideiussione a copertura di un appalto a ricorrere (contro il Confidi) non era l’appaltatore bensì i terzi, persone fisiche, beneficiari della garanzia. In tal caso l’Arbitro, nell’esaminare la vessatorietà o meno di una clausola contrattuale, espressamente fa richiamo alla disciplina posta a tutela del consumatore pur trattandosi di una controversia con un Confidi.

Altro aspetto importante riguarda la capacità del Confidi di dotarsi di un sistema organizzativo in grado di provare l’applicazione reale dei presidi della trasparenza ed assicurare concreta assistenza al cliente. Solo in questo modo ad esempio un Confidi ha vittoriosamente resistito al cliente/socio che richiedeva i danni per eccessiva durata dell’istruttoria per un rinnovo di garanzia su una linea di credito: dimostrando cioè che l’intera procedura si era sviluppata secondo una tempistica che aveva avuto il solo ed esclusivo scopo di assicurare il puntuale rispetto delle regole e la tutela anche dell’affidamento del cliente stesso.

Da ultimo non si trascuri l’impianto di cui anche il Confidi minore deve dotarsi per gestire il reclamo, per il quale, non esistono sconti o attenuanti ispirati al (tanto invocato) principio di proporzionalità.

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