Raddoppiano le sanzioni sui limiti all’uso del contante

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Correzioni al fotofinish sui contratti di credito al consumo, molte formali ma altrettante sostanziali, come quelle sulle informative ai consumatori e sugli elenchi dei finanziatori ma, soprattutto, come quelle sulle sanzioni per le violazioni sull’utilizzo del denaro contante. Insomma, comprendendo anche la revisione dell’Organismo di vigilanza sul microcredito e quella dell’attività di mediatore creditizio, c’è un po’ di tutto nel decreto legislativo – varato venerdì dal Consiglio dei ministri – che modifica e integra il decreto legislativo 141/2010 (di attuazione della direttiva 2008/48/Ce) e che rivede alcune disposizioni del Testo unico bancario (Titolo V). Non mancano, tra l’altro, alcune proroghe di termini per la completa attuazione dell’intera riforma: spicca, tra tutte, quella al 31 dicembre 2012 per il rinnovo degli elenchi di agenti e mediatori creditizi.
In primo luogo il nuovo decreto legislativo – varato definitivamente a pochi giorni dalla scadenza per l’esercizio della delega, il 19 settembre e su cui si stanno facendo le ultime limature – modifica le regole sulla pubblicità ai consumatori. L’articolo 1 prevede, infatti, che «i fornitori di merci e prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo». L’informativa finanziaria, in sostanza, non dovrà più essere resa dal soggetto che vende il bene, ma direttamente dalla finanziaria: è infatti il «finanziatore» – si legge ancora all’articolo 1 del provvedimento che attende ora la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» – ad assicurare «che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali» e che «i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina a essi applicabile».
Cambia anche il sistema sanzionatorio legato agli obblighi informativi. In particolare, il decreto legislativo detta una previsione specifica nei confronti di agenti e mediatori e concede all’autorità di controllo la possibilità di irrogare sanzioni amministrative per le violazione delle norme sulla trasparenza non solo all’intermediario mandante ma anche all’agente.
Per esercitare l’attività di «cambiavalute» (per essere, cioè, operatore abilitato fra l’altro alla compravendita a pronti di monete, biglietti di banca e biglietti di Stato esteri) occorrerà ottenere la licenza in questura. Come si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo, questa misura dovrebbe rispondere all’esigenza di «assicurare un forma di controllo su questi soggetti, come richiesto dall’articolo 36 della direttiva 2005/60/Ce in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo». Tant’è che poi l’articolo 11 del provvedimento varato venerdì prevede l’istituzione di un registro cui dovranno iscriversi tutti i «cambiavalute». Per l’esercizio abusivo dell’attività è prevista una sanzione di carattere amministrativo. I «cambiavalute» saranno tenuti a trasmettere periodicamente all’Organismo del microcredito – vigilato dal ministero dell’Economia – tutte le operazioni di cambio effettuate.
Sul piano sanzionatorio, infine, a fronte dell’introduzione per i cambiavalute di un limite di utilizzo del contante a 2.500 euro nella negoziazione dei pronti in valuta (articolo 49 bis 1, decreto legislativo 231/2007), è stata introdotta una sanzione specifica fino al 40% dell’importo negoziato in contante sopra quella soglia. Inoltre, allo scopo di coordinare il sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 58 del decreto 231 (limite di utilizzo del contante a mille euro) vengono inasprite le sanzioni, che passano dal 10-20% al 30-40% dell’importo superiore a quei 12.500 euro che rappresentano il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

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