Riforma del credito: il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva il Secondo Correttivo e scrive la parola fine al D. Lgs.141/10

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Venerdì 14 settembre 2012 il Consiglio dei Ministri si è riunito (ore 9,30) a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente del Consiglio, Mario Monti, approvando in via definitiva, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, il Secondo Correttivo al D.Lgs. 141/2010, contenente “Ulteriori modifiche e integrazioni al D.Lgs 141/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”.
Nel momento in cui scriviamo il testo non è stato ancora pubblicato, ma alcune indiscrezioni sul testo del Decreto legislativo, così come dovrebbe essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri, sono trapelate.

In particolare, partendo dal testo posto in pubblica consultazione, le modifiche più rilevanti potrebbero essere:

Art. 3 (modifiche all’art. 7 D.lgs 141/2010)
Al capoverso art. 112 Tub il comma 7 è stato sostituito dal seguente:
“ 7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.” ;

Art. 6 (modifiche all’art. 11 D.lgs 141/2010)
Al capoverso dell’art. 128-quinquies Tub (requisiti per iscrizione Agenti in attività finanziaria) è aggiunto il comma 1-bis:
1-bis. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.”;
Analogamente al capoverso dell’art. 128-septies Tub (requisiti per iscrizione Mediatori creditizi) è aggiunto il comma 1-ter:
1-ter. “L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.”;
Al capoverso art. 128-octies Tub (incompatibilità) il comma 2 recita come segue:
“I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.”

Art. 7 (modifiche all’art. 12 D.lgs 141/2010 – Disposizioni di attuazione art 128-quarter e 128-sexies Tub)
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l’aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. L’esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all’articolo 1742 del codice civile. L’Organismo previsto dall’articolo 128–undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.”.

Art. 10 (Modifiche art 17 D.lgs 141/2010 – Incompatibilità)
È stato aggiunto il comma 4-octies:
4-octies. “Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.”.

Art. 17 (Modifiche all’art. 26 D.lgs 141/2010 – Disciplina transitoria)
a) al comma 01, le parole: “nonché alla costituzione dell’Organismo” sono soppresse;
b) al comma 01, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”;
c) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell’albo dei mediatori creditizi ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.”;
d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies.”;
e) al comma 2:
1) dopo le parole: “comma 1, lettera e), sono inserite le seguenti: “ e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies”;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-septies, comma 1, lettera e).”;
h) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“ 4-bis. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 128-quater, l’agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all’indennità di cui all’articolo 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.

Art. 19 (Modifiche all’art. 28 D.lgs 141/2010 – Abrogazioni e norma finali)
All’articolo 28, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: “1-bis. Ai soggetti indicati all’articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell’Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall’articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Ai soggetti di cui all’articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010 fino all’emanazione del regolamento ai sensi del medesimo comma.”.

Art. 31 (Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:
ART. 6-bis
(Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)
1. All’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente.
3. La Banca d’Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l’efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:
a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all’intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;
d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l’adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
4. La Banca d’Italia, nell’ambito della relazione annuale prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.”.

2. All’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, dopo la parola “lavoro” sono inserite le seguenti “pubblico o privato”.

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