Secondo correttivo: il Senato approva il parere (favorevole) sullo schema di decreto con importanti correzioni

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La 6ª Commissione permanente del Senato (Finanze e Tesoro) nella seduta n. 368 del 26/07/2012, sotto la presidenza del vice presidente Adriano Musi e con l’intervento del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vieri Ceriani, in sede consultiva, ha ripreso l’esame sospeso nelle sedute del 4, del 10 e del 25 luglio scorsi dello “Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi” (n. 486) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88.)

All’ordine del giorno della seduta era previsto il seguito e conclusione dell’esame, che si è concluso con un parere favorevole e con alcune osservazioni di particolare rilievo come sopprimere la previsione dell’obbligo di monomandato per gli agenti in attività finanziaria, l’esonero dei promotori finanziari dall’iscrizione all’elenco degli agenti in attività finanziaria per la mera promozione di prodotti finanziari, mentre si chiede un contribuzione ridotta qualora si debbano iscrivere come AAF. Si fa riferimento a chiarimenti sul ruolo degli agenti di assicurazione. In relazione agli agenti immobiliari si propone la possibilità di segnalare le società di mediazione creditizia.

Il presidente Musi, dopo aver riepilogato l’andamento del dibattito, ha annuncia che il relatore Rosario Giorgio Costa (PdL) ha riformulato lo schema di parere presentato nella seduta precedente e ha invita pertanto il relatore a illustrare la proposta.

Il relatore ha fatto presente di avere inteso tenere conto delle osservazioni espresse da alcuni commissari dopo la seduta precedente nell’apportare alcune modifiche allo schema di parere già illustrato con particolare riferimento al senatore Elio Lannutti (IdV).

Il senatore Lannutti ha ringraziato il relatore per lo sforzo compiuto nel senso di recepire le indicazioni formulate nel corso del dibattito, ma “ritiene tuttavia sussistere tuttora alcune perplessità in ordine alla necessaria trasparenza a favore degli utenti riguardo l’indicazione dei costi applicati, restando ampi margini di opacità, ad esempio nel settore delle carte di credito. A tal fine considera imprescindibile l’indicazione simultanea di TAN, TAEG e TEG”.

Il presidente Musi ha sottolinea “che lo sforzo della Commissione è volto a garantire la massima trasparenza sui costi effettivi applicati ai clienti, restando fondamentale l’indicazione del tasso medio applicato sul complesso delle operazioni”.

Costa si associa, sottolineando l’importanza che gli utenti fruiscano della massima chiarezza circa i costi effettivi.

Il senatore Mario Ferrara (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ha condiviso le perplessità espresse dal senatore Lannutti, in ordine alla necessità di una comunicazione puntuale dei valori di TAN, TAEG e TEG.

Tenendo conto degli ulteriori spunti emersi, il relatore ha modificato ulteriormente il proprio schema di parere che è stato approvato all’unanimità.

Di seguito lo schema approvato:

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ ATTO DEL GOVERNO N. 486

La Commissione Finanze  e Tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che

è emersa la necessità di apportare correzioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, in relazione a criticità applicative e a problematicità dei settori normati;

che il Governo ha utilizzato la possibilità di modificare e integrare le disposizioni in parola prima della scadenza del termine biennale dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo originario;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione alla previsione di inserimento nei contratti del tasso effettivo globale di cui allalegge 7 marzo 1996, n. 108, necessario esclusivamente per il calcolo del limite del tasso usurario, la Commissione osserva che nel contratto dovrebbero essere presenti insieme TAN, TAEG ed il TEG. La Commissione ribadisce la convinzione che l’obiettivo della complessiva disciplina dell’esposizione dei tassi praticati è quello di garantire al cliente la conoscenza e l’informazione diretta del costo effettivo del contratto che sta per stipulare. La previsione contenuta nello schema di decreto rischia di aumentare le asimmetrie cognitive del cliente che difficilmente riuscirebbe a comprendere quale sia l’effettivo tasso applicato al finanziamento, considerando la diversa natura e le diverse modalità di calcolo dei citati tassi. Tale aspetto sarebbe tanto più esacerbato nei casi in cui il TEG sia superiore al TAEG, fattispecie difficilmente comprensibile per il cliente. Tutto ciò considerato, valuti il Governo l’opportunità di lasciare inalterata o meno la disposizione della lettera d) del comma 1, dell’articolo 1, fermo restando l’obbligo di esporre nei contratti in parola i tassi TAN e TAEG.

Più in generale, per quanto concerne i rapporti tra clienti e banche, la Commissione auspica che, nel caso di proposta di recesso unilaterale della banca, sia comunque garantita al cliente la facoltà di scegliere una rinegoziazione delle condizioni prima di accettare la proposta.

In riferimento all’articolo 6 dello schema di decreto, concernente modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l’opportunità di sopprimere la previsione dell’obbligo di monomandato per gli agenti in attività finanziaria, ovvero, in subordine, di superare la previsione di cui al comma 4-bis dell’articolo 26 del citato decreto n. 141, come modificato dall’articolo 17 dello schema di decreto, nella parte in cui statuisce che il recesso non dà diritto all’indennità di cui all’articolo 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni.

In riferimento all’articolo 6, comma 1, si propone di modificare lo schema di decreto legislativo, nel capoverso articolo 128-quater TUB; in alternativa alla soppressione del comma 8, è preferibile la sua sostituzione nel modo seguente:

«Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari regolarmente iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l’aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

La modifica proposta esclude che l’esercizio dell’attività di promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari rappresenti esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria con conseguente obbligo di iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 128-quinquies TUB. Al riguardo, per realizzare pienamente l’obiettivo del Governo della liberalizzazione della pubblicità e della promozione dei servizi di finanziamento, l’esclusione dalla definizione di agenzia in attività finanziaria deve ricomprendere anche la consegna di documentazione che, se firmata, sia vincolante e qualificabile come proposta contrattuale (collocamento). Tale attività si distingue infatti dall’attività di conclusione di contratti di finanziamento, che presuppone il potere di rappresentanza dell’agente.

In relazione all’osservazione precedente discendono, in modo consequenziale, ulteriori suggerimenti di modifica che si sottopongono alla valutazione del Governo, ferma restando la loro stretta coerenza interna.

Articolo 10 – (Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Al comma 4-bis, eliminare le parole «e quella di promotore finanziario», «e albo» e «e deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4–bis. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 128-quater, comma 8, la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento è compatibile con l’attività di promotore finanziario, fermo restando l’obbligo di iscrizione nei relativi elenco e albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.».

Sostituire il comma 4-sexies con il seguente:

«L’Organismo previsto dall’articolo 128–undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis, 4-bis.1 e 4-quater concordano forme di collaborazione e di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti e di definire modelli di formazione, prova valutativa e aggiornamento professionale.».

Sopprimere il comma 4–septies.

Tali proposte di modifica intendono chiarire i casi in cui è necessaria l’iscrizione del promotore finanziario all’albo tenuto dall’OAM e ad eliminare la previsione dell’unico modulo di formazione poiché da un lato l’attività di mediatore creditizio è incompatibile con quelle di promotore finanziario e di agente in attività finanziaria e, dall’altro lato, il modulo unico sarebbe incongruo per l’agente in attività finanziaria che non promuove servizi di investimento.

La nuova formulazione del comma 4-sexies prevede forme di collaborazione tra tutti gli organismi e le autorità competenti alla tenuta di albi, registri ed elenchi e consente di ottenere la razionalizzazione degli oneri per l’accesso a tutte le diverse professioni richiamate dall’articolo in commento, non limitando tale risultato solo ad alcune categorie professionali (inclusi gli agenti assicurativi e riassicurativi) o all’iniziativa di un solo soggetto. Il richiamo alla collaborazione tra tutte le autorità e gli organismi consentirebbe infatti a ciascuno di essi di farsi parte attiva nei confronti degli altri, quando ne ricorrano i presupposti o la necessità, su temi di interesse comune, oltre che nella definizione di standard di formazione, di prova valutativa e di aggiornamento professionale.

Valuti inoltre il Governo l’opportunità di inserire al comma 1 dell’articolo 10, recante modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, un ulteriore comma finalizzato a esplicitare che «le disposizioni dei commi 4-bis e 4 –quater non si applicano nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 109 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi e strumentali alla loro attività, purché tali finanziamenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate con le banche e con gli intermediari finanziari.».

Articolo 13 – (Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Al comma 1, lettera a), alla fine del secondo periodo, dopo le parole “decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” aggiungere le parole: «, nonché dai promotori finanziari che concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento».

La Commissione suggerisce di prevedere una contribuzione ridotta per i promotori finanziari che concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, in considerazione del fatto che gli stessi sono già tenuti alla contribuzione in favore dell’APF.

Articolo 17 – (Modifiche all’art. 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3)

La Commissione ritiene che ai sensi della disciplina che si propone di sopprimere, solo una parte della rete di promotori finanziari di ciascuna banca o SIM potrebbe accedere nell’immediato all’elenco degli agenti senza dover sostenere la prova valutativa (sarebbero tagliati fuori sicuramente tutti i promotori finanziari iscritti al loro albo da meno di tre anni, ovvero almeno circa 6.000 operatori). Si creerebbe quindi una cesura nell’operatività della rete che porrebbe l’intermediario di fronte ad una scelta gravosa, ossia:  a) interrompere l’attività dei promotori finanziari fino a quando non conseguano l’iscrizione anche nell’elenco degli agenti; b) consentire a questi promotori finanziari lo svolgimento di una attività inevitabilmente «monca» rispetto all’esigenza di rendere pienamente operativi i servizi di investimento richiesti dalla clientela.

In relazione all’attività di agente immobiliare, valuti il Governo la possibilità che agli agenti immobiliari sia consentito segnalare le società di mediazione creditizia di cui all’articolo 128-septies del decreto legislativo n. 385 del 1993 in via accessoria e strumentale alla propria attività di intermediazione.

All’articolo 3 «Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, comma 1, lettera c), nel capoverso articolo 108 comma 6, dopo le parole: «Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d’Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta», aggiungere le seguenti: «al fine di tutelare l’articolazione dell’offerta al consumatore e stimolare la concorrenza tra operatori».

Si fa presente che il Documento del Comitato di Basilea e le direttive europee 2006/48/CE e 2006/49/CE consentono, ma non obbligano, alle autorità di vigilanza nazionali di applicare il regime di vigilanza previsto per le banche agli intermediari finanziari.

Considerato che:

1) all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in esame, la posizione in capo al finanziatore dell’obbligo di assicurare che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del Capo II, cioè del credito ai consumatori, è suscettibile di introdurre criticità in quanto non è chiaro a quale disciplina «ad essi applicabile» sia fatto riferimento. Il nuovo periodo fa infatti riferimento genericamente ai fornitori di beni o prestatori di servizi, per i quali, tra l’altro, non sono previsti obblighi ad hocnel Capo II del Titolo VI del TUB. La norma risulterebbe inoltre eccedente anche rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE;

2) all’articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  come modificato dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo in esame, è opportuno che venga prevista in termini espressi l’inapplicabilità della riserva di attività di cui al (nuovo)articolo 128-quater del decreto legislativo n. 385 del 1993 all’attività di mera promozione di contratti di finanziamento/credito nonché alle attività preparatorie e/o propedeutiche alla conclusone di tali contratti (ai sensi dell’articolo 121, comma primo, lettera h), TUB) per esigenze di chiarezza interpretativa e coerenza sistematica, anche in considerazione delle rilevanti implicazioni che ne possono derivare sul piano operativo;

3) all’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  come modificato dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo in esame, è opportuno che venga previsto in termini espressi che le disposizioni dei commi 4-bis e 4-quater non si applicano nei confronti di agenti e mediatori assicurativi e riassicurativi, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi/strumentali alla loro attività, al fine di evitare possibili asimmetrie rispetto ad altre categorie;

4) all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980, n. 180, come modificato dall’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo in esame, l’intento della norma di chiarire che i soggetti non appartenenti all’organizzazione dei soggetti ammessi alla concessione di prestiti contro cessione di quote di stipendio o salario che entrano in contatto con la clientela per la promozione ed il collocamento di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario debbano necessariamente essere agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies è chiaro è condivisibile. Tuttavia è necessario eliminare qualsiasi possibile equivoco in merito alla legittimità degli accordi di distribuzione che vengono abitualmente stipulati tra banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A., finalizzati alla promozione ed al collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi i prestiti verso la cessione di quote di stipendio, salario o pensione;

La Commissione suggerisce tali ulteriori  modifiche:

1) si sopprima l’ultimo periodo della lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo. In alternativa, si preveda un congruo termine per l’adeguamento da parte degli intermediari, non inferiore a sei mesi;

2) conseguentemente e per le medesime ragioni, si sopprima l’articolo 4, comma 2, letteraa), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 2, comma 1 dello schema di decreto legislativo;

3) all’articolo 12, comma 1, dopo la lettera c) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si inserisca una nuova lettera: «d) la promozione e/o la presentazione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e/o altre attività preparatorie volte alla conclusione di tali contratti», al fine di specificare che la riserva di attività non si applica alla mera promozione di contratti di finanziamento o credito;

4) all’articolo 17, comma 4-opties, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  come modificato dall’articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si sopprima il primo periodo, in quanto non è coerente con l’impianto complessivo della disciplina prevedere che i collaboratori operino necessariamente sulla base di un mandato di agenzia;

5) all’articolo 17, dopo il comma 4-opties, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si aggiunga un nuovo comma 4-novies nel quale si specifichi che le disposizioni dei commi 4-bis e 4-quater non si applicano nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi/strumentali alla loro attività, purché tali finanziamenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari;

6) all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980, n. 180, come modificato dall’articolo 29, comma 1, dello schema di decreto legislativo, dopo la parola «creditizia» si aggiungano le seguenti «ovvero altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 141 del 2010.», per sancire la legittimità degli accordi di distribuzione che vengono abitualmente stipulati tra banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.

Osservato inoltre che

all’articolo 17, comma 4-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, in sede applicativa la norma potrebbe intendersi come impedimento al promotore finanziario di svolgere il servizio di consulenza al cliente per conto dell’intermediario di appartenenza;

la Commissione suggerisce di sostituire l’articolo 17, comma 4-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  come modificato dall’articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, con il seguente: «L’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l’attività di consulente finanziario di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter del predetto decreto legislativo».

L’articolo 136 TUB, prevedendo che le obbligazioni degli esponenti bancari debbano essere deliberate dal consiglio di amministrazione, comporta una serie di appesantimenti, derivanti dal fatto che a tale organo vengono ricondotte una serie di decisioni operative a scapito del ruolo, che ad esso compete, di orientamento strategico e di indirizzo e controllo delle politiche di gestione dei rischi.

Considerato che l’efficienza di un sistema bancario va tutelata anche attraverso la semplificazione, ove possibile e compatibilmente con gli interessi generali, di adempimenti che incidono negativamente sull’efficienza ed efficacia dei processi decisionali interni.

Si suggerisce di integrare lo schema di decreto legislativo inserendo, nell’articolo 3, il seguente comma:

«5-bis. All’articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 recante “Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” è aggiunto, in fine, il seguente comma:       “1-bis. All’articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a)         dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

2-ter. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

1)         le modalità applicative della disciplina di cui al presente articolo;

2)         l’individuazione delle ipotesi in cui la disciplina del presente articolo non si applica in ragione delle caratteristiche o della natura dell’operazione, ovvero dell’incarico esercitato dal soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dell’organo in cui lo esercita;

3)         la determinazione annuale di un limite massimo di importo del cumulo di affidamenti concedibili, per i quali la deliberazione dell’organo di amministrazione può essere delegata ad un organo deliberante collegiale della banca».

Nella prospettiva della modifica indicata dell’articolo 136 del TUB, valuti il Governo l’opportunità di escludere dalla vigente disciplina del citato articolo i sindaci supplenti.

La Commissione sottopone infine alla valutazione del Governo le seguenti considerazioni, in parte anche riepilogative delle osservazioni espresse:

a)         Controlli in materia di trasparenza su agenti in attività finanziaria italiani e relative sanzioni.

Si condivide l’impostazione che affida agli intermediari mandanti l’esclusiva responsabilità per il rispetto delle disposizioni di trasparenza da parte degli agenti in attività finanziaria di cui essi si avvalgano. Tuttavia, l’impianto sanzionatorio previsto nel testo non è coerente con questa impostazione e prevede una duplicazione di sanzioni: in caso di violazione delle disposizioni di trasparenza, la Banca d’Italia applicherebbe le sanzioni amministrative sia all’intermediario mandante sia all’agente in attività finanziaria; quest’ultimo sarebbe poi soggetto – per la stessa violazione – anche alle sanzioni comminate dall’Organismo. Per evitare questo effetto, vanno abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 144. L’abrogazione di questi commi è altrettanto necessaria per evitare duplicazioni di sanzioni anche per i mediatori creditizi, per i quali – in virtù della riformulazione dell’art. 128-duodecies, comma 1-bis (cfr. articolo 6) – sono previsti già poteri sanzionatori dell’Organismo per le violazioni di trasparenza.

Infine – coerentemente con l’eliminazione del potere sanzionatorio della Banca d’Italia nei confronti degli agenti in attività finanziaria – andrebbe eliminata l’attribuzione alla Banca d’Italia del potere di ispezione diretta presso gli agenti.

b)         Controlli su agenti di IP/IMEL comunitari

L’assetto delineato nel testo appare non coerente: l’attribuzione alla Banca d’Italia dei controlli sul rispetto della normativa di trasparenza da parte degli agenti comunitari dovrebbe essere prevista solo in via transitoria, visto che la registrazione degli agenti, la comunicazione con i Paesi comunitari e i poteri di intervento in caso di violazione sono correttamente assegnati all’Organismo.

Va inoltre segnalato che l’attuale testo sembra escludere che i controlli attribuiti alla Banca sul rispetto della normativa di trasparenza ricomprendano il potere di effettuare ispezioni e che la Banca possa perciò avvalersi della Guardia di Finanza.

Si suggerisce, infine, di modificare le previsioni relative al punto di contatto per gli agenti comunitari nei servizi di pagamento, ora solo eventuale, per prevederne la costituzione obbligatoria in caso di pluralità di agenti; numerosi Paesi europei si sono allineati alle indicazioni formulate dalla Commissione europea e hanno introdotto previsioni che impongono la costituzione di un punto di contatto quando più agenti di un IP/IMEL comunitario si insediano nel loro territorio.

c)         Controlli in materia di trasparenza sui mediatori e loro passaggio all’Organismo

L’assetto dei controlli previsto per i mediatori appare molto complesso e non lineare: viene mantenuta, in una prima fase, la competenza per i controlli sui mediatori alla Banca d’Italia ma ad essa non è attribuito alcun potere ispettivo; sul fronte sanzionatorio, le norme sembrano contenere duplicazioni di compiti tra Banca d’Italia e Organismo (cfr. sopra, punto c).

Il passaggio dei controlli all’Organismo viene rinviato ad un eventuale decreto MEF, mentre appare preferibile – anche per motivi strettamente giuridici – individuare direttamente per legge la data a decorrere dalla quale tale passaggio deve avvenire.

d)        Sanzioni

Il testo non prevede la possibilità per la Banca d’Italia di definire criteri guida applicativi del principio di «rilevanza» della violazione da sanzionare, introdotto dal decreto legislativo n. 141. Si ritiene che questa previsione sia essenziale per garantire, nel rispetto del principio di legalità, la conoscibilità ex ante da parte dei destinatari dei presupposti al ricorrere dei quali la loro condotta è sanzionabile.

e)         Regime di pubblicità del tasso antiusura

Il testo prevede due disposizioni volte a far includere il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge n. 108 del 1996 (antiusura) nel contratto.

Le previsioni non appaiono opportune: la pubblicità del TEG può infatti essere utile più nella fase pre-contrattuale che non in quella della stipula, ma a ciò provvede già l’articolo 116 TUB. La norma è applicabile a tutti i contratti di finanziamento ad eccezione del credito al consumo; per quest’ultimo – tra l’altro – la disposizione proposta contrasterebbe con la direttiva 2008/48/CE, che è di armonizzazione massima.

f)         Termini per l’adozione delle disposizioni di attuazione.

Il testo fissa al 30 giugno 2012 il termine per l’emanazione delle disposizioni di attuazione della riforma degli intermediari. Si tratta di una scadenza che, allo stato, è superata. Da un lato, mancano ancora i regolamenti di competenza del MEF, ai quali la disciplina di vigilanza della Banca d’Italia deve fare riferimento; dall’altro, per quanto attiene alle disposizioni di competenza della Banca d’Italia, la mole e soprattutto la rilevanza dei commenti emersi dalla consultazione conclusasi a marzo scorso e la circostanza che si dovrà adeguare la normativa prudenziale alle novità che saranno introdotte con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013 della CRD 4 richiederanno molto probabilmente una seconda consultazione.

Si proporrebbe pertanto di prevedere che le disposizioni di attuazione debbano essere emanate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del secondo correttivo.

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