Servizi di pagamento trasparenti

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Attenzione crescente sui trasferimenti di fondi.
Il Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni sulla raccolta e utilizzo dei dati informativi relativi a queste operazioni ne è la prova più recente. Il documento, datato 18 giugno 2012 ma pubblicato sul sito dell’Autorità sabato scorso, mira a fornire indicazioni dettagliate sugli adempimenti che devono essere osservati dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione di trasferimento fondi.
Il testo, che recepisce il Regolamento CE n. 1781/2006, nasce dalla volontà di regolamentare in maniera sempre più efficace un settore, quello dei servizi di pagamento, in forte ascesa. Le nuove figure giuridiche degli istituti di pagamento, infatti, comparse nell’ordinamento interno grazie al recepimento della Direttiva comunitaria sui sistemi di pagamento, offrono alcuni servizi assimilabili a quelli delle banche. Autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia, questi enti permettono ai propri clienti di aprire conti, effettuare bonifici, pagare tasse e bollette, inviare denaro ed utilizzare carte di pagamento.
Il pericolo che tramite queste operazioni possano perpetrarsi riciclaggio o finanziamento del terrorismo diviene sempre più concreto e quindi la trasparenza, cui il provvedimento mira, rappresenta un importante strumento per vigilare sulle attività e per supportare le indagini degli organi inquirenti. Gli istituti di pagamento ovviamente non sono gli unici destinatari del documento in parola che si applica a tutti i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento italiani nonché alle succursali insediate in Italia di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale in uno Stato estero.
Le istruzioni si ispirano al cosiddetto “approccio basato sul rischio” e concedono una certa discrezionalità ai propri destinatari a seconda della “rischiosità” delle transazioni. Esenti dagli obblighi alcune operazioni, come per esempio i trasferimenti effettuati con moneta elettronica non nominativa di importo pari o inferiore a 1.000 euro; i trasferimenti prepagati tramite cellulare quando non sia superata la soglia di 150 euro; i trasferimenti effettuati tramite assegni troncati o i trasferimenti effettuati a favore di autorità pubbliche per il pagamento di imposte e sanzioni pecuniarie.
I dati che devono essere necessariamente acquisiti sono il nome e cognome dell’ordinante (o la ragione sociale), il suo indirizzo e il numero di conto. Nel caso in cui non sia stato acceso precedentemente un rapporto di conto dal cliente, al trasferimento deve essere attribuito un numero identificativo univoco che consenta sempre la tracciabilità. L’operatore è obbligato ad astenersi in caso d’impossibilità di reperimento dei dati o di attribuzione del codice.
I dati dell’ordinante dovranno essere registrati e conservati per almeno 5 anni. A tal fine gli obbligati potranno avvalersi dell’Archivio unico informatico utilizzato per gli adempimenti antiriciclaggio e nel quale è registrato un numero maggiore di informazioni. I trasferimenti di fondi effettuati fra operatori stabiliti nell’Unione Europea seguono un regime meno stringente. Per i clienti che hanno già aperto un conto basterà il numero dello stesso, mentre per coloro che non hanno un conto basterà il codice identificativo univoco. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sarà tenuto a dotarsi di procedure che consentano la verifica sulla completezza e attendibilità dei dati una volta ottenuto il messaggio di trasferimento fondi da parte dell’operatore del l’ordinante. In caso di dati incompleti o inattendibili il prestatore di servizi del beneficiario potrà, a sua discrezione, respingere il trasferimento o chiedere le informazioni aggiuntive. Anche quest’ultimo dovrà conservare per 5 anni i dati dell’ordinante.

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