SIM: modifica al regime transitorio della riserva di conservazione del capitale
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Articolo del

1. Premessa

Con la presente Comunicazione si modifica la disciplina attuativa della direttiva UE 36/2013 (CRD IV) in materia di riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer – CCB) applicabile alle SIM autorizzate alla negoziazione per conto proprio e alla sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia. Tale disciplina è contenuta nella Comunicazione del 31.3.2014 (1), che deve intendersi integrata e parzialmente sostituita dalla presente Comunicazione, secondo quanto previsto al paragrafo 2.

La modifica risponde all’esigenza di mantenere la normativa del CCB applicabile alle SIM allineata a quella delle banche, la cui disciplina in materia di riserva di conservazione del capitale è stata oggetto di un intervento analogo.

2. Modifiche alla disciplina di riserva di conservazione del capitale

In sede di attuazione della direttiva CRD IV, con la Comunicazione citata in Premessa era stato previsto che: i) la riserva di conservazione del capitale si applicasse in misura piena, utilizzando un coefficiente pari al 2,5%, a livello consolidato, ai gruppi di SIM e, a livello individuale, alle SIM non appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM; ii) le altre SIM soggette al CCB applicassero a livello individuale un coefficiente di riserva di conservazione del capitale pari a: 0,625% per il 2014, il 2015 e il 2016; 1,25% per il 2017; 1,875% per il 2018; 2,5% dal 1° gennaio 2019.

Con la presente Comunicazione si modifica la precedente disciplina, prevedendo che le SIM autorizzate alla negoziazione per conto proprio e alla sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia, sia a livello individuale sia a livello consolidato, sono tenute ad applicare un coefficiente minimo di riserva di conservazione del capitale (CCB) pari a:

  • –  1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  • –  1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  • –  2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.

    La presente modifica incide esclusivamente sull’ammontare minimo della riserva di conservazione del capitale (CCB); le altre regole per la determinazione del CCB restano invariate. Pertanto, le SIM non utilizzano capitale primario di classe 1 (CET1), detenuto per soddisfare il requisito di riserva di conservazione del capitale, per rispettare i requisiti di fondi propri previsti dall’articolo 92 CRR (primo pilastro) e quelli, superiori al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesti dall’autorità di vigilanza in sede di interventi correttivi (secondo pilastro) (2).

    Resta inoltre fermo, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione del 31.3.2014, l’esercizio della discrezionalità nazionale prevista dalla CRD IV (art. 129) che consente di esonerare le SIM di medio-piccola dimensione dall’applicazione della riserva di conservazione del capitale (CCB).

3. Entrata in vigore

La presente modifica normativa entra in vigore il 1° gennaio 2017. Per il periodo di tempo dalla sua pubblicazione sino al 31 dicembre 2016 continuerà ad applicarsi la previgente disciplina.

 

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