Sostegno delle iniziative imprenditoriali di start-up e di Professionisti in Molise
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Le garanzie sono concedibili verso tutte le forme di finanziamento aventi caratteristiche definite, finalizzate alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese operanti nel territorio molisano, e pertanto alla realizzazione di investimenti a medio-lungo termine, sia materiali che immateriali, nonché alle operazioni aziendali pertinenti, considerate necessarie all’avvio e alla gestione delle nuove iniziative imprenditoriali, fino al superamento della c.d. fase di “startup”. Si intendono in fase di “start-up” le imprese che alla data di presentazione della domanda risultino neocostituite da meno di tre anni o di quattro anni per le start up innovative.

Beneficiari sono tutte le imprese, intendendo per impresa qualunque entità esercente un’attività economica, compresi i professionisti.

Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva dell’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammessibili. L’ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 2.500.000,00.
Il presente strumento viene attivato mediante procedura a sportello.

FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE

Molise, approvato il regolamento di attuazione del Fondo per la concessione di garanzie dirette su finanziamenti alle PMI finalizzati al sostegno delle iniziative imprenditoriali di start-up, di cui alla D.G.R. n. 140 dell’11 aprile 2016

GARANZIE

Le garanzie sono concedibili verso tutte le forme di finanziamento aventi caratteristiche definite, finalizzate alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese operanti nel territorio molisano, e pertanto alla realizzazione di investimenti a medio-lungo termine, sia materiali che immateriali, nonché alle operazioni aziendali pertinenti, considerate necessarie all’avvio e alla gestione delle nuove iniziative imprenditoriali, fino al superamento della c.d. fase di “startup”.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese che alla data della domanda risultino in fase di “start-up” e i cui investimenti proposti siano realizzati nel territorio della regione Molise, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei massimali di aiuto previsti dalla normativa “de minimis” o, in alternativa, dalla normativa sugli “aiuti a finalità regionale” e sugli “aiuti in esenzione”, nonché delle ulteriori limitazioni prescritte dalle normative applicabili a tale Fondo.

START-UP

Si intendono in fase di “start-up” le imprese che alla data di presentazione della domanda risultino neocostituite da meno di tre anni.

  • fatta eccezione per le “imprese di startup innovative” di cui all’art. 25 della legge 221 del 17 dicembre 2012, per le quali il termine suddetto è elevato a quattro anni.

Per “start- up” si intenderanno, in ogni caso, sia la “fase di start up propriamente detta” (che nella definizione comunitaria, ancorché resa con riferimento al capitale di rischio, riguarda l’attività di impresa antecedente alla vendita del prodotto), sia la c.d. “fase di espansione” (che riguarda l’attività di sviluppo dei mercati, con conseguente incremento del fatturato).

  • I predetti requisiti sono validi anche per quelle imprese che abbiano già presentato e/o ottenuto agevolazioni in conto garanzia a valere sul presente Fondo.
  • Le imprese di grandi dimensioni possono beneficiare delle suddette agevolazioni esclusivamente secondo il
    regime “de minimis”.

IMPRESE

Per impresa si intende qualunque entità esercente un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, in conformità alla definizione comunitaria riportata nel Regolamento di esenzione, a prescindere dalla sua dimensione.

PROFESSIONISTI

In conformità alla normativa nazionale sono considerati ammissibili ai benefici delle agevolazioni  anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n.69/2013.

  • Svolgendo questi ultimi un’attività economica, l’accezione di “impresa” utilizzata ricomprende anche la categoria dei professionisti.

 

OPERAZIONI AGEVOLABILI

Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario, ad eccezione dell’affidamento di conto corrente, offerte dal sistema dei soggetti finanziatori per la realizzazione, da parte delle imprese beneficiarie, di operazioni di gestione e/o di nuovi investimenti, sia in beni materiali che immateriali, comprese anche l’acquisizione di imprese esistenti attraverso operazioni di cessione di azienda o ramo di azienda.

  • Sono pertanto inclusi tra i finanziamenti agevolabili anche i prestiti partecipativi ex lege n. 317/91, art. 35, le acquisizioni di partecipazioni, le sottoscrizioni di titoli di debito come definiti ex art. 2483 c.c., la sottoscrizione di strumenti finanziari come definiti ex art 2346, sesto comma, c.c., i finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 decies codice civile.

AVVIO E CONCLUSIONE ATTIVITA’

Le attività finanziate dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla concessione della garanzia, pena la decadenza, ed ultimate entro un periodo massimo di 3 anni dalla stessa (elevato a 5 solo nei casi in cui i programmi finanziati contemplino attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo), pena la revoca.

DURATA FINANZIAMENTO

La durata del finanziamento non dovrà essere inferiore a 18 mesi e superiore a 12 anni.

  • Per le sole iniziative realizzate in leasing, la durata massima potrà essere superiore e raggiungere i limiti stabiliti dalle normative fiscali vigenti.
  •  Non potranno essere ammessi alle agevolazioni finanziamenti aventi ad oggetto programmi di investimento inferiori ad Euro 10.000,00.
  • I soggetti richiedenti dovranno dimostrare di possedere il 20% del capitale occorrente come mezzi propri, da vincolare al programma di investimento, nelle forme previste dalla legge, entro la data di concessione
    della garanzia, da versare nell’impresa in una o più soluzioni, secondo il programma medesimo, eventualmente anche proporzionalmente all’erogazione dei finanziamenti deliberati.
  • A parità di condizioni saranno considerate prioritarie le domande di importo non superiore ad Euro 100.000,00.

BENI FINANZIABILI

  • I beni mobili ed immobili oggetto del programma potranno risultare oltre che “nuovi di fabbrica” anche “usati”,
  • I beni immobili sono ammessi alle agevolazioni anche qualora esistenti, purché non siano stati già oggetto di agevolazioni (comunitarie, nazionali e/o regionali) nei 10 anni anteriori alla presentazione della domanda.
  • Potranno rientrare nel programma di investimenti anche l’acquisto di beni effettuati nei sei mesi precedenti alla presentazione della richiesta di garanzia.
  • I beni oggetto di investimento non potranno essere suscettibili di alienazione, cessione o distrazione, rispettivamente per 5 e 10 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo,.

AGEVOLAZIONI

Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva dell’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria.

  • L’ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 2.500.000,00, come sancito dall’Aiuto di Stato di riferimento riguardante il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”, approvato dalla Commissione Europea,
  • e non potrà superare il massimale di Euro 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis”.
  • qualora le domande di agevolazione siano presentate da imprese operanti nel settore del trasporto su strada, i massimali di garanzia concedibili, di cui sopra, sono ridotti della metà.
  • I medesimi massimali, per le imprese agricole, sono stabiliti, rispettivamente, in Euro 112.500,00 ed Euro 56.250,00 (a seconda se la durata della garanzia è inferiore a 5 anni o compresa tra 5 e 10 anni) e, per le
    imprese operanti nel settore della pesca, in Euro 450.000,00 ed Euro 225.000,00 (con riferimento alle medesime durate).

La garanzia diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti della intensità massime previste dal Regolamento.

  • La Garanzia Diretta non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo di De Minimis, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.

MODALITA’ PER L’AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

Il presente strumento viene attivato mediante procedura a sportello.

  • La presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Deliberazione di Giunta regionale n. 140 dell’11 aprile 2016 e fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, così come stabilito dalla convenzione quadro tra Finmolise e Istituti finanziatori.

In ogni caso le domande non potranno essere presentate oltre il termine del 31/12/2020.

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