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	<title>capo - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
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	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
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	<title>capo - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
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		<title>Elon Musk ha presentato il primo pezzo del tunnel che consentirebbe lo spostamento sotterraneo delle auto a gran velocità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 13:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
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					<description><![CDATA[In questo modo il traffico presente sulle strade americane diminuirebbe sensibilmente. La sua compagnia che lavorerà a questo progetto è la Boring Company,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In questo modo il traffico presente sulle strade americane diminuirebbe sensibilmente.</p>
<p>La sua compagnia che lavorerà a questo progetto è la Boring Company, azienda dedicata allo scavo ipertecnologico. Per ora sono stati scavati ben 150 metri di gallerie sotto Los Angeles, in brevissimo tempo.</p>
<h3>Il progetto Tunnel Boring Machine</h3>
<p>L’idea è di scavare tunnel che colleghino una città all’altra, nei quali viaggerà una metropolitana dedicata ai veicoli. In questo modo l’auto scenderà nel sottosuolo, salendo su questo treno. A quel punto viaggerà a 150 km/h verso la città d’arrivo, ove tornerà in superficie, risparmiando tempo, carburante ed evitando di congestionare il traffico.</p>
<p>Sui suoi profili Instagram e Twitter, Elon Musk a descritto più accuratamente i suoi piani per il futuro e i progressi che vengono raggiunti giorno per giorno. Il progetto del “treno” si baserebbe su una piattaforma elettrica in grado di trasportare numerosi veicoli da una parte all’altra dello stato. In questo modo il trasferimento avverrebbe ad impatto zero, e la tecnologia sviluppata attraverso la sua SolarCity garantirà energia elettrica pulita e costante in tutto il tunnel.</p>
<p>Certo, sono progetti futuristici e fantascientifici ma Elon Musk, ancora una volta, ci mostra che è possibile realizzarli, oltre ad immaginarli. La spinta verso energia pulita è sempre più forte, soprattutto dopo gli alti livelli di inquinamento che continuano ad aumentare in tutto il mondo.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Lee Jae-yong capo di Samsung Group è stato condannato a cinque anni di carcere</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/lee-jae-yong-capo-di-samsung-group-e-stato-condannato-cinque-anni-di-carcere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 08:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie del Momento]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
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		<category><![CDATA[condannato]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Jae-yong]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Group]]></category>
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					<description><![CDATA[Lee, il terzo uomo più ricco della Corea del Sud, era stato incriminato nell’ambito dello scandalo che aveva coinvolto l’ex&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lee, il terzo uomo più ricco della Corea del Sud, era stato incriminato nell’ambito dello scandalo che aveva coinvolto l’ex presidente sudcoreana Park Geun-Hye, e che aveva portato al suo successivo impeachment. Lee era stato accusato di fare grandi donazioni alle fondazioni guidate da un’amica di Park, Choi Soon-sil, in cambio di favori politici. Si era sempre detto innocente: aveva sostenuto che le donazioni erano state fatte a sua insaputa, e comunque senza aspettative che l’amministrazione Park ricambiasse il favore.</p>
<p>Lee si stava preparando da anni a ereditare la società di famiglia dal padre, Lee Kun-hee, che aveva lasciato Samsung nel 2008 in seguito a uno scandalo sulla gestione di alcuni fondi illeciti. Il padre di Lee era tornato al comando dell’azienda un paio di anni dopo, ma a causa di un attacco di cuore nel 2014 e delle sue condizioni di salute piuttosto precarie, negli ultimi anni buona parte della gestione aziendale era già passata al figlio Lee.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/obblighi-capo-agli-agenti-attivita-finanziaria-ai-mediatori-creditizi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 10:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[agenti in attività finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[mediatori creditizi]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi]]></category>
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					<description><![CDATA[Chiarimenti in merito agli obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi della verifica del possesso&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="abstract">Chiarimenti in merito agli obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e dell’aggiornamento professionale sono stati forniti dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi con la comunicazione n. 12/2016 dell’8 luglio 2016.</p>
<div class="box-approfondimento"></div>
<div class="article-content">
<div>L’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ha pubblicato la comunicazione n. 12/2016 dell’8 luglio 2016, con cui fornisce chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi:</div>
<div>&#8211; la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,</div>
<div>&#8211; l’obbligo di aggiornamento professionale.</div>
<div></div>
<div>L’organismo chiarisce che i soggetti che richiedono l’iscrizione negli elenchi, ovvero ai fini della successiva permanenza negli stessi, hanno l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa sia in capo agli intermediari del credito in caso di persone fisiche, sia per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e per coloro che detengono il controllo, nonché per i propri collaboratori e dipendenti, in caso di persone giuridiche.</div>
<div>Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti è prevista, con la cadenza ritenuta più congrua, l’acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.</div>
<div>Per quanto riguarda i requisiti richiesti in capo ai propri dipendenti e collaboratori, la responsabilità di essersi avvalso o meno di una idonea procedura che ne consentisse una concreta e pronta verifica, rimane in capo all’intermediario del credito. Gli intermediari del credito sono inoltre solidalmente responsabili dei danni eventualmente causati dai propri dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle rispettive attività.</div>
<div></div>
<div>La normativa prevede che gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, debbano effettuare l’aggiornamento professionale con cadenza biennale, decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione negli elenchi ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto.</div>
<div>L’obbligo formativo consiste nel partecipare ad almeno 60 ore di attività di aggiornamento per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula, con un numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare pari ad almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula.</div>
<div>L’inosservanza di tale obbligo può comportare, peraltro, l’adozione di provvedimenti sanzionatori, anche se al riguardo, l’Organismo ritiene necessario, in caso di riscontrata violazione, dare la possibilità ad assolvere comunque prontamente all’obbligo di aggiornamento professionale, facendo salve in ogni caso le attività di vigilanza.</div>
</div>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Cessione del ramo d’azienda tassabile interamente in capo al titolare dell’impresa familiare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 12:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione del ramo d’azienda]]></category>
		<category><![CDATA[interamente]]></category>
		<category><![CDATA[tassabile]]></category>
		<category><![CDATA[titolare dell’impresa familiare]]></category>
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					<description><![CDATA[Possibile, però, optare per la tassazione ordinaria, in luogo di quella separata. Così l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Possibile, però, optare per la tassazione ordinaria, in luogo di quella separata. Così l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 78/E di ieri, è intervenuta sulla disciplina tributaria delle plusvalenze emergenti dalla cessione dell’unica azienda detenuta nell’ambito di un’impresa familiare. L’istante ha evidenziato di aver ricevuto il ramo di azienda in donazione dal marito e di aver costituito un’impresa familiare, ai sensi dell’art. 230-bis c.c. con le figlie e di essere in procinto di cedere l’attività di bar e caffè, nonché di commercio al dettaglio di alcolici, di quotidiani e di articoli da tabaccheria. Nella soluzione proposta, il contribuente riteneva di poter applicare la tassazione separata, di cui all’art. 17 del dpr 917/1986 (Tuir), stante la continuità riconosciuta nell’ambito della donazione con l’acquisizione da parte del familiare entro i cinque anni antecedenti la data di cessione, poiché si trattava della cessione dell’unica azienda esercitata nella forma di impresa familiare, con la determinazione del reddito emergente in capo al solo titolare. Il contribuente, inoltre, riteneva che la fattispecie indicata non potesse essere ricondotta nell’alveo dell’art. 67 del Tuir, inquadrando la plusvalenza come «reddito diverso», giacché le disposizioni indicate richiamano le ipotesi in cui il donatario non eserciti e non intenda esercitare l’attività d’impresa e ceda, di conseguenza, l’azienda ricevuta in donazione senza assumere la qualifica di imprenditore, ovvero nell’ambito della sfera giuridico patrimoniale privata. Le Entrate, preliminarmente, richiamano le disposizioni contenute nell’art. 230-bis c.c. confermando che l’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva e che è quindi l’imprenditore l’unico titolare dell’impresa e il soggetto cui corre l’obbligo di tassare l’intera plusvalenza, giacché il reddito dell’impresa, ai sensi del comma 4, dell’art. 5 del Tuir, viene attribuito nella misura massima del 49% ai familiari, non rappresentando un costo aziendale ma una mera ripartizione dell’utile della medesima impresa. Inoltre, evidenziato che la plusvalenza da cessione è riconducibile all’imprenditore, si esclude l’applicazione delle disposizioni sui redditi diversi, di cui all’art. 67 del Tuir, dovendo far riferimento, al contrario, a quelle contenute negli articoli 58 e 86 del medesimo Testo unico, che inquadrano la plusvalenza indicata nell’ambito dei redditi d’impresa. Con riferimento alla possibilità di procedere con la tassazione separata della plusvalenza emergente, ai sensi della lett. g), comma 1, dell’art. 17 del Tuir, l’Agenzia delle entrate è dell’avviso che, nel caso esaminato, la cedente, titolare dell’impresa familiare acquisita per donazione e, quindi, esercente l’attività «in continuità», può legittimamente computare anche il periodo di possesso della medesima impresa del donante, con la conseguenza che, ricorrendone i requisiti (possesso da più di cinque anni), può procedere con la tassazione ordinaria in un unico esercizio per scelta (opzione) ovvero, applicare la tassazione separata, di cui al citato art. 17 del Tuir.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Pedro Fernández de Santaella entra in UniCredit nel ruolo di capo della regione iberica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 08:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[entra]]></category>
		<category><![CDATA[iberica]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Fernández de Santaella]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[RUOLO]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel nuovo ruolo, effettivo a decorrere dal 1° luglio, il manager è basato a Madrid, da dove segue la clientela&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel nuovo ruolo, effettivo a decorrere dal 1° luglio, il manager è basato a Madrid, da dove segue la clientela spagnola e portoghese e riporta a Gianfranco Bisagni, deputy head of Corporate and Investment Banking.</p>
<p>“Abbiamo già una importante base di clienti nella penisola iberica, finora seguiti dai colleghi di Vienna e Monaco”, ha spiegato Gianni Papa, deputy general manager di UniCredit e capo del Cib. “Ora stiamo migliorando ulteriormente il servizio alla clientela spagnola e portoghese con  la nomina di un manager senior basato nella regione”. Il cda del gruppo ha inoltre approvato la proposta di avviare le pratiche per l&#8217;apertura di una filiale in Spagna, affidata proprio a de Santaella.</p>
<p>&#8220;Non andiamo a fare concorrenza alle banche spagnole, andiamo per fare capital market&#8221;, ha spiegato l&#8217;a.d. di UniCredit, Federico Ghizzoni.  L&#8217;obiettivo è &#8220;offrire alle imprese medio-grandi la nostra geografia diffusa in Europa. Molti clienti spagnoli sono già nel nostro portafoglio&#8221;. Ghizzoni ha poi preannunciato &#8220;altri sviluppi nei prossimi mesi&#8221; in termini di rafforzamento  internazionale del gruppo.</p>
<p>Prima di approdare in UniCredit, de Santaella ha lavorato tra Spagna e Regno Unito in Barclays Capital, Chase Investment Bank, Bankers Trust e Citi.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Julien Marcilly nominato Capo Economista di Coface</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 11:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[COFACE]]></category>
		<category><![CDATA[Economista]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Marcilly]]></category>
		<category><![CDATA[nominato]]></category>
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					<description><![CDATA[Julien Marcilly è stato nominato Capo Economista di Coface, con effetto dal 2 marzo 2015. Riporterà direttamente a Jean-Marc Pillu,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Julien Marcilly è stato nominato Capo Economista di Coface, con effetto dal 2 marzo 2015.</p>
<p>Riporterà direttamente a Jean-Marc Pillu, Direttore Generale, e sostituirà Yves Zlotowski, che ha deciso di dare un nuovo orientamento alla sua carriera professionale, al di fuori degli studi economici e del settore dell’assicurazione dei crediti.</p>
<p>Julien Marcilly, 32 anni, è stato vice di Yves Zlotowski e dal 2012 responsabile del Rischio Paese per Coface. E’ stato economista alla Société Générale, e in seguito alla Artio Global Investors, una società di gestione con sede a New York. Con dottorato in economia finanziaria all’università Paris-Dauphine, un master in management della ESCP Europe e una conoscenza approfondita dei mercati emergenti, ha tutte le qualifiche necessarie per succedere in questa posizione chiave per il Gruppo.</p>
<p>Nel corso della sua carriera di quattordici anni in Coface, Yves Zlotowski, ha rafforzato il suo staff di ricerca economica, approfondendo la conoscenza nelle regioni del Gruppo e lanciando nuove pubblicazioni, intensificandone la diffusione.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Banca del Fucino, il nuovo capo del private è made in Ubi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 10:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banca del Fucino]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[made]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[Ubi]]></category>
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					<description><![CDATA[SALVATORE PIGNATARO &#8211; Banca del Fucino ha affidato la responsabilità della nuova divisione di private banking a Salvatore Pignataro, che assume anche&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>SALVATORE PIGNATARO &#8211; Banca del Fucino </b>ha affidato la responsabilità della nuova divisione di private banking a <b>Salvatore Pignataro</b>, che assume anche la carica di vice direttore generale. Il manager 54 enne proviene dal gruppo <b>Ubi Banca</b>, dove ha lavorato per oltre 20 anni ricoprendo diversi incarichi, tra cui quello di responsabile private banking di <b>Ubi Banca Private Investment</b>. Nel nuovo ruolo, scrive MF, <b>Pignataro</b> punta a reclutare <b>40-50 private banker </b>con portafogli sopra i 50 milioni di euro entro la fine del piano triennale dell&#8217;istituto. La divisione private &#8211; nata a ottobre 2014 &#8211; conta ad oggi 12 banker.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Fabio Cubelli a capo di Fideuram Vita</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 10:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Cubelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fideuram Vita]]></category>
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					<description><![CDATA[IL NUOVO NUMERO UNO &#8211; Fabio Cubelli è stato nominato oggi amministratore delegato e direttore generale di Fideuram Vita, in sostituzione di Antonello Piancastelli, nominato condirettore&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>IL NUOVO NUMERO UNO</b> &#8211; <b>Fabio Cubelli</b> è stato nominato oggi amministratore delegato e direttore generale di<b> Fideuram Vita</b>, in sostituzione di<b> Antonello Piancastelli</b>, nominato condirettore generale di <b>Banca</b> <b>Fideuram</b> in occasione della recente trimestrale. <b>Cubelli</b> manterrà anche un ruolo di primo livello all&#8217;interno dell&#8217;istituto guidato da <b>Matteo Colafrancesco</b>, con la responsabilità della <b>direzione servizi bancari</b>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Segnalazione in CR, gli obblighi e le verifiche in capo agli intermediari</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 09:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[INTERMEDIARI]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione]]></category>
		<category><![CDATA[verifiche]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Milano, 28 agosto 2014 (leggi la sentenza per esteso) Con ordinanza del 28 agosto 2014, il Tribunale di&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="post-title typography-title"><strong><em>Tribunale di Milano, 28 agosto 2014 (<a href="http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_milano_29_agosto_2014.pdf" target="_blank">leggi la sentenza per esteso</a>)</em></strong></p>
<div class="copy clearfix">
<p>Con ordinanza del 28 agosto 2014, il Tribunale di Milano, Giudice dott. Rossella Milone, ha affermato i seguenti principi in materia di segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi.</p>
<p>La segnalazione a sofferenza, proprio per il margine di discrezionalità che la caratterizza, richiede all’intermediario segnalante una verifica particolarmente attenta della situazione di fatto al fine di contemperare l’esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell’interesse privato del soggetto segnalato.</p>
<p>Quindi, affinché la segnalazione a sofferenza sia legittima, il soggetto segnalato deve trovarsi in una situazione patrimoniale di difficoltà non transitoria, senza peraltro fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza o di definitiva irrecuperabilità o anche all’insolvenza presa in considerazione dall’art. 5 legge fallimentare.</p>
<p>La giurisprudenza ha avuto modo di specificare che l’ente creditizio dovrà aver riguardo della sola situazione oggettiva di incapacità finanziaria del soggetto segnalato, senza che possa aver rilievo la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo di credito vantato dalla banca.</p>
<p>Il Tribunale di Milano non  ravvisava la sussistenza dello stato di insolvenza, – così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità -,  ed accoglieva il ricorso proposto dalla società illegittimamente segnalata.</p>
<p>L’autorità adita specificava che in assenza di segnali di allarme (protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziali di condanna), l’utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario non costituisce indice di sussistenza di una situazione di sofferenza. Lo stesso vale per il fatto in sé della sussistenza di sconfinamenti bancari e pure da quello dato dal ritardo di alcuni mesi nel deposito dell’ultimo bilancio.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Usura: il principio iura novit curia non trova applicazione, l’onere della prova rimane in capo all’opponente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 15:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Napoli, 17 giugno 2014 In questi termini si è espresso di recente il Tribunale di Napoli con sentenza&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Napoli, 17 giugno 2014</p>
<p>In questi termini si è espresso di recente il Tribunale di Napoli con sentenza letta in udienza del 17 giugno 2014, intervenuta a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Il percorso logico argomentativo del Tribunale Partenopeo muove le premesse dalla seguente, condivisibile, considerazione di diritto: “era onere della parte opponente, in virtù del principio dell’inversione dell’onere probatorio, dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante”.</p>
<p>E’ ciò, in quanto “la rilevazione del tasso viene stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministero del Tesoro che, evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo e per questo non può rispetto ad esso trovare applicazione il principio iura novit curia, stabilito dall’art. 113 del codice di procedura civile, poiché tale norma deve essere letta e applicata con riferimento all’art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, che contiene l’indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi (così, ex multis, Cass., 26 giugno 2001, n. 8742, in Giust. Civ., 2002, I, p 116)”.</p>
<p>Ragion per cui, l’opponente avrebbe dovuto assolvere “l’onere probatorio che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione ed in ciò non può essere alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica”.</p>
<p>In conclusione, il mancato assolvimento dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., determina la soccombenza della parte opponente, onerata della dimostrazione dell’asserita usurarietà degli interessi.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>LE BANCHE ITALIANE E LA VIGILANZA NELLA PROSPETTIVA DELL’UNIONE BANCARIA &#8211; INTERVENTO DI CARMELO BARBAGALLO CAPO DEL DIPARTIMENTO DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 13:56:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria Carmelo Barbagallo ha partecipato a Roma al Convegno organizzato dall&#8217;Associazione Bancaria&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria Carmelo Barbagallo ha partecipato a Roma al Convegno organizzato dall&#8217;Associazione Bancaria Italiana sul tema &#8220;Basilea 3 &#8211; Risk and Supervision 2014&#8221;, con un intervento su &#8220;Le banche italiane e la Vigilanza nella prospettiva dell&#8217;Unione Bancaria&#8221;</p>
<div></div>
</div>
<div>
<div>
<ul>
<li>Testo dell&#8217;intervento</li>
</ul>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Banche, la Popolare di Milano ha un nuovo capo delle relazioni con i media</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 13:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
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		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[Popolare di Milano]]></category>
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					<description><![CDATA[HEAD OF MEDIA RELATIONS &#8211; Banca Popolare di Milano ha un nuovo capo delle relazioni con i media: si tratta di Monica Provini (nella&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>HEAD OF MEDIA RELATIONS &#8211;</b> <b>Banca Popolare di Milano </b>ha un nuovo capo delle relazioni con i media: si tratta di <b>Monica Provini </b><i>(nella foto)</i>, ex media relation manager presso l’agenzia <b>Twister Communications</b>, dove lavorava dal 2011 occupandosi di clienti tra cui <b>Alliance Boots, Falck Renewables, Bnl-Bnp Paribas, Mittel, Morgan Sta</b><b>n</b><b>ley, Value Partners,</b><b>Central Retail Corporation, Qvc, Advise Only, Valore D, TAP, White &amp; Case e Fondo Italiano d’Investimento</b>. In precedenza, Provini ha lavorato presso l’ufficio stampa di <b>Intesa Sanpaolo </b>(dal 2007 al 2011) e di <b>Banca Intesa </b>(dal 2005 al 2007).</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>AUDIZIONE AL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA CARMELO BARBAGALLO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 13:54:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[SENATO DELLA REPUBBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[vigilanza]]></category>
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					<description><![CDATA[Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, ha tenuto una testimonianza sull&#8217;Atto n. 1387 &#8211; Conversione in&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, ha tenuto una testimonianza sull&#8217;Atto n. 1387 &#8211; Conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2014, recante disposizioni urgenti per l&#8217;avvalimento dei soggetti terzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di vigilanza della Banca d&#8217;Italia &#8211; presso la 6<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro).</p>
<div></div>
</div>
<div>
<div>
<ul>
<li>Testo</li>
</ul>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
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		<title>Interessi usurari: onere della prova in capo all’attore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 15:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale Ferrara, 5 dicembre 2013 (leggi la sentenza per esteso) Il Tribunale adito ha chiarito che è onere della parte&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><em>Tribunale Ferrara, 5 dicembre 2013 (<a href="http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9833.pdf" target="_blank">leggi la sentenza per esteso</a>)</em></strong></p>
<p>Il Tribunale adito ha chiarito che è onere della parte che eccepisce l’applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia: in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria.</p>
<p align="left">Inoltre, il G.U. ha dichiarato che l’onere alla prova non può dirsi assolto mediante la produzione di una perizia del tutto indeterminata, che contenga un riferimento al rapporto oggetto di causa solo nella pagina iniziale e che, per il resto, si dilunghi su considerazioni del tutto generali.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Come è difficile fare il capo di una banca</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 09:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
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		<category><![CDATA[fare]]></category>
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					<description><![CDATA[I POTERI IN DELEGA &#8211; Indipendentemente da casi specifici intendo approfondire il tema del ruolo del ceo di una banca. Negli ultimi&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>I POTERI IN DELEGA</b> &#8211; Indipendentemente da casi specifici intendo approfondire il tema del ruolo del <b>ceo di una banca</b>. Negli ultimi anni il numero delle sostituzioni (per i più diversi motivi) è cresciuto e la durata media nella posizione si è accorciata. Per contro, i poteri di cui hanno delega sono molto ampi e, talvolta, hanno generato impatti negativi di grande rilievo. Inoltre essi hanno generato conflitto nei cda e anche fra i soci principali.</p>
<p><b>LE VARIE STRUTTURE </b>&#8211; Esaminando il passato, il ruolo di a.d. (oggi detto ceo) era sconosciuto salvo <b>nel caso delle BIN</b>; non c’era connessione  quanto separazione fra cda e direzione generale. Successivamente banche pubbliche, casse di risparmio e banche popolari (<b>non le Bcc</b>) hanno prescelto tale soluzione (con alcune eccezioni), mentre le BIN sdoppiavano il ruolo in ossequio alla scelta strategica del tempo del separare l’area operativa verso il mercato da quella dedicata alla struttura. Tra l’altro molti a.d. erano i d.g. in carica, talvolta quale soluzione a fine carriera, talvolta quale riconoscimento di meriti acquisiti. Quasi mai il ruolo è stato al tempo ricoperto da soggetti selezionati sia all’esterno del settore sia da banche concorrenti. In questo caso vigeva quasi un codice etico costante fino al termine degli anni ’80.</p>
<p><b>I PROFILI PREFERITI </b>&#8211; Una terza fase ha invece visto confermare il ruolo in modo diffuso, ma con minore frequenza del caso del percorso di carriera interna; anzi la posizione è stata sempre più assegnata ad un<b> soggetto esterno</b>, comunque non proveniente dalla esistente direzione centrale. Da un lato, per non creare conflitto alterando rapporti consolidati, dall’altro per disporre (dal punto di vista dei soci-amministratori) di capo azienda scelto da loro senza vincoli con la struttura operativa. Due i profili preferiti (gli stessi un tempo non selezionati): acquisire soggetti da altri settori, in particolare spesso dalla consulenza oppure operando <i>scouting</i> nelle altre banche, rompendo quindi la tradizione precedente. A ben osservare, quest’ultima scelta è peculiare delle banche italiane e non trova riscontro nelle grandi banche internazionali. Tra l’altro si è diffusa parzialmente anche a livello di cda e di presidenza delle banche, altra anomalia internazionale.</p>
<p><b>LA DURATA DEI CEO</b> &#8211; In questa condizione si è realizzata la <b>riduzione della durata nella posizione</b>, inizialmente per scelta dei ceo (fino al 2007) tesi a conseguire obiettivi di crescita nel breve periodo, spesso connessi all’esercizio di opzioni negoziate quali integrazione retributiva e, dopo quella data, per scelta o induzione dei cda che hanno rinvenuto nei ceo i “colpevoli” degli insufficienti risultati ottenuti (scelta facile, ma legata anche ai poteri conferiti). Nei tempi correnti il ceo tende a pagare, oltre ai diffusi risultati non brillanti, soprattutto l’incertezza nelle scelte gestionali oppure il conflitto con i cda (congiunti a risultati non brillanti).</p>
<p><b>L’ALLENATORE DI CALCIO</b> &#8211; Ultimo rilievo è invece il ritorno a sostituzioni ricercate all’interno della struttura e, comunque, nel mondo bancario (<b>4 casi nelle prime 10 banche tra cui le 2 principali</b>); un ritorno al passato sul quale meditare. Se mi è consentito il parallelo copre, in modo anomalo rispetto al rilievo del sistema bancario, un ruolo simile all’allenatore di calcio e ciò anche nelle modalità contrattuali che lo caratterizzano , essendo ormai stabili clausole di liquidazione prestabilite onerose e poco spendibili a fronte di esigenze di controllo di costo del personale.</p>
<p><b>RIPENSARE IL RUOLO</b> &#8211; Se, infine, vogliamo osservare il problema dal punto di vista degli stessi ceo, essi non hanno i tempi utili a sviluppare propri disegni strategici, quanto quelli per risolvere i problemi che prendono in carico e quelli per gestire, in un’ottica ormai trimestrale, obiettivi di corto periodo. Non sembra quindi, al momento, un<b> lavoro attraente</b>. Uno solo nelle prime dieci banche italiane è in carica da tre anni. Sarà certamente utile una rimeditazione strategica a livello di cda e di soci principali.</p>]]></content:encoded>
					
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