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	<title>falsa - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
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	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
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	<title>falsa - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
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		<title>La falsa autofattura sarà punita con la sanzione amministrativa dal 5 al 10%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 10:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[amministrativa]]></category>
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					<description><![CDATA[Questa un’altra delle molte novità previste nello schema di dlgs di revisione del sistema sanzionatorio che dovrebbe completare a breve&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questa un’altra delle molte novità previste nello schema di dlgs di revisione del sistema sanzionatorio che dovrebbe completare a breve l’ultimo passaggio parlamentare, prima dell’approvazione definitiva da parte del legislatore delegato. Si tratta di una novità di tutto rilievo, che va nel senso della codificazione di una specifica fattispecie di illecito amministrativo, da una parte, e nella presa d’atto, dall’altra, dell’assenza di quei rischi di frode all’Iva che hanno portato a statuire, nel sistema dell’imposta, il principio secondo cui chiunque indica l’Iva in una fattura ne diventa comunque debitore, anche se l’operazione è inesistente.</p>
<p>L’obbligo dell’imposta. Cominciando dal secondo aspetto, va ricordato che, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del dpr n. 633/72, «se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicati in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura». Questo obbligo d’imposta, ricollegato alla cartolarità del documento e non all’esistenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi imponibile, intende preservare l’erario dal danno che potrebbe subire in dipendenza dell’eventuale esercizio della detrazione da parte del destinatario, come chiarito più volte dalla giurisprudenza della corte di giustizia Ue. Laddove però le due posizioni di debitore e creditore dell’imposta coincidano con il medesimo soggetto passivo, vale a dire in tutte le ipotesi in cui l’imposta sull’operazione (o presunta operazione) è assolta con il meccanismo dell’inversione contabile, attraverso l’emissione dell’autofattura, oppure con l’integrazione della fattura del fornitore, con applicazione del tributo da parte del destinatario, il rischio presidiato dalla norma non può verificarsi. Nondimeno, anche in simili ipotesi la prassi accertativa corrente prevede comunque il recupero dell’imposta auto-applicata, che ovviamente non viene riconosciuta in detrazione, con conseguente trasformazione dell’obbligo d’imposta in una sanzione impropria.</p>
<p>La novità in arrivo. L’art. 31 dello schema di dlgs prevede di riformulare il comma 7 dell’art. 21, costituendo debitore dell’imposta sulle operazioni inesistenti, oppure indebitamente applicata in misura superiore a quella reale, soltanto «il cedente o il prestatore» che emette la fattura. Il senso della modifica, esplicitato nella relazione illustrativa, è di «rendere chiaro che la relativa prescrizione non riguarda le ipotesi di operazioni soggette a reverse charge». A questa modifica si ricollega la nuova disposizione del comma 9-bis3 che lo stesso decreto, molto opportunamente, prevede di inserire nell’art. 6 del dlgs n. 471/97, secondo la quale se il cessionario o il committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette ad imposta, in sede di accertamento gli effetti saranno completamente neutralizzati, dovendosi eliminare dalla liquidazione sia la detrazione (se esercitata) sia il debito. Pertanto l’imposta indebitamente assolta non si rende dovuta e non saranno neppure applicate sanzioni. L’applicabilità di questa disposizione anche nel caso di operazioni inesistenti, poi, è espressamente statuita dal medesimo comma in esame, che tuttavia prevede, in tale ipotesi, l’applicazione della sanzione amministrativa compresa fra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, a carico del cessionario o committente. Anche la previsione di una specifica sanzione per la fattispecie in esame appare opportuna, in quanto rimedia ad un vuoto normativo. L’autofatturazione di operazioni inesistenti, infatti, non appare riconducibile all’illecito penale previsto e punito dall’art. 8 del dlgs n. 74/2000, perché il reato di falsa fatturazione è ricollegato all’emissione o al rilascio della fattura al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’Iva.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Cosa c’è dietro la falsa partenza delle Tltro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 08:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[dietro]]></category>
		<category><![CDATA[falsa]]></category>
		<category><![CDATA[partenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tltro]]></category>
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					<description><![CDATA[Non è che l’inizio dell’autunno, ma già parecchie nuvole grigie si addensano sopra Francoforte. La Bce ha assegnato nei giorni&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non è che l’inizio dell’autunno, ma già parecchie nuvole grigie si addensano sopra Francoforte. La Bce ha assegnato nei giorni scorsi la prima tranche di liquidità tramite il suo nuovo programma di Tltro (Targeted Longer Term Refinancing Operations). Il programma è stato introdotto a giugno e prevede due aste iniziali di liquidità (settembre e dicembre 2014) in cui le banche potranno prendere a prestito fino a circa 400 miliardi di euro, più una serie di operazioni successive che hanno lo scopo di fare leva e amplificare l’effetto iniziale.<br />
Le attese riguardo alla partecipazione e alla domanda di liquidità da parte degli istituti di credito erano alte. Un sondaggio condotto da Bloomberg la settimana scorsa mostrava che, in media, gli analisti finanziari interrogati si attendevano richiesta per circa 174 miliardi di liquidità a settembre e 167 miliardi nella seconda operazione programmata per dicembre. Ma ex post l’ammontare effettivamente richiesto è stato di appena 82,6 miliardi, cioè meno della metà di ciò che in media ci si attendeva.<br />
I risultati disaggregati a livello dei singoli paesi dell’area euro non sono ancora completamente noti, ma varie notizie riportate dai giornali suggeriscono che circa il 46 per cento del totale sia andato a banche italiane e spagnole.<br />
Secondo Reuters, dieci banche italiane avrebbero preso a prestito dalla Bce un totale di 23 miliardi di euro. Ciò equivale al 28 per cento degli 82,6 miliardi allocati in totale, e a circa il 30 per cento della quota a cui le banche italiane hanno diritto per le due operazioni di settembre e dicembre (75 miliardi).<br />
El Mundo riporta che cinque banche spagnole avrebbero preso a prestito in totale 15 miliardi. La cifra rappresenterebbe il 18 per cento del totale e circa il 28 per cento della quota spagnola. Secondo Bloomberg le banche olandesi avrebbero partecipato, ma senza rendere pubblico per quale ammontare, mentre le tre maggiori banche austriache avrebbero deciso di non partecipare nemmeno.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Banca chiamata a risarcire il cliente per un assegno con firma falsa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 16:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Assegno]]></category>
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		<category><![CDATA[CLIENTE]]></category>
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					<description><![CDATA[Cass., Sez. III Civile, 20 marzo 2014, n. 6513 (leggi la sentenza per esteso) Il contenzioso tra una società e&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><em style="font-size: 14px; font-family: Geneva, Verdana, sans-serif; font-weight: 300; line-height: 1.625;"><strong>Cass., Sez. III Civile, 20 marzo 2014, n. 6513 (leggi la sentenza per esteso)</strong></em></h2>
<div>
<p>Il contenzioso tra una società e una banca nasce dal fatto che sul conto corrente della società viene incassato un assegno tratto sul medesimo conto con firma falsa di traenza del presidente della società. L’assegno fa parte di un  blocco di assegni in bianco oggetto di un furto scoperto solo qualche giorno dopo  l’incasso. La società chiama in giudizio la banca sostenendo l’imprudenza e l’imperizia per l’omissione di un controllo adeguato della firma di traenza.</p>
<p>Contrariamente al giudice di primo grado, la Corte d’Appello sostiene che si potrebbe ravvisare una responsabilità dell’istituto di credito  per non aver percepito la falsificazione della firma dell’assegno avendo un tracciato assolutamente piatto, sostenendo che la banca deve compiere un esame superficiale, finalizzato alla rilevazione delle difformità, ma pur sempre a vista, senza necessità di avvalersi dell’ausilio di strumentazioni meccaniche o di sostanze chimiche o di persone esperte in grafologia. Tuttavia, nel caso di specie, è da escludere tale responsabilità perché non risulta alcuna difformità rilevabile tra la sottoscrizione dell’assegno e lo <i>speciem</i>, né poteva esigersi da un cassiere, se pur diligente e scrupoloso, una capacità percettiva atta a distinguere un tracciato grafico piatto, quale quello della firma falsa, dal tracciato della sottoscrizione autentica.</p>
<p>La società ricorre alla Suprema Corte la quale accoglie il ricorso, cassando la sentenza con rinvio, sostenendo che il grado di diligenza richiesto alla banca è rapportato alla professionalità del servizio bancario e deve essere quello dell’accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata e compiendo un accertamento nel caso concreto, alla stregua del paradigma di cui all’art. 1176 c.c.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
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