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	<title>iscritti - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
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	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
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	<title>iscritti - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
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	<item>
		<title>Lanciato contest riservato a tutti i soci iscritti al programma di Air France-KLM</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/lanciato-contest-riservato-tutti-soci-iscritti-al-programma-air-france-klm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 14:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie del Momento]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[LANCIATO]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
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		<category><![CDATA[soci]]></category>
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					<description><![CDATA[Mancano pochi giorni al 20 giugno, ultima data utile per potersi iscrivere al contest Flying Blue Reinvented, il contest riservato a tutti&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mancano pochi giorni al 20 giugno, ultima data utile per potersi iscrivere al contest Flying Blue Reinvented, il contest riservato a tutti i soci iscritti al programma di Air France-KLM che regala opportunità esclusive ed emozioni di viaggio da non perdere.</p>
<p>Partecipare è semplice e divertente. È sufficiente registrarsi al sito www.FlyingBlue-reinvented.it e completare un percorso di 10 video-domande relative al programma Flying Blue. Tutti i partecipanti che completeranno il percorso rispondendo correttamente ad almeno 4 domande, avranno il diritto a partecipare all’estrazione finale; a ogni risposta corretta oltre le 4 obbligatorie, corrisponderà un’ulteriore possibilità di vincita.</p>
<p>Ogni partecipante potrà, inoltre, accedere nuovamente a Flying Blue Reinvented e ripercorrere l’intero ciclo per ottenere un punteggio più alto: la piattaforma salverà in automatico il miglior punteggio ottenuto.</p>
<p>A questo punto  non resterà altro che attendere la comunicazione di vincita dei premi. L’estrazione avverrà entro il 31.08.2018. I premi in palio sono fra i più ambiti: 2 coppie di biglietti aerei a/r KLM per una qualsiasi destinazione europea e 2 coppie di biglietti aerei a/r Air France e KLM per una qualsiasi destinazione intercontinentale (una coppia di biglietti AF e una coppia di biglietti KLM) da utilizzare entro il 31 marzo 2019.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dovranno essere versati entro il 28 febbraio 2018 i contributi di rinnovo a carico degli iscritti OAM</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/dovranno-versati-entro-28-febbraio-2018-contributi-rinnovo-carico-degli-iscritti-oam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 16:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vigilanza]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[dovranno]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[Oam]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovo]]></category>
		<category><![CDATA[versati]]></category>
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					<description><![CDATA[Lo stabilisce una circolare dell’Organismo, che ha di recente ridotto l’ammontare dei contributi per gli agenti persone fisiche e per&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo stabilisce una circolare dell’Organismo, che ha di recente ridotto l’ammontare dei contributi per gli agenti persone fisiche e per i dipendenti e collaboratori delle società di capitale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, i soggetti che risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2018. Coloro che presentano istanza di iscrizione negli Elenchi a partire dal 1° gennaio 2018 dovranno invece versare i contributi al momento della presentazione dell’istanza stessa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È esonerato dal pagamento chi si sia iscritto negli Elenchi dopo il 1° novembre 2017, (effettuando i relativi versamenti) o presenti istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il</p>
<p>28 febbraio 2018. Analogamente non dovrà essere versato il contributo variabile per dipendenti e collaboratori qualora il dipendente sia stato comunicato all’Organismo dopo il 1° novembre 2017, versando il relativo contributo variabile, o la cessazione del rapporto di lavoro venga comunicata entro il 28 febbraio 2018.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel caso in cui un dipendente o collaboratore instauri, nel corso dell’anno 2018, un nuovo rapporto di collaborazione con un altro soggetto iscritto in uno degli Elenchi, quest’ultimo deve darne immediata comunicazione all’Organismo e versare il relativo contributo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I contributi dovranno essere versati anche dai soggetti “non autorizzati ad operare”. Nelle tabelle che seguono l’ammontare dei contributi di iscrizione per il 2018.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:</p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="151">Società di capitali</td>
<td width="331">CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000</p>
<p>+</p>
<p>CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90</p>
<p>per ogni dipendente e collaboratore <em>ex </em>art. 128-<em>novies </em>TUB</td>
</tr>
<tr>
<td width="151">Società di persone</td>
<td width="331">CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000</td>
</tr>
<tr>
<td width="151">Persone fisiche</td>
<td width="331">CONTRIBUTO FISSO: Euro 160</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>MEDIATORI CREDITIZI:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="151">Società di capitali</td>
<td width="331">CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000</p>
<p>+</p>
<p>CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90</p>
<p>per ogni dipendente e collaboratore <em>ex </em>art. 128-<em>novies </em>TUB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E</strong></p>
<p><strong>RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="151">Società di capitali</td>
<td width="331">CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000</p>
<p>+</p>
<p>CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45</p>
<p>per ogni dipendente e collaboratore <em>ex </em>art. 128-<em>novies </em>TUB</td>
</tr>
<tr>
<td width="151">Società di persone</td>
<td width="331">CONTRIBUTO FISSO: Euro 500</td>
</tr>
<tr>
<td width="151">Persone fisiche</td>
<td width="331">CONTRIBUTO FISSO: Euro 80</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="153">Società di capitali</td>
<td width="329">CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000</p>
<p>+</p>
<p>CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45</p>
<p>per ogni dipendente e collaboratore <em>ex </em>art. 128-<em>novies </em>TUB</td>
</tr>
<tr>
<td width="153">Società di persone</td>
<td width="329">CONTRIBUTO FISSO: Euro 500</td>
</tr>
<tr>
<td width="153">Persone fisiche</td>
<td width="329">CONTRIBUTO FISSO: Euro 80</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="156">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Euro </strong>65,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="156">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</p>
<p><strong>Euro </strong>550,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>CAMBIAVALUTE:</p>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="177">&nbsp;</td>
<td width="156">Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli</td>
<td width="154">Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli</td>
</tr>
<tr>
<td width="177">Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei cambiavalute.</td>
<td width="156"><strong> </strong></p>
<p><strong>Euro </strong>230,00</td>
<td width="154"><strong> </strong></p>
<p><strong>Euro </strong>3.700,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oam: restano invariati i contributi a carico degli iscritti per il 2017 </title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/oam-restano-invariati-contributi-carico-degli-iscritti-2017/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/oam-restano-invariati-contributi-carico-degli-iscritti-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 18:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vigilanza]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[invariati]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[Oam]]></category>
		<category><![CDATA[restano]]></category>
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					<description><![CDATA[ANDRANNO VERSATI ENTRO IL 28 FEBBRAIO DEL PROSSIMO ANNO &#160; Contributi 2017 invariati, rispetto allo scorso anno, per gli iscritti&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="contentheading"><em>ANDRANNO VERSATI ENTRO IL 28 FEBBRAIO DEL PROSSIMO ANNO</em></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">Contributi 2017 invariati, rispetto allo scorso anno, per gli iscritti negli elenchi e nei registri gestiti dall’Oam, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Lo ha deciso oggi il Comitato di Gestione che ha approvato la <a href="http://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_n_28.pdf" rel="alternate">circolare operativa</a> sul pagamento delle somme dovute.</p>
<p align="JUSTIFY">Sono tenuti al pagamento dei contributi, entro il 28 febbraio 2017, coloro che presentino istanza di iscrizione a partire dal prossimo 1° gennaio e quanti, alla stessa data, risultino iscritti. Sono esclusi dal pagamento solo quanti siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2016, e quanti presenteranno istanza di cancellazione entro la data di scadenza per il versamento dei contributi.</p>
<p align="JUSTIFY">Invariata la struttura dei contributi stessi, che prevede, oltre al contributo fisso, un contributo variabile a carico delle società di capitali in base al numero di dipendenti e collaboratori che svolgano attività in contatto con il pubblico.</p>
<p align="JUSTIFY">Per i soggetti che svolgono l’attività di cambiavalute è previsto un contributo fisso (differenziato in base al numero di sportelli che fanno capo al soggetto) e due contributi ‘una tantum’ legati, rispettivamente, al costo per la gestione dell’istruttoria della procedura di iscrizione, e agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema.</p>
<p align="JUSTIFY">Di seguito, in tabella, gli importi dei contributi per il 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><b>TABELLA “A”</b></em></p>
<p><em><b>AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA</b><b>:</b></em></p>
<table border="1" width="650" cellspacing="0" cellpadding="7">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="210" height="73">
<p align="JUSTIFY"><b>Società di capitali</b></p>
<p align="JUSTIFY">
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000</p>
<p align="CENTER">+</p>
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 100 per ogni dipendente e collaboratore</p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="210">
<p align="JUSTIFY"><b>Società di persone</b></p>
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000</p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="210"><b>Persone fisiche</b></td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 180</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em></p>
<p><em><b>MEDIATORI CREDITIZI</b><b>:</b></em></p>
<table border="1" width="650" cellspacing="0" cellpadding="7">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="210" height="72">
<p align="JUSTIFY"><b>Società di capitali</b></p>
<p align="JUSTIFY">
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000</p>
<p align="CENTER">+</p>
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 100 per ogni dipendente e collaboratore</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em><b>PROMOTORI FINANZIARI, AGENTI DI ASSICURAZIONE e MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE</b>:</em></p>
<table border="1" width="650" cellspacing="0" cellpadding="7">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="210" height="13">
<p align="JUSTIFY"><b>Società di capitali</b></p>
<p align="JUSTIFY">
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000</p>
<p align="CENTER">+</p>
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 50 per ogni dipendente e collaboratore</p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="210">
<p align="JUSTIFY"><b>Società di persone</b></p>
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 500</p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="210"><b>Persone fisiche</b></td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 90</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em></p>
<p><em><b>AGENTI CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA)</b><b>:</b></em></p>
<table border="1" width="650" cellspacing="0" cellpadding="7">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="210" height="73">
<p align="JUSTIFY"><b>Società di capitali</b></p>
<p align="JUSTIFY">
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000</p>
<p align="CENTER">+</p>
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 50 per ogni dipendente e collaboratore</p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="210">
<p align="JUSTIFY"><b>Società di persone</b></p>
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 500</p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="210"><b>Persone fisiche</b></td>
<td bgcolor="#ffffff" width="410">
<p align="JUSTIFY">CONTRIBUTO FISSO: Euro 90</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em><b>SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI CAMBIAVALUTE:</b></em></p>
<p><em><b>TABELLA “B”</b></em></p>
<table border="1" width="657" cellspacing="0" cellpadding="7">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td bgcolor="#ffffff" width="332">Contributo fisso “una tantum” relativo alla gestione dell’istruttoria della procedura di iscrizione</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="295">
<p align="CENTER">
<p align="CENTER">Euro 65,00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em></p>
<p><em><b>TABELLA “C”</b></em></p>
<table border="1" width="657" cellspacing="0" cellpadding="7">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td bgcolor="#ffffff" width="332">
<p align="JUSTIFY">Contributo fisso “una tantum” per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema</p>
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="295">
<p align="CENTER">
<p align="CENTER">Euro 550,00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em></p>
<p><em><b>TABELLA “D”</b></em></p>
<table border="1" width="657" cellspacing="0" cellpadding="7">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td bgcolor="#ffffff" width="211">
<p align="JUSTIFY">
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="199">
<p align="CENTER">Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli</p>
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="204">
<p align="CENTER">Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli</p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td bgcolor="#ffffff" width="211">
<p align="JUSTIFY">Contributo annuale</p>
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="199">
<p align="CENTER">Euro 230,00</p>
</td>
<td bgcolor="#ffffff" width="204">
<p align="CENTER">Euro 3.700,00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em> </em></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/oam-restano-invariati-contributi-carico-degli-iscritti-2017/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Commercializzazione di polizze Rc auto di siti non iscritti Ivass</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/commercializzazione-polizze-rc-auto-siti-non-iscritti-ivass/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/commercializzazione-polizze-rc-auto-siti-non-iscritti-ivass/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 10:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[commercializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[Ivass]]></category>
		<category><![CDATA[polizze]]></category>
		<category><![CDATA[rc auto]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=27296</guid>

					<description><![CDATA[Continua ad essere segnalata la commercializzazione di polizze Rc auto, anche di durata temporanea, tramite i siti: www.galloassicurazioni.com, www.assipuntodrive.com,www.brokeriamo.it, che “non sono riconducibili&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Continua ad essere segnalata la commercializzazione di polizze Rc auto, anche di durata temporanea, tramite i siti: www.galloassicurazioni.com, www.assipuntodrive.com,www.brokeriamo.it, che “non sono riconducibili a intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) pur riportando i riferimenti e i numeri di iscrizione corrispondenti a intermediari regolarmente iscritti che hanno dichiarato la loro estraneità alle attività svolte tramite i siti stessi”.</p>
<div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_inline "></div>
<p>Lo segnala l’Ivass in una nota.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/commercializzazione-polizze-rc-auto-siti-non-iscritti-ivass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’attività di intermediazione assicurativa è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti al RUI</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/lattivita-intermediazione-assicurativa-riservata-esclusivamente-ai-soggetti-iscritti-al-rui/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/lattivita-intermediazione-assicurativa-riservata-esclusivamente-ai-soggetti-iscritti-al-rui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 09:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[esclusivamente]]></category>
		<category><![CDATA[intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[riservata]]></category>
		<category><![CDATA[Rui]]></category>
		<category><![CDATA[SOGGETTI]]></category>
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					<description><![CDATA[Il registro è composto da 5 sezioni distinte. GLI AGENTI E I BROKER DI ASSICURAZIONE Le sezioni A e B&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Il registro è composto da 5 sezioni distinte.</p>
<p style="text-align: left;">GLI AGENTI E I BROKER DI ASSICURAZIONE</p>
<p style="text-align: left;">Le sezioni A e B del RUI sono dedicate rispettivamente agli agenti e ai brokers.</p>
<p style="text-align: left;">In base all’art. 109 del Codice di Assicurazione gli agenti di assicurazione agiscono in nome e per conto di una impresa di assicurazioni e pertanto sono legati a questa da un rapporto di collaborazione.</p>
<p style="text-align: left;">I brokers di assicurazione agiscono invece su incarico del cliente e senza potere di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. A differenza dell’agente, questa figura è quindi indipendente e deve avere rapporti ed operare con più imprese assicurative, collaborando anche, se il mandato lo prevede, alla gestione e all’esecuzione, soprattutto in caso di sinistri, dei contratti conclusi.</p>
<p style="text-align: left;">Per accedere a queste due sezioni è necessario superare un esame di idoneità scritto. Nel regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006 sono specificati i requisiti per l’iscrizione, le modalità della prova di idoneità, le materie oggetto di esame e la composizione della commissione esaminatrice.</p>
<p style="text-align: left;">Una volta superato l’esame, per poter operare come agenti o brokers è obbligatorio stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale (art. 11 del Regolamento ISVAP 5/2006) con un massimale di 1.122.000 euro per sinistro e 1.683.000 euro per anno a far data dal 1° Gennaio 2010. Tale polizza coprirà tutti i danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge l’intermediario. Se non si adempie a questo obbligo, l’intermediario verrà iscritto al RUI come intermediario temporaneamente inoperativo.</p>
<p style="text-align: left;">I brokers hanno inoltre l’obbligo di aderire ad un Fondo di garanzia, costituito presso la CONSAP, per risarcire gli eventuali danni arrecati agli assicurati e alle imprese assicuratrici, che non siano coperti attraverso la polizza o non siano stati risarciti dall’intermediario. Il contributo previsto per questo fondo è determinato annualmente e non può essere superiore allo 0,5% delle provvigioni annualmente acquisite. Il mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia è causa di cancellazione dalla sezione B del RUI se non si è provveduto nel termine previsto nella diffida dell’ISVAP, salva la possibilità di reiscriversi se si provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.</p>
<p style="text-align: left;">Altra figura tipica del settore è l’intermediario iscritto nella sez. E che collabora con l’agente (una volta chiamato subagente) o il broker. Per diventare collaboratore non occorre fare l’esame IVASS, ma soltanto svolgere un corso base online di formazione iniziale di 60 ore che si concluderà con una prova scritta in aula svolta dalla società di formazione che organizza il corso. Cliccando qui trovate il nostro. Sarà poi curà dell’agente o del broker, una volta ricevuto l’attestato dello svolgimento del corso di 60 ore, di iscrivere al RUI il nuovo collaboratore .</p>
<p style="text-align: left;">COME DIVENTARE AGENTE E BROKER DI ASSICURAZIONE</p>
<p style="text-align: left;">Una volta l’anno l’IVASS, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, indice una prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.</p>
<p style="text-align: left;">Requisiti per l’ammissione all’esame:</p>
<p style="text-align: left;">Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.</p>
<p style="text-align: left;">Come essere informati appena esce il nuovo bando d’esame:</p>
<p style="text-align: left;">Per essere avvisati appena uscirà il nuovo bando d’esame vi suggeriamo di lasciare il vostro indirizzo e-mail nell’apposito riquadro qui in alto nella barra laterale sinistra del nostro sito. Provvederemo ad inviarvi un’e-mail al vostro indirizzo di posta elettronica non appena verrà emanato dall’IVASS il prossimo bando. Più di 3.000 candidati all’esame già ci seguono!</p>
<p style="text-align: left;">Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova:</p>
<p style="text-align: left;">Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel bando, utilizzando l’applicazione informatica che sarà accessibile subito dopo la pubblicazione del bando d’esame sul sito dell’IVASS . Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l’accesso e l’invio del modulo elettronico.</p>
<p style="text-align: left;">Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano:<br />
a) cognome e nome;<br />
b) luogo e data di nascita;<br />
c) codice fiscale;<br />
d) comune di residenza e relativo indirizzo;<br />
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;<br />
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;<br />
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;<br />
h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione;<br />
i) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:</p>
<p style="text-align: left;">1) Modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);<br />
2) Modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è riservato a chi è già idoneo all’esercizio dell’attività assicurativa);<br />
3) Modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);</p>
<p style="text-align: left;">Attenzione: la scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa – attività riassicurativa – attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione alla quale il candidato intende iscriversi. Per fare l’agente o il broker di assicurazione basta partecipare soltanto al 1) Modulo assicurativo.</p>
<p style="text-align: left;">In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell’intervenuta iscrizione.</p>
<p style="text-align: left;">Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’IVASS e sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell’esame al momento dell’identificazione.<br />
Allo stesso tempo il candidato sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:<br />
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;<br />
b) consegna della marca da bollo di € 16,00</p>
<p style="text-align: left;">Cause di esclusione:</p>
<p style="text-align: left;">Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:<br />
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del l titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore<br />
b) il giorno dello svolgimento dell’esame non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.</p>
<p style="text-align: left;">Articolazione della prova di idoneità:</p>
<p style="text-align: left;">La prova di idoneità è costituita soltanto da un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla.Consiste in un test di 50 domande a risposta multipla per il modulo assicurativo (20 per quello riassicurativo e 70 per quello assicurativo e riassicurativo), in cui ogni quesito prevede tre possibili risposte, delle quali una sola è quella corretta. Il tempo a disposizione per il completamento della prova è pari a 75 minuti (35 per quello riassicurativo e 105 per quello assicurativo e riassicurativo), pari a 1.5 minuti per ciascun quesito. Gli argomenti sono molteplici e spaziano dal Codice Civile e la numerosa regolamentazione dell’IVASS alla tecnica assicurativa, dalla disciplina delle Imprese Assicurative a quella del contratto di assicurazione, dalla disciplina dell’intermediazione al diritto privato. Il materiale distribuito per l’esecuzione del test comprende un libricino contenente le domande ed una scheda separata sulla quale indicare la risposta corretta per ogni singolo quesito. Tale scheda verrà inserita in un lettore ottico che verificherà la correttezza delle risposte. Negli anni precedenti per ogni risposta esatta è stato assegnato un punto, in caso di risposta errata si è assegnata invece una penalità di mezzo punto. Questa regola sarà probabilmente valida anche quest’anno. Per superare la prova, è necessario un punteggio di 60 centesimi, e pertanto su un totale di 50 domande è fondamentale che almeno 30 siano corrette senza fare alcun errore. I risultati della prova scritta verranno pubblicati sul sito dell’IVASS dopo pochissimi giorni.</p>
<p style="text-align: left;">L’esame per il Modulo assicurativo (1) verte sulle materie di seguito elencate:<br />
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’Istituto;<br />
b) disciplina della previdenza complementare;<br />
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;<br />
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);<br />
e) disciplina della tutela del consumatore;<br />
f) nozioni di diritto privato;<br />
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.</p>
<p style="text-align: left;">L’esame per il Modulo riassicurativo (2) verte sulle materie di seguito elencate:<br />
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;<br />
b) tecnica riassicurativa.</p>
<p style="text-align: left;">L’esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo (3) verte su tutte le materie sopraindicate.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Esito dell’esame:</p>
<p style="text-align: left;">L’IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame.</p>
<p style="text-align: left;">L’esito dell’esame dovrà essere verificato da ciascun candidato accedendo al sito internet dell’IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.</p>
<p style="text-align: left;">Commissione esaminatrice:</p>
<p style="text-align: left;">La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’IVASS con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. La Commissione è composta da:<br />
a) due dirigenti dell’IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente;<br />
b) due funzionari dell’IVASS;<br />
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:<br />
– diritto privato;<br />
– diritto civile;<br />
– diritto commerciale;<br />
– diritto delle assicurazioni.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">LE ALTRE FIGURE DI INTERMEDIARIO ASSICURATIVO</p>
<p style="text-align: left;">I produttori assicurativi diretti</p>
<p style="text-align: left;">La sezione C del RUI è dedicata ai produttori diretti che svolgono, in via sussidiaria rispetto all’attività principale e senza obbligo di orario e risultato, l’intermediazione delle assicurazioni sulla vita e delle assicurazioni infortuni e malattia per conto di imprese di assicurazione.</p>
<p style="text-align: left;">Le banche, le SIM e la Posta</p>
<p style="text-align: left;">La sezione D è dedicata alle banche autorizzate ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico Bancario, agli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario, alle società di intermediazione mobiliare SIM autorizzate ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria e a Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta.</p>
<p style="text-align: left;">Con questa sezione il legislatore prende atto e disciplina il fenomeno della “bancassurance”fortemente cresciuto negli ultimi anni, spinto dalla necessità delle banche e delle Compagnie di offrire un’ampia gamma di servizi e prodotti per venire incontro alle esigenze sempre più diversificate della propria clientela. Il settore bancario e finanziario è infatti oggi molto attivo nella distribuzione di prodotti assicurativi soprattutto vita avvalendosi della propria diffusa rete di sportelli e promotori finanziari.</p>
<p style="text-align: left;">I collaboratori degli agenti e dei brokers e i promotori finanziari</p>
<p style="text-align: left;">La sezione E è dedicata infine ai dipendenti, ai collaboratori, ai produttori e agli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D (e cioè degli agenti, dei brokers, delle banche e degli altri intermediari finanziari) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.</p>
<p style="text-align: left;">In questa sezione rientrano anche i promotori finanziari, che rappresentano l’intermediario assicurativo di cui si avvalgono gli operatori iscritti nella sezione D per la distribuzione fuori sede. Questi saranno soggetti anche alle regole di condotta e di vigilanza ulteriori previsti dal TUF.</p>
<p style="text-align: left;">Va precisato inoltre che un subagente o collaboratore esterno di un intermediario non può provvedere direttamente alla propria iscrizione nel registro in quanto, questa incombenza, compete all’intermediario per il quale opera.</p>
<p style="text-align: left;">Per l’iscrizione nelle sezioni C ed E non è previsto il superamento di un esame di abilitazione, ma si richiede il possesso di “cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano”.</p>
<p style="text-align: left;">I requisiti di professionalità sono in questo caso accertati da un attestato con esito positivo che dimostri la partecipazione a corsi di formazione professionali tenuti dall’impresa di assicurazioni o dall’intermediario di 60 ore, tale obbligo di formazione iniziale sussiste anche per gli addetti all’attività di intermediazione (dipendenti e non) operanti all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto alle sezioni A, B e D. Le imprese e gli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D sono quindi tenuti a impartire ai produttori e a tutti gli altri soggetti incaricati una formazione assicurativa adeguata in rapporto ai prodotti e all’attività svolta.</p>
<p style="text-align: left;">Tutti i soggetti sopraindicati sono soggetti alla vigilanza dell’ISVAP, che si occupa anche di tenere il registro, e per questo motivo sono tenuti al pagamento annuale di un contributo di vigilanza.</p>
<p style="text-align: left;">Il Codice delle Assicurazioni prescrive che solo i soggetti iscritti nel registro possono esercitare attività di intermediazione assicurativa. L’esercizio di questa attività in mancanza di iscrizione al registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con una multa da 10.000 euro a 100.000 euro.</p>
<p style="text-align: left;">Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro, ma è permesso il passaggio da una sezione ad un’altra del registro, se si presenta l’istanza di cancellazione dalla sezione di provenienza e si abbiano i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.</p>
<p style="text-align: left;">Vi è un’unica eccezione a tale regola per gli intermediari iscritti nella sezione A ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi relativi al solo ramo RCA (decreto Bersani luglio 2006). Relativamente alla RCA si intende la sola Responsabilità Civile Auto obbligatoria per legge; sono, quindi, esclusi i rami danni denominati CVT, (Corpi Veicoli Terrestri), ad esempio Incendio e Furto del veicolo o altre garanzie come Infortuni del conducente, o cristalli. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del Registro.</p>
<p style="text-align: left;">Nelle sezioni A, B e D del Registro sono indicati, mediante evidenza, gli intermediari temporaneamente inoperativi, i quali non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di Responsabilità Civile.</p>
<p style="text-align: left;">Le modalità per l’iscrizione a tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi sono contenute nel regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006. Clicca di seguito per scaricarlo: Regolamento ISVAP n. 5/2006</p>
<p style="text-align: left;">CAUSE DI INCOMPATIBILITA’</p>
<p style="text-align: left;">L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno. E’ inoltre vietato a chi è iscritto al ruolo dei periti assicurativi; a chi ha riportato le condanne irrevocabili previste all’art. 110 del Codice delle Assicurazioni; a chi è stato dichiarato fallito; a chi ha a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 – Disposizioni contro la mafia.</p>
<p style="text-align: left;">L’attività di intermediario non è infine cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Elenco aggiornato degli intermediari iscritti al nuovo albo 106</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 09:15:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Elenco aggiornato degli intermediari iscritti]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Elenco aggiornato degli intermediari iscritti</p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Simedia a sostegno degli iscritti Oam che hanno ricevuto la messa in mora</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 11:09:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il sindacato Simedia avvisa i propri iscritti di una nuova prassi adottata dall&#8217;Oam. &#8220;Molti iscritti ci stanno informando che hanno&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il sindacato Simedia avvisa i propri iscritti di una nuova prassi adottata dall&#8217;Oam.</p>
<p>&#8220;Molti iscritti ci stanno informando che hanno ricevuto una comunicazione di messa in mora da parte dell’OAM per il mancato versamento dei contributi, spesso relativi anche ad annualità antecedenti il 2016.&#8221; Continua il segretario nazionale Luca Matrigiani &#8221;</p>
<p>Inoltre, l’OAM si sta affidando, trascorsi solamente 7 giorni dall’invio di suddetta comunicazione, a società di recupero crediti che intimano ripetutamente all&#8217;Agente di provvedere al pagamento minacciando impropriamente la cancellazione dall’Organismo.</p>
<p>Quando gli iscritti hanno chiesto chiarimenti, non solo l’OAM non si è dimostrato in grado di specificare queste somme richieste a cosa facessero riferimento, ma addirittura gli è stato risposto che non esiste un ufficio preposto a fornire questo genere di informazioni.</p>
<p>Chiunque sia incorso in simili situazioni o abbia comunque necessità di maggiori chiarimenti, può contattarci telefonicamente o attraverso la nostra mail in quanto, in questi giorni, abbiamo avuto un confronto chiarificatore con lo stesso Organismo.&#8221;</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Nuove disposizioni per la polizza rc professionale degli gli iscritti Oam</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 09:56:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La Circolare OAM n.23/15 che entrerà in vigore il 1° settembre 2015 stabilisce in sintesi che il contenuto minimale deve: garantire il risarcimento&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Circolare OAM n.23/15 che entrerà in vigore il 1° settembre 2015 stabilisce in sintesi che <strong>il contenuto minimale deve:</strong></p>
<ul>
<li>garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia derivanti da responsabilità civile dell’assicurato per condotte proprie nonché per eventi conseguenti a comportamenti tenuti dai dipendenti e collaboratori del cui operato gli agenti e i mediatori rispondono a norma di legge. Non sono consentite clausole che limitino o escludano l’oggetto della copertura anche solo in relazione a talune tipologie di danno;</li>
<li class="p3">garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri;</li>
<li class="p3">verificare che l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa assicurativa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale indennizzo del danno subito, salvo il diritto di rivalsa della stessa impresa nei confronti dell’assicurato.</li>
</ul>
<p><strong>Inoltre occorre tenere presente che…</strong></p>
<ul>
<li>La permanenza negli Elenchi è subordinata, alla validità ed efficacia della polizza di assicurazione di responsabilità civile.</li>
</ul>
<ul>
<li>Gli iscritti sono tenuti a comunicare all’Organismo entro venti giorni dalla data di avvenuta scadenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile il rinnovo della stessa, mediante l’apposito servizio previsto nell’area privata del portale dell’Organismo.</li>
</ul>
<ul>
<li>L’Organismo, rilevata la mancanza ovvero l’inefficacia della polizza, provvede a intimare all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) di comunicare una valida ed efficace polizza di assicurazione. In caso di inerzia dell’iscritto, e ferme restando le eventuali iniziative di carattere sanzionatorio ai sensi delle disposizioni vigenti, l’Organismo può disporre d’ufficio la modifica dello stato dell’iscritto a “iscritto non operativo”.</li>
</ul>
<ul>
<li>In caso di mancato ricevimento di qualsiasi comunicazione presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni medesime si intendono comunque regolarmente ricevute. Resta salva la facoltà dell’Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall’ordinamento.</li>
</ul>
<ul>
<li>L’Organismo qualora abbia documentata evidenza della incongruità o incompletezza delle informazioni riguardanti la polizza di assicurazione della responsabilità civile, previa intimazione all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata di comunicare la variazione delle stesse, in caso di inerzia dello stesso e ferme restando le eventuali iniziative di carattere sanzionatorio, dispone d’ufficio la modifica dei relativi dati. Ove si renda necessario, l’Organismo procede nelle modalità di cui al comma 3 disponendo d’ufficio la modifica dello stato dell’iscritto a “iscritto non operativo”.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare%20n.%2023_15.pdf" target="_blank">Clicca QUI </a>per leggere tutta la Circolare OAM 23/15</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Sozio (AMA): gli sportelli bancari continuano a intrattenere rapporti con soggetti non iscritti OAM</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/sozio-ama-gli-sportelli-bancari-continuano-a-intrattenere-rapporti-con-soggetti-non-iscritti-oam/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 09:24:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il 19 marzo l’OAM ha pubblicato sul proprio sito il Regolamento Integrativo, contenente disposizioni inerenti alle modalità e ai termini&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 marzo l’OAM ha pubblicato sul proprio sito il Regolamento Integrativo, contenente disposizioni inerenti alle modalità e ai termini relativi alla trattazione degli esposti provenienti da terzi, in concomitanza con la campagna di sensibilizzazione sia nei confronti degli operatori del settore, sia del consumatore finale, della lotta all’abusivismo.</p>
<p>La campagna di comunicazione, realizzata da Bancaria Editrice è stata concepita per una diffusione in internet, che riesca a raccogliere un pubblico il più vasto e vario possibile: a tale scopo punta su uno stile comunicativo informale e soluzioni grafiche accattivanti.</p>
<p>I punti salienti della campagna hanno l’obiettivo di informare chi entra in contatto con gli intermediari del credito, ponendo l’accento proprio su:</p>
<ul>
<li>requisiti di professionalità e onorabilità richiesti al mediatore creditizio nell’esercizio dell’attività di collocamento;</li>
<li>diritti e le tutele previste per i consumatori che si interfacciano con questa figura professionale.</li>
</ul>
<p>Appare ovvio che l’interesse a divulgare il filmato deve trovare accoglienza da parte di tutto il settore creditizio e finanziario, non meno da parte del consumatore, che è, appunto, l’utente finale del servizio: Sono fermamente convinto che l’informazione chiara e corretta sia un diritto per i clienti e un dovere per gli operatori.</p>
<p>Punto1. Gli esposti dovranno essere inviati in forma scritta da soggetti istituzionali o altri soggetti, tramite propri rappresentanti legali o associazioni di categoria e recare una segnalazione o una esposizione di presunte violazioni o condotte irregolari poste in essere da parte di soggetti vigilati, o per i quali sia in corso una procedura di iscrizione negli elenchi o nei registri.</p>
<p>Dunque, potranno essere segnalati solo coloro che commettono violazione regolarmente iscritti o in corso di iscrizione all’albo: perché allora correre il rischio? Meglio non iscriversi, giusto?</p>
<p>Punto 2. Gli esposti potranno essere presentati anche in forma anonima, presentando idonea documentazione, sulla base della quale verrà eseguita una analisi e una valutazione al fine di individuare eventuali criticità o irregolarità a capo dei soggetti comunque iscritti.</p>
<p>Talvolta, però, il cliente manifesta timore nel fornire la documentazione comprovante l’illecito. Come convincerlo?</p>
<p>Punto 3. Qualora l’esposto riguardi soggetti non iscritti e, quindi, nella sostanza, relativo a casi di presunto abusivismo delle attività riservate a operatori iscritti negli elenchi o a presunte anomalie/criticità commesse da soggetti non rientranti nella sfera di competenza dell’Organismo (quali, ad esempio, intermediari finanziari, istituti di credito, professionisti, etc.) l’OAM valuterà di volta in volta, sulla base delle argomentazioni e della documentazione di supporto, se procedere con l’archiviazione (per insufficienza di elementi probatori o altro) ovvero inoltrare l’esposto all’Autorità di vigilanza, Organismo od ordine professionale competente.</p>
<p>Bene, la stragrande maggioranza di coloro che operano illecitamente nel settore resterà impunita, lo ribadisco a gran voce, e continuerà a contaminare un settore che oggi è ancora in affanno, proprio in virtù dell’assenza di una pena certa non solo per gli iscritti, ma per tutti coloro che operano illecitamente. In tal caso, infatti, l’OAM, in quanto ente di diritto privato, non ha a propria disposizione strumenti che gli consentano di procedere direttamente a intervenire, ma si limiterà a passare la documentazione alla Procura della Repubblica o agli organi preposti del MEF.</p>
<p>Appare ovvio, quindi, che gli unici soggetti sanzionabili nell’immediato siano gli operatori iscritti agli albi e, dunque, ancora una volta sposare la legalità risulta penalizzante: d’altra parte, chi ci assicura che coloro che verranno segnalati e sanzionati non andranno a incrementare le file degli abusivi non censiti e non iscritti agli elenchi? Dallo statu quo attuale, in fondo, sono quelli meno colpiti dalla vigilanza.</p>
<p>Continuiamo, infatti, a parlare di un problema che non accenna ad arretrare, anzi si allarga sempre più, mentre gli operatori creditizi che hanno deciso di operare nella legalità, assumendosi responsabilità nei confronti del consumatori e della mandante, non si sentono affatto tutelati, e anzi troppo spesso sono soli e assistono impotenti di fronte al fenomeno, nonostante gli sforzi e l’impegno profuso dall’OAM.</p>
<p>Ma perché ancora “abusivismo”?</p>
<p>Ancora una volta, lo ribadiamo con forza, lo sportello bancario sul territorio continua a trattenere rapporti con <u>soggetti non iscritti</u> che operano tranquillamente, certi della loro impunità: gli operatori commerciali degli Istituti di Credito, con il consenso dello stesso direttore di filiale, accolgono benevolmente e con grande interesse questi soggetti allo sportello, consentendo loro di canalizzare pratiche e clienti e di percepire competenze esclusivamente a nero, non essendoci, in questo modo, né obbligo da parte dell’Istituto a tracciare l’operatore creditizio, e dunque nessuna responsabilità per gli istituti creditizi, né la possibilità da parte del soggetto di fatturare i propri compensi, poiché, appunto, soggetti non iscritti, privi di tutti i requisiti sanciti dal D.Lgs, 141/10. In tal modo il fatturato di filiale verrà presentato come produzione degli operatori bancari, con conseguente meritocrazia da parte degli organismi bancari preposti.</p>
<p>E’ qui la piaga più profonda ed è qui che le Istituzioni devono intervenire, e anche con urgenza.</p>
<p>Nel frattempo che le istituzioni decidano di scendere in campo a tutela della legalità in maniera decisiva, ricordiamo ai consumatori che il mediatore creditizio aiuta i suoi utenti a trovare soluzioni adatte alle esigenze di ciascun cliente e fornendo spiegazioni e approfondimenti sulle varie tipologie di finanziamento.</p>
<p>Come per le banche, anche i mediatori creditizi sono tenuti a una condotta professionale trasparente sulle attività svolte. Nella fattispecie i mediatori creditizi hanno l&#8217;obbligo di:</p>
<ul>
<li> presentare l&#8217;Avviso sulle Principali Norme di Trasparenza ai clienti solo se svolgono l&#8217;attività fuori dalla sede operativa;</li>
<li> fornire al cliente il Foglio Informativo del Servizio comprensivo delle clausole e costi del servizio stesso;<br />
•    rilasciare l&#8217;Informazione precontrattuale con la quale il cliente potrà esaminare l&#8217;offerta del mediatore creditizio che nella stessa indicherà la provvigione riconosciuta o altre spese a carico del cliente;<br />
•    consegnare al cliente che ha presentato la domanda di mutuo l&#8217;avviso comprensivo delle principali norme sulla trasparenza con allegato il Foglio informativo della tipologia di mutuo offerta.</li>
</ul>
<p>Auspichiamo tutti, ovviamente, un’efficace gestione e controllo su tutti i soggetti che operano illegalmente nel settore, anche attraverso interventi decisivi rivolti agli sportelli bancari che, troppo spesso, con tanta leggerezza accolgono “operatori” nella consapevolezza di un’attività illecita e, pertanto, non tracciabile.</p>
<p>Giovanni Sozio</p>
<p>Presidente Associazione Mediatori e Agenti</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>OAM: UNA FOTOGRAFIA “PROFONDA” DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 10:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[CARATTERISTICHE]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[profonda]]></category>
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					<description><![CDATA[
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	<a href="https://www.notiziariofinanziario.com/oam-fotografia-profonda-delle-caratteristiche-degli-iscritti-agli-elenchi/"><img title="OAM: UNA FOTOGRAFIA “PROFONDA” DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI" src="http://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2014/10/20140930_OAM_Elenchi-300x300.jpg" alt="OAM: UNA FOTOGRAFIA “PROFONDA” DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI" width="300" height="300" /></a>
	</div>
	A poco più di due anni dall’apertura ufficiale degli Elenchi tenuti dall’OAM, Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
	<div>
	<a href="https://www.notiziariofinanziario.com/oam-fotografia-profonda-delle-caratteristiche-degli-iscritti-agli-elenchi/"><img title="OAM: UNA FOTOGRAFIA “PROFONDA” DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI" src="http://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2014/10/20140930_OAM_Elenchi-300x300.jpg" alt="OAM: UNA FOTOGRAFIA “PROFONDA” DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI" width="300" height="300" /></a>
	</div>
	<p>A poco più di due anni dall’apertura ufficiale degli Elenchi tenuti dall’OAM, Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, cresce ancora il numero degli iscritti e dei collaboratori che fanno riferimento ai soggetti in Elenco.</p>
<p><br />
L’analisi comparativa tra i dati al 30 settembre 2014 e quelli di fine 2013 mostra una leggera crescita del numero complessivo degli iscritti, 9.782 vs. 9.758, che ha più che compensato le cancellazioni avvenute nel periodo.</p>
<p>Significativo è però l’incremento degli iscritti operativi, che nei primi nove mesi dell’anno salgono a quota 7.926 dai precedenti 7.201.<br />
Viceversa, grazie alla costante opera di vigilanza da parte dell’Organismo a tutela dei consumatori ed in favore dell’innalzamento della qualità della professione, diminuisce il numero dei soggetti iscritti non operativi che si attesta a 1.856 unità rispetto alle precedenti 2.557. Nel corso dei prossimi mesi si prevede un’ulteriore diminuzione di tale numero a seguito delle cancellazioni previste verso i soggetti che sono rimasti in operativi da oltre un anno.</p>
<p>Appare rilevante l’incremento dei collaboratori che fanno riferimento ai soggetti in Elenco, che raggiunge quota 10.476 unità contro le 7.887 di fine 2013.</p>
<p>Sempre analizzando i dati dei primi nove mesi del 2014, l’Ufficio Elenchi dell’OAM ha concluso quasi 7.500 procedimenti, suddivisi tra iscrizioni, cancellazioni, variazioni e integrazioni dati. Un media che supera nettamente le 800 lavorazioni mensili, a dimostrazione che gli Elenchi non solo crescono nei numeri assoluti, ma le variazioni e i turnover al suo interno li rendono “vivi”.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>BOOM DI ISCRITTI PER GLI ESAMI OAM DEL PROSSIMO 22 SETTEMBRE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 13:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[Esami]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[prossimo]]></category>
		<category><![CDATA[settembre]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ha deciso in questi giorni di aumentare il numero dei&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #666666;">L’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ha deciso in questi giorni di aumentare il numero dei posti disponibili per la prova d’esame del prossimo 22 settembre a Roma di 40 unità, a fronte delle numerose richieste pervenute.</p>
<p style="color: #666666;">Le due sessioni previste nella giornata avranno pertanto capienza fino a un massimo di 120 posti ciascuna.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Coface lancia il tool “cauzioni online” per gli agenti iscritti allo SNA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 12:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[cauzioni]]></category>
		<category><![CDATA[COFACE]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[lancia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Agenzie Coface, a partire da giugno 2014, saranno dotate di un nuovo processo di emissione delle polizze cauzioni digitali&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Agenzie Coface, a partire da giugno 2014, saranno dotate di un nuovo processo di emissione delle polizze cauzioni digitali che consentirà di semplificare i flussi di scambio fra gli Agenti Coface e gli Agenti iscritti allo SNA, rendendo la gestione flessibile e agevole per tutti gli operatori.</p>
<p>Il tool “Cauzioni online” consentirà di veicolare molto velocemente le polizze cauzioni tra il network Agenti Coface e gli Agenti iscritti SNA, rendendo le polizze cauzioni emesse immediatamente disponibili agli intermediari SNA.</p>
<p>Claudio Demozzi, Presidente SNA, ha così commentato: “<em>L’investimento nel tool Cauzioni online sviluppato da Coface nasce da una specifica esigenza emersa durante i recenti workshop formativi sul territorio e rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’attenzione per i nostri iscritti, insieme all’impegno per una partnership concreta, efficace e duratura nel tempo con la nostra associazione”.</em></p>
<p>Ernesto De Martinis, Country Manager Coface in Italia, ha aggiunto: <em>“Abbiamo accolto con grande favore i suggerimenti degli Agenti Professionisti iscritti SNA e pertanto sviluppato in tempi rapidissimi il tool. Tale strumento sarà infatti foriero di notevoli vantaggi per tutti gli operatori coinvolti: azzera il problema della gestione a distanza fra Coface e gli intermediari SNA, abbatte tempi e costi facilitando così il business, migliora il servizio offerto al cliente, innalza i livelli di sicurezza consentendo in qualsiasi momento la verifica di originalità del contratto. Siamo pertanto particolarmente soddisfatti dell’investimento effettuato e pronti a realizzarne altri per rendere ancor più efficace la partnership con SNA”.</em></p>
<p>In piena conformità con la normativa vigente, la nuova modalità consentirà di generare una polizza firmata digitalmente che potrà essere utilizzata sia con beneficiari che dispongono di piattaforma telematica che con beneficiari &#8220;tradizionali&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Focus OAM: i numeri sull’attività degli iscritti</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/focus-oam-i-numeri-sullattivita-degli-iscritti/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 08:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
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					<description><![CDATA[
	<div>
	<a href="https://www.notiziariofinanziario.com/focus-oam-i-numeri-sullattivita-degli-iscritti/"><img title="Focus OAM: i numeri sull’attività degli iscritti" src="http://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2013/10/oam-300x224.jpg" alt="Focus OAM: i numeri sull’attività degli iscritti" width="300" height="224" /></a>
	</div>
	Federico Luchetti, direttore generale dell’OAM e Renzo Franzetti, responsabile della vigilanza sempre dell’OAM, hanno illustrato i numeri sull’attività degli iscritti&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
	<div>
	<a href="https://www.notiziariofinanziario.com/focus-oam-i-numeri-sullattivita-degli-iscritti/"><img title="Focus OAM: i numeri sull’attività degli iscritti" src="http://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2013/10/oam-300x224.jpg" alt="Focus OAM: i numeri sull’attività degli iscritti" width="300" height="224" /></a>
	</div>
	<p>Federico Luchetti, direttore generale dell’OAM e Renzo Franzetti, responsabile della vigilanza sempre dell’OAM, hanno illustrato i numeri sull’attività degli iscritti al 15 settembre nei propri elenchi.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Segnalazioni di operatività da parte di soggetti che non risultano iscritti in albi o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/segnalazioni-di-operativita-da-parte-di-soggetti-che-non-risultano-iscritti-in-albi-o-elenchi-tenuti-dalla-banca-ditalia-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 09:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[ALBI]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[operatività]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[RISULTANO]]></category>
		<category><![CDATA[SEGNALAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[SOGGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[tenuti]]></category>
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					<description><![CDATA[La legge punisce penalmente chi esercita l&#8217;attività bancaria o finanziaria senza autorizzazione o iscrizione in appositi albi o elenchi. L&#8217;obiettivo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge punisce penalmente chi esercita l&#8217;attività bancaria o finanziaria senza autorizzazione o iscrizione in appositi albi o elenchi.</p>
<p>L&#8217;obiettivo è la tutela della fiducia del pubblico, la prevenzione del compimento di reati patrimoniali e dell&#8217;utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.</p>
<p>La Banca d&#8217;Italia segnala all&#8217;Autorità Giudiziaria e agli organi inquirenti i casi di sospetta attività abusiva.</p>
<p>• <strong>Ensign Union plc</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la &#8220;Ensign Union plc&#8221; di Londra non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell&#8217;elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d’Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Avatar Spa</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la &#8220;Avatar Spa&#8221; di Sant&#8217;Ilario d&#8217;Enza (RE) non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell&#8217;elenco generale ex art. 106 del d.lgs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d’Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Banca Internazionale di Credito</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la cd. &#8220;Banca Internazionale di Credito&#8221; di Pescara non è un soggetto autorizzato all&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, in quanto non iscritto nell&#8217;Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Fincredit Spa</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la cd. &#8220;Fincredit Spa&#8221; di Aversa (CE) non è un soggetto autorizzato all&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, in quanto non iscritto nell&#8217;Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Banca Magnolia</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la cd. &#8220;Banca Magnolia&#8221; non è un soggetto autorizzato all&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, in quanto non iscritto nell&#8217;Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Development &amp; Holding Bank of Belize</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la cd. &#8220;Development &amp; Holding Bank of Belize&#8221; non è un soggetto autorizzato all&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria e finanziaria, in quanto non iscritto nell&#8217;Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93 e neanche nell&#8217;elenco generale ex art. 106 del medesimo d.lgs.; tale organismo non è sottoposto a vigilanza della Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Italfinanziaria Spa</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la &#8220;Italfinanziaria Spa&#8221; di Roma non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell&#8217;elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d’Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Arca Invest SGR SPA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la cd. &#8220;Arca Invest SGR SpA&#8221; di Voghera (PV) non è un soggetto abilitato a esercitare il servizio di gestione del risparmio né è iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB e non è sottoposto a controlli della Banca d’Italia. Tale società va distinta da: “Arca SGR SpA” con sede in via Mosè Bianchi, 6 – Milano, che è invece regolarmente iscritta nell’elenco delle società di gestione del risparmio con cod. meccanografico 15008.6; i relativi dati sono consultabili alla voce: www.bancaditalia.it/vigilanza sezione: albi ed elenchi di vigilanza, sottosezione: intermediari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Banca Re Mida</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la cd. “Banca Re Mida” non è un soggetto autorizzato all&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, in quanto non è iscritta nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 16 TUB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Victoria Bank</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la cd. “Victoria Bank” non è un soggetto autorizzato all&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, in quanto non è iscritta nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 16 TUB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Vikay Financial Services Ltd</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Vikay Financial Services Ltd con sede legale in Wembley (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 18 TUB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Orkin Financial Services Ltd</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Orkin Financial Services Ltd con sede legale in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 18 TUB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>CrediBanca</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Posta Popolare della Sardegna</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Posta Europea</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società CrediBanca non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che le società Posta Popolare della Sardegna e Posta Europea non sono iscritte in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Unifides LTD</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società di diritto britannico Unifides Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>The Lyon Investments Spa</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società The Lyon Investments Spa non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Securitas Aurum Ltd</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Securitas Aurum Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Goldbex International S.L.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Goldbex International S.L. non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Andromeda Limited SA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Andromeda Limited SA non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>International Co.Fid. Spa</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società International Co.Fid. Spa non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>SIAC RE GUARANTEE COMPANY LTD</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Siac Re Guarantee Company Ltd con sede legale a Birmingham non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 18 TUB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Banca Investimenti Euromediterranea S.A.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Banca Investimenti Euromediterranea con sede legale nella Repubblica Dominicana non è un soggetto autorizzato all&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, in quanto non è iscritta nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 16 TUB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Ansbacher &amp; Co. Limited</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Ansbacher &amp; Co. Limited, con sede legale in Londra (UK), non è iscritta in albi o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia e, a decorrere dal 1° maggio 2012, non</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>risulta autorizzata a svolgere l’attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 16 TUB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Ansbacher Europe Limited</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Ansbacher Europe Ltd con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>Fideuram Ltd.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si segnala che la società Fideuram Ltd con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d&#8217;Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>• <strong>UVB Banco ZRT. </strong>Si segnala che la società “UVB Banco ZRT”, con sede in Budapest (Ungheria), non è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, né iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia ovvero autorizzata a svolgere attività finanziaria in libera prestazione di servizi.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Si avvicinano al migliaio gli Agenti nei servizi di pagamento iscritti all’OAM</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 12:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenti nei servizi di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[avvicinano]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[migliaio]]></category>
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					<description><![CDATA[Ad agosto 2013, risultano poco meno di 1.000 gli agenti nei servizi di pagamento iscritti all’OAM sia come persone fisiche&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ad agosto 2013, risultano poco meno di 1.000 gli agenti nei servizi di pagamento iscritti all’OAM sia come persone fisiche che giuridiche (quest’ultime rappresentano il 5% del totale). Circa il 70% degli iscritti riporta la dicitura “non operativo”.  Molti sono gli operatori stranieri presenti nell’elenco.<br />
Chi sono gli agenti nei servizi di pagamento.<br />
Sono coloro che promuovono e concludono contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di Istituti di pagamento (IP) e Istituti di moneta elettronica (IMEL) autorizzati dalla Banca d’Italia.<br />
Modalità speciali di iscrizione all’OAM<br />
Le quote di iscrizione riservate agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento, sono dimezzate.<br />
Inoltre considerate alcune difficoltà sia dovute ai tempi necessari per l’ottenimento della firma digitale e sia alla modalità di presentazione delle istanze di iscrizione, l’OAM ha concesso l’esonero dal corso di formazione professionale a tutte le domande presentate entro e non oltre il giorno 31 MAGGIO 2013, ai soggetti che abbiano regolarmente versato entro la data del 28/03/2013 il contributo di iscrizione e che abbiano comunicato entro la data del 28/03/2013 di non essere riusciti a presentare l’istanza per problematiche tecniche.</p>]]></content:encoded>
					
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