<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notifica - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.notiziariofinanziario.com/tag/notifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2018 20:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>notifica - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’Agenzia delle entrate ha ricordato sul proprio portale che la notifica degli atti alle imprese avviene esclusivamente attraverso la PEC</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/lagenzia-delle-entrate-ricordato-sul-portale-la-notifica-degli-atti-alle-imprese-avviene-esclusivamente-la-pec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 11:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[esclusivamente]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[ricordato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=35619</guid>

					<description><![CDATA[Infatti il DL 193/2016 (L. 225/2016), all’art. 7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti il DL 193/2016 (L. 225/2016), all’art. 7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all’art. 60 del DPR n. 600/1973.</p>
<p>La norma ha previsto che a partire dal 1° luglio u.s., l’Agente della riscossione possa notificare via PEC avvisi e altri atti, nei confronti di:</p>
<p>– soggetti obbligati a disporre, per legge, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-PEC (e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi);</p>
<p>– soggetti per i quali non sussiste tale obbligo, ma ne abbiano fatto specifica richiesta (persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professionale, associazioni, fondazioni, comitati, ecc).</p>
<p>L’Agenzia delle entrate – riscossione, ricorda che gli intestatari di un indirizzo PEC reperibile nell’indice INI-PEC o quelli che hanno espressamente richiesto la notifica degli atti via PEC, devono innanzitutto assicurarsi che la loro casella sia sempre attiva, verificarne il corretto funzionamento e consultarla regolarmente per evitare che Agenzia delle entrate-Riscossione non riesca a consegnare eventuali atti loro destinati.</p>
<p>In particolare, è opportuno controllare che:</p>
<ul>
<li>l’indirizzo PEC risulti correttamente censito, per il tramite della Camera di Commercio/Ordine professionale, sull’indice INI-PEC (inipec.gov.it);</li>
<li>l’indirizzo PEC risulti sempre attivo e operativo;</li>
<li>la casella non risulti piena e pertanto non riesca a ricevere nuovi messaggi in entrata.</li>
</ul>
<p>Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulta più attivo, l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede con:</p>
<ul>
<li>il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del portale gestito da InfoCamere;</li>
<li>la pubblicazione del relativo avviso nello stesso portale per la durata di quindici giorni;</li>
<li>l’invio al destinatario di una raccomandata senza avviso di ricevimento, quale informativa dell’avvenuta notifica, mediante deposito telematico e senza procedere ad ulteriori adempimenti.</li>
</ul>
<p>Nel caso in cui la casella risulti valida ma piena, prima di procedere con il deposito telematico, Agenzia delle entrate-Riscossione effettua un secondo invio tramite PEC, decorsi almeno sette giorni, dal primo tentativo.</p>
<p>Gli atti notificati sono depositati in formato pdf all’interno dell’area riservata di InfoCamere e sono protetti da password. Per scaricare l’atto e il relativo avviso di deposito è necessario seguire le istruzioni indicate sul portale di InfoCamere ovvero contenute nella raccomandata informativa inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, che attesta l’avvenuto deposito dell’atto.</p>
<p>Una volta scaricato l’atto, per poterlo consultare è necessario disporre di un’apposita password da richiedere:</p>
<ul>
<li>utilizzando la funzione disponibile all’interno dell’area riservata di InfoCamere;</li>
<li>accedendo all’area riservata del nostro portale web e inserendo il numero dell’atto depositato riportato nella raccomandata che hai ricevuto;</li>
<li>presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-riscossione, compilando l’apposito modello “Richiesta documenti”.</li>
</ul>
<p>La norma prevede inoltre che la notifica degli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell’indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata di Agenzia delle entrate.</p>
<p>Con lo stesso servizio possono essere comunicate anche le variazioni e la revoca dell’indirizzo comunicato.</p>
<p>È possibile richiedere la notifica degli atti indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui si è intestatario oppure, nel caso di persone fisiche, quello del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado. E’ inoltre possibile richiedere la notifica degli atti sulla email di uno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (per esempio, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, CAF, ecc.).</p>
<p>Per tali soggetti, nel caso in cui il tentativo di notifica a mezzo PEC risulti vano, anche dopo il secondo tentativo di notifica (effettuato laddove la casella sia valida ma piena), il perfezionamento di notifica non avviene con il deposito telematico, ma l’atto verrà notificato con le modalità “tradizionali” previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basta sentire una notifica che la nostra testa si sposta geograficamente in un altro posto</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/basta-sentire-notifica-la-nostra-testa-si-sposta-geograficamente-un-altro-posto/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/basta-sentire-notifica-la-nostra-testa-si-sposta-geograficamente-un-altro-posto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 07:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[Basta]]></category>
		<category><![CDATA[geograficamente]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[sentire]]></category>
		<category><![CDATA[sposta]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=23821</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Se è vero, come ha scoperto una ricerca dell’Harvard University, che essere distratti ci rende infelici, allora non solo siamo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div class="code-block code-block-1"></div>
<p>Se è vero, come ha scoperto una ricerca dell’Harvard University, che essere distratti ci rende infelici, allora non solo siamo molto infelici, nella nostra epoca, ma anche molto occupati da tante altre distrazioni, tutto il giorno.</p>
<p>Le persone spendono il 46,9% delle loro ore di veglia a pensare a qualcosa di diverso da quello che stanno facendo, e questo vagare della mente, in genere, li rende infelici. Così sostiene uno studio che ha utilizzato una Web App per raccogliere 250.000 punti di vista sui pensieri, sentimenti e azioni dei vari soggetti selezionati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E ciò che ci distrae e ci fa perdere tempo non è un vero problema di <em>“gestione del tempo”</em>, ma di attenzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le interruzioni oggi consumano il 28% della giornata tipica del lavoratore, come emerge da un’indagine condotta da Basex su un campione di   senior executive di organizzazioni e dirigenti di aziende che producono strumenti di Business Collaborative Knowledge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come limitare le distrazioni sul lavoro?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Innanzitutto, abbiamo bisogno di essere consapevoli del tempo che ci fanno disperdere le distrazioni digitali: fino a 120 minuti al giorno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Poi, possiamo redigere una vera e propria strategia di distraction management, ovvero l’abitudine di essere concentrati sul focus (esempio, spegnendo le notifiche quando si lavora, la pianificazione di controllare i social media ed e-mail, etc.).</p>
<p>Naturalmente, il processo di costruzione dell’abitudine sarà faticoso e difficile, ma una volta costruito, diventerà una routine, nuova linfa  energetica per la produttività.</p>
<p>Quindi non sarà più così :</p>
<p>focus&gt; e-mail&gt; focus&gt; Facebook&gt; focus&gt; Twitter</p>
<p>ma piuttosto qualcosa di simile a questo:</p>
<p>focus&gt; focus&gt; focus&gt; e-mail&gt; Facebook&gt; focus&gt; focus &gt; focus</p>
<p>O qualcosa del genere, a seconda della distrazione di scelta.</p>
<p>Proprio come abbiamo disimparato a distrarci nel tempo, possiamo imparare a partecipare attivamente al flusso dell’attenzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una nuova sfida attende le aziende  nell’economia della conoscenza: la gestione delle distrazioni digitali, come fluidificante in una società dove le informazioni si rincorrono nei vari canali, dall’online all’offline.</p>
<p>Come cercatori di farfalle, dicono che dobbiamo afferrarle, per mantenere alto il livello di conoscenza, non ricordandoci che l’attenzione consuma attenzione, soprattutto in un contesto dove il sovraccarico di notizie, notifiche e messaggi su Whatsapp logorano testa, cuore e anima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Del resto, le grandi multinazionali delle telco e le aziende produttrici di telefonia, per accaparrarsi sempre più quote di mercato, stanno mettendo in atto strumenti subdolamente “invasivi” come il ti “sta scrivendo”, facendo in modo che tu possa stare collegato ancora un po’.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E’ venuto il tempo di attuare nella tua azienda una strategia di distraction management.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/basta-sentire-notifica-la-nostra-testa-si-sposta-geograficamente-un-altro-posto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illegittima secondo l’antitrust la notifica ingannevole di un atto di citazione</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/illegittima-secondo-lantitrust-la-notifica-ingannevole-di-un-atto-di-citazione/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/illegittima-secondo-lantitrust-la-notifica-ingannevole-di-un-atto-di-citazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 08:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[atto di citazione]]></category>
		<category><![CDATA[Illegittima]]></category>
		<category><![CDATA[ingannevole]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>
		<category><![CDATA[Secondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notiziariofinanziario.com/?p=17317</guid>

					<description><![CDATA[Provvedimento Antitrust, 7 ottobre 2015, n. 25642 (leggi il provvedimento) Il provvedimento in esame, emesso in data 07/10/2015 dal Garante&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Provvedimento Antitrust, 7 ottobre 2015, n. 25642 (leggi il provvedimento)</em></strong></p>
<p>Il provvedimento in esame, emesso in data 07/10/2015 dal Garante della Concorrenza e del Mercato – tra le cui funzioni rientrano quelle di contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese -, riguarda una pratica messa in atto da una società che, per recuperare i propri crediti, aveva notificato ai suoi clienti degli atti di citazione, senza tuttavia iscriverne a Ruolo neanche uno.</p>
<p>In particolare, veniva altresì rilevato che il foro prescelto dall’attore per promuovere il giudizio non coincideva – nella maggior parte dei casi – con il foro di residenza del consumatore.</p>
<p>Dunque, secondo la Commissione, tale condotta aveva integrato un comportamento scorretto, violando così i <em>dicta</em> degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, che disciplinano le pratiche commerciali definite aggressive.</p>
<p>E invero, la pratica posta in essere dalla società chiamata a difendersi, secondo l’Antitrust, aveva determinato nei consumatori la convinzione che era preferibile saldare il <em>quantum</em> richiesto dal professionista, anziché sopportare il tedio di una causa giudiziale.</p>
<p>In buona sostanza, prosegue l’Antitrust, tale comportamento aveva indotto “<em>il consumatore ad assumere  una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso</em>”.</p>
<p>Ragion per cui, al termine della propria seduta, la Commissione ha ordinato alla società coinvolta di non di reiterare ulteriormente tali comportamenti e di provvedere al pagamento – nel termine di trenta giorni – della sanzione pecuniaria irrogata.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/illegittima-secondo-lantitrust-la-notifica-ingannevole-di-un-atto-di-citazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima di 60 giorni dalla notifica del Pvc</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/illegittimo-lavviso-di-accertamento-emesso-prima-di-60-giorni-dalla-notifica-del-pvc/</link>
					<comments>https://www.notiziariofinanziario.com/illegittimo-lavviso-di-accertamento-emesso-prima-di-60-giorni-dalla-notifica-del-pvc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 09:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[AVVISO]]></category>
		<category><![CDATA[emesso]]></category>
		<category><![CDATA[giorni]]></category>
		<category><![CDATA[illegittimo]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>
		<category><![CDATA[Pvc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziariofinanziario.com/?p=14940</guid>

					<description><![CDATA[Questo quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale di Bolzano con la sentenza n. 36/2/2015 del 26 febbraio scorso. Dalla data&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questo quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale di Bolzano con la sentenza n. 36/2/2015 del 26 febbraio scorso. Dalla data di notifica del Pvc il contribuente ha 60 giorni di tempo per comunicare all’amministrazione finanziaria osservazioni e richieste relative al contenuto del verbale «che sono valutate dagli uffici impositori». Prima dello scadere di tale termine l’Agenzia delle entrate non può emanare l’avviso di accertamento «salvo casi di particolare e motivata urgenza». (art. 12, c. 7 legge 212/2000 Statuto del contribuente). Al riguardo, la Corte di cassazione, anche di recente, ha sancito che il mancato rispetto di tale termine determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. Ciò in quanto il termine di cui al richiamato art. 12 è posto a garanzia del diritto al contraddittorio di derivazione comunitaria e costituzionale. Il riconoscimento e l’essenzialità della tutela del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo è stata costantemente affermata dalla Corte di giustizia. In particolare, i giudici comunitari hanno avuto modo di sostenere che il diritto inviolabile del contribuente al contraddittorio anticipato con l’amministrazione finanziaria costituisce necessaria espressione di un più ampio principio di diritto (e di civiltà giuridica), vale a dire il diritto alla difesa. I casi di particolare e motivata urgenza al ricorrere dei quali l’Ufficio può legittimamente derogare sussistono qualora vi siano delle circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo tali da rendere «necessario procedere senza il rispetto del termine» . Non può integrare di per sé la ragione d’urgenza «la generica eventualità di evitare una decadenza» . In ragione di tale principio, la Ctr di Bolzano ha annullato gli avvisi di accertamento emessi prima dello spirare dei termini di cui all’art. 12 L. 212/2000. I giudici hanno infatti affermato che non costituisce un caso di «motivata urgenza» la circostanza che l’Ufficio avesse ricevuto il Pvc il 30 novembre 2012 e che la pretesa impositiva relativa all’anno d’imposta 2007 si prescrivesse il 31 dicembre 2012.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.notiziariofinanziario.com/illegittimo-lavviso-di-accertamento-emesso-prima-di-60-giorni-dalla-notifica-del-pvc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
