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	<title>Pmi innovative - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
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	<title>Pmi innovative - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
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		<title>Startup &#038; PMI innovative in provincia di Roma</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 13:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi innovative]]></category>
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					<description><![CDATA[A oltre 3 anni di distanza dall&#8217;emanazione del Decreto Legge 179/2012 con il quale l&#8217;ordinamento giuridico italiano si è dotato&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>A oltre 3 anni di distanza dall&#8217;emanazione del Decreto Legge 179/2012 con il quale l&#8217;ordinamento giuridico italiano si è dotato di un quadro normativo finalizzato alla nascita e allo sviluppo delle cosiddette startup innovative, il report &#8220;Startup &amp; PMI <em>innovative</em> in provincia di Roma&#8221;, a cura dell&#8217;Ufficio Studi, fornisce un quadro delle società iscritte alla speciale sezione del Registro delle Imprese, aggiornato al 2 maggio 2016, confrontando i dati della provincia di Roma con quelli nazionali.<br />
Nel rapporto si fa anche un bilancio del più recente fenomeno delle PMI innovative, vale a dire le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, per le quali il Decreto Legge 24/01/2015 n. 3 ha esteso larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative, al fine di accrescerne la diffusione nel sistema produttivo nazionale.</p>
</div>
<div class="campoOggetto374"><a href="http://www.rm.camcom.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_pubblicazioni/161581524020O__OStartup%20e%20PMI%20innovative%20in%20provincia%20di%20Roma_Maggio2016.pdf">Startup &amp; PMI innovative in provincia di Roma</a>;</div>]]></content:encoded>
					
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		<title>PMI innovative, al via procedura semplificata di accesso al Fondo di garanzia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 08:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Sostanziale ampliamento, in favore delle PMI innovative, della possibilità di accesso al Fondo di garanzia attraverso la procedura &#8220;semplificata&#8221;, già&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sostanziale ampliamento, in favore delle PMI innovative, della possibilità di accesso al Fondo di garanzia attraverso la procedura &#8220;semplificata&#8221;, già prevista dalle attuali disposizioni operative (parte VI).</p>
<p>La procedura semplificata prevede la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI senza che il gestore del Fondo effettui la valutazione del merito creditizio dell&#8217;impresa beneficiaria.</p>
<p>Fino ad ora hanno potuto accedere alla procedura semplificata solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori, non sono assistite da garanzie reali o fideiussioni bancarie o assicurative e che siano concesse a imprese rientranti, sulla base dei modelli di valutazione riportati nella parte VI delle citate disposizioni operative allegate al decreto interministeriale 27 dicembre 2013, nella &#8220;fascia 1&#8221; di valutazione.</p>
<p>II decreto interministeriale 23 marzo 2016 prevede, in relazione alle operazioni finanziarie riferite a PMI innovative, che l’accesso al Fondo tramite la procedura semplificata possa avvenire, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle disposizioni operative, anche nel caso in cui l&#8217;impresa rientri nella &#8220;fascia 2&#8221; di valutazione.</p>
<p>Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.</p>
<p>La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.<br />
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.<br />
Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali. FINALITÀ</p>
<p><strong>Favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.</strong></p>
<h2>RIFERIMENTI NORMATIVI</h2>
<p>• Legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a)<br />
• Legge 266/97, art. 15<br />
• DM 248/99<br />
• Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/4/05 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005)<br />
• Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l’innovazione e le Tecnologie del 20/6/2005 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 2/7/2005)<br />
• Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23/9/2005 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 230 del 3/10/2005)<br />
• Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis” (pubblicato nella G.U.C.E L379/5 del 28/12/06)<br />
• Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 11<br />
• Legge n. 33 del 9/04/2009, art. 7 quinquies<br />
• Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25/03/2009<br />
• Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2009</p>
<h2>BENEFICIARI</h2>
<p>Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e<br />
medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della<br />
Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003):</p>
<p>• valutate “economicamente e finanziariamente sane” mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente;<br />
• appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori “sensibili” esclusi dall’UE: settore agricolo primario, trasporti &#8211; tranne autotrasporto merci c/terzi -, cantieristica navale, industria automobilistica, etc.)<br />
• situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero).</p>
<p>Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge<br />
5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.</p>
<h2>MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO</h2>
<p>• <strong>GARANZIA DIRETTA,</strong><br />
concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari (art. 107 D.lgs. 385/93):<br />
la garanzia concessa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare<br />
dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI</p>
<p>• <strong>CONTROGARANZIA</strong><br />
su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt.106-107<br />
D.lgs. 385/93):<br />
&#8211; 2 tipologie di intervento:<br />
• “a prima richiesta” se il Confidi o Altro fondo di garanzia concede garanzia “a prima richiesta”<br />
• “sussidiaria” se il Confidi o Altro fondo di garanzia concede garanzia “sussidiaria”</p>
<p>• <strong>COGARANZIA</strong>,<br />
concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi ed altri fondi di garanzia ovvero a fondi di<br />
garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.</p>
<h2>
<strong>SOGGETTI RICHIEDENTI </strong></h2>
<p><strong>POSSONO RICHIEDERE LA GARANZIA DIRETTA:</strong></p>
<p>• banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del D.lgs.385/93;<br />
• intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. 1.9.93, n. 385;<br />
• S.F.I.S. (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo) iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317.<br />
<strong>POSSONO RICHIEDERE LA CONTROGARANZIA E LA COGARANZIA:</strong></p>
<p>• consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all’art. 155, comma 4, del d.lgs 1.9.93, n. 385;<br />
• altri fondi di garanzia gestiti da banche e intermediari artt.106-107 D.lgs. 385/93</p>
<h2>OPERAZIONI AMMISSIBILI</h2>
<p>Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa:</p>
<p>• finanziamenti a medio-lungo termine a fronte di investimenti*<br />
• acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti*<br />
• prestiti partecipativi a fronte di investimenti*<br />
• altre operazioni (breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità etc. )</p>
<p>*investimenti: investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data<br />
di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell’aiuto).</p>
<h2><strong>IMPORTO MASSIMO GARANTITO</strong></h2>
<p>L’importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l’importo di 1.500.000,00 euro, ovvero di 750.000,00 euro nel caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi (cod. ISTAT 1991<br />
60.25).</p>
<h2>
GARANZIA DELLO STATO</h2>
<p>L’intervento del Fondo è assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della Legge n. 2/2009 e del Decreto M.E.F. del 25/03/2009.</p>
<ul>
<li>Il principale effetto di queste norme è quello di riconoscere attenuazione del rischio di credito sulle garanzie &#8220;dirette&#8221; e sulle controgaranzie &#8220;a prima richiesta&#8221; concesse dal Fondo.</li>
<li>Pertanto, i soggetti finanziatori potranno applicare alle esposizioni così garantite la c.d. ponderazione zero.</li>
</ul>
<h2>COPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA:</h2>
<p>• PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile:</p>
<p>&#8211; fino all’80% dell’operazione e, in caso di insolvenza, fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla<br />
data di avvio delle procedure di recupero.</p>
<p>• PMI ubicate nei restanti territori:</p>
<p>&#8211; fino al 60% dell’operazione e, in caso di insolvenza, fino all’60% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla<br />
data di avvio delle procedure di recupero</p>
<p>Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>COPERTURA DELLA CONTROGARANZIA &#8220;A PRIMA RICHIESTA&#8221;</h2>
<p><strong>• CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”</strong></p>
<p>• La controgaranzia copre fino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90%<br />
della somma liquidata al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia.</p>
<ul>
<li>Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese “femminili” e per le imprese aderenti alla programmazione negoziata).</li>
<li>Sulla quota di finanziamento garantita dal Confidi o altro Fondo di garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria</li>
</ul>
<h2>COPERTURA DELLA CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”</h2>
<p><strong>• CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”</strong></p>
<p>La controgaranzia copre fino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia.</p>
<ul>
<li>Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese femminili e per<br />
le imprese aderenti alla programmazione negoziata)</li>
</ul>
<p><strong>DECORRENZA DELLA GARANZIA DIRETTA E DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”</strong></p>
<p>La garanzia “a prima richiesta” è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato, o dalla<br />
data di valuta dell’erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.</p>
<ul>
<li>La garanzia interviene anche se l’insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.</li>
</ul>
<h2>VALUTAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE</h2>
<p>Il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria.</p>
<ul>
<li>La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste<br />
nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai “valori ottimali”, con il conseguente inserimento<br />
dell’impresa beneficiaria in una delle 3 fasce di valutazione (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3).</li>
</ul>
<p><strong>CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DA PARTE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI</strong></p>
<p>I soggetti richiedenti possono certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie in alcune fattispecie (microcredito ed operazioni “semplificate”) trasmettendo a UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE, in luogo degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante il ricorrere di determinate condizioni. In tali casi, alle operazioni è riconosciuta la priorità nella nell’istruttoria e nella delibera di concessione della garanzia.</p>
<h2>
<strong>1)MICROCREDITO </strong></h2>
<p>Per le operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 100.000 euro) non assistite da altre garanzie (reali, bancarie o assicurative), se l’impresa<br />
beneficiaria presenta un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due esercizi e non presenta una perdita nell’ultimo esercizio superiore al 10%<br />
del fatturato.</p>
<p>E’ inoltre prevista una maggiorazione dell’importo base (che è pari a 20.000 euro) secondo determinati parametri:</p>
<p>a) anzianità dell’impresa (+ 5% dell’importo base per ogni anno di attività dell’impresa con un limite di 20.000,00 Euro);<br />
b) numero “addetti” dell’impresa (+25% dell’importo base per ogni addetto con un limite di 20.000,00 Euro);<br />
c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 30.000,00 Euro);<br />
d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000,00 Euro;<br />
e) crescita del fatturato almeno del 5% nell’ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell’importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell’ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell’importo base);<br />
f) immobile aziendale:</p>
<p>• di proprietà dell’impresa (+ 200% dell’importo base);<br />
• acquisito con contratto di leasing (+ 200% dell’importo base);<br />
• con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+ 50% dell’importo base).</p>
<h2>2) OPERAZIONI “SEMPLIFICATE”</h2>
<p>Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito dell’impresa beneficiaria anche al ricorrere delle seguenti condizioni:</p>
<p>a) assenza di altre garanzie bancarie, reali o assicurative<br />
b) l’impresa rientra nella fascia 1 di valutazione secondo il sistema di scoring;<br />
c) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non supera il 30% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 20% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato<br />
nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;<br />
d) l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenta una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;<br />
e) l’impresa non presenta in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.</p>
<h2>
PROCEDURE E TEMPISTICA</h2>
<p>Le procedure per la richiesta e per l’ottenimento della garanzia sono particolarmente snelle.</p>
<ul>
<li>In particolare, i tempi medi di risposta sono attualmente di circa 20 giorni lavorativi.</li>
<li>Ai fini della richiesta di ammissione alla garanzia, deve essere trasmesso il solo modulo di domanda (allegato 1 per la garanzia diretta ed allegato 2 per la controgaranzia), senza la necessità di allegare né bilanci né altra documentazione.</li>
<li>Il modulo sottoscritto dal soggetto richiedente deve essere inviato (on line, oppure via fax) a UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE Spa,<br />
soggetto gestore dell’intervento.</li>
</ul>
<h2>COSTI</h2>
<p>E’ previsto a carico dei soggetti richiedenti il pagamento di una commissione “una tantum” di importo variabile, a seconda dell’ubicazione e della dimensione dell’impresa beneficiaria” e della tipologia dell’operazione finanziaria, tra lo 0,125% e l’1% del finanziamento garantito dal Fondo.</p>
<ul>
<li>Per le operazioni relative PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile o di<br />
autotrasporto merci per conto terzi (cod. ISTAT 1991 60.25).non è prevista alcuna commissione.</li>
</ul>
<p><strong>GARANZIA DIRETTA: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE</strong></p>
<p>La richiesta di garanzia diretta può essere presentata dalla Banca (o dall’Intermediario finanziario):</p>
<p>1. prima della delibera di concessione del finanziamento, in tal caso la Banca (o l’Intermediario finanziario):</p>
<p>• dovrà comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato;<br />
• dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;<br />
• dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.</p>
<p>2. entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e prima dell’erogazione, in tal caso la Banca (o l’Intermediario finanziario):</p>
<p>• dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;<br />
• dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.</p>
<p>3. entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e dopo l’erogazione a saldo, in tal caso la Banca (o l’Intermediario finanziario):</p>
<p>• dovrà trasmettere una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato.</p>
<p><strong>CONTROGARANZIA: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE</strong></p>
<p>La richiesta di controgaranzia deve essere presentata dal Confidi (o Altro fondo di garanzia) entro 6 mesi dalla delibera della garanzia e:</p>
<p>1. prima della delibera di concessione del finanziamento, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia):</p>
<p>• dovrà comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato;<br />
• dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;<br />
• dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.</p>
<p>2. entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e prima dell’erogazione, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia):</p>
<p>• dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;<br />
• dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione,<br />
l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.</p>
<p>3. entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e dopo l’erogazione a saldo, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia):</p>
<p>• dovrà trasmettere una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato.</p>
<p>Nel caso di controgaranzia “a prima richiesta” le suddette comunicazioni possono essere trasmesse anche da parte dei soggetti finanziatori.</p>
<h2>ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DIRETTA</h2>
<p>In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento)<br />
entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca per i finanziamenti a breve termine),<br />
ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.</p>
<ul>
<li>Trascorsi 60 giorni dall’intimazione di pagamento senza che sia intervenuto il pagamento da parte della PMI debitrice, i soggetti richiedenti possono<br />
richiedere l’attivazione del Fondo.</li>
<li>La richiesta di attivazione della garanzia deve essere comunque inviata non oltre 120 giorni dall’intimazione di pagamento.</li>
<li>Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, UNICREDIT MEDIOCREDITO<br />
CENTRALE liquida ai soggetti richiedenti l’importo garantito fino ad un massimo del 60% o 80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60°<br />
giorno successivo alla data della intimazione di pagamento (ammontare dell’esposizione comprensivo di rate insolute, debito residuo e interesse<br />
contrattuali e di mora).</li>
</ul>
<p><strong>SURROGAZIONE LEGALE: </strong></p>
<p>Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente per le somme pagate</p>
<h2>ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”</h2>
<p>In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.</p>
<p><strong>1) Pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti:</strong></p>
<p>Entro 3 mesi dal versamento effettuato al soggetto finanziatore, il Confidi o altro fondo di garanzia deve richiedere l’attivazione del Fondo.</p>
<p>Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE liquida al soggetto richiedente l’importo garantito fino ad un massimo del 90% della somma già versata ai soggetti finanziatori dai soggetti richiedenti.</p>
<p><strong>2) Mancato pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti:</strong></p>
<p>Se il Confidi o altro fondo di garanzia non adempie entro 120 giorni dall’intimazione di pagamento, il soggetto finanziatore può richiedere direttamente l’attivazione del Fondo.</p>
<p>Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione, completa della documentazione prevista, UNICREDIT MEDIOCREDITO<br />
CENTRALE liquida al soggetto finanziatore un importo non superiore al 90% della somma dovuta dal Confidi o altro Fondo di garanzia.</p>
<p><strong>SURROGAZIONE LEGALE: </strong></p>
<p>Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente per le somme pagate.</p>
<h2>ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”</h2>
<p>In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 18 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca nel caso dei finanziamenti a breve termine), ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.</p>
<p>Entro 3 mesi, il Confidi o altro fondo di garanzia deve comunicare l’avvio delle procedure di recupero e può richiedere l’acconto sulla futura perdita<br />
in misura non superiore all’80% della somma già versata a titolo provvisorio al soggetto finanziatore.</p>
<p><strong>CONGUAGLIO:</strong></p>
<p>1) a carico del Fondo: entro 3 mesi dal versamento a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, il Confidi o altro fondo di garanzia può richiedere la<br />
liquidazione a saldo ed il Fondo interviene, al netto dell’eventuale acconto già liquidato, in misura non superiore al 90% della somma già versata a<br />
titolo definitivo.</p>
<p>2) a favore del Fondo: la differenza tra la somma versata a titolo di acconto e la quota della perdita deve essere versata al Fondo entro 1 mese.</p>
<h2>
CUMULABILITÀ</h2>
<p>• la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo;</p>
<p>• la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite del plafond “de minimis” (€ 200.000 ovvero € 100.000 per l’autotrasporto)</p>
<h2>
ESL</h2>
<p>Per ciascuna operazione l’ESL è pari al 13,33% dell’importo massimo garantito.</p>
<ul>
<li><strong>LA GARANZIA È CONCESSA IN REGIME “DE MINIMIS”</strong></li>
</ul>]]></content:encoded>
					
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			</item>
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		<title>Arrivano i primi provvedimenti in materia di startup e pmi innovative</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 10:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Primi]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
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					<description><![CDATA[Dopo l’introduzione a febbraio della possibilità di evitare il ricorso al notaio per la costituzione di una startup, il ministro dello Sviluppo economico Federica&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="testo-articolo">
<p>Dopo l’introduzione a febbraio della possibilità di evitare il ricorso al notaio per la costituzione di una startup, il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato ieri 2 marzo due decreti. Il primo, controfirmato dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, estende al 2016 gli incentivi fiscali per chi investe in startup mentre il secondo facilita l’accesso al Fondo di garanzia per le pmi innovative.</p>
<p>L’approvazione delle misure era stata anticipata lo scorso dicembre a Roma durante la presentazione dell&#8217;Italian StartupAct da parte di Stefano Firpo, già capo della segreteria tecnica del Mise e poi direttore per la politica industriale, la competitività e le Pmi del ministero. In quell&#8217;occasione lo stesso Firpo spiegò  che molto era stato fatto per agevolare la nascita e crescita dell&#8217;ecosistema ma molto ancora restava da fare.</p>
<p>Un primo step è stato raggiunto quando, a febbraio, il ministro Guidi ha firmato il decreto che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico. A questo punto si attende solo l’approvazione della modulistica e poi la norma sarà operativa.</p>
<p>Ora si aggiungono i due nuovi decreti.</p>
<p>Proroga degli incentivi &#8211; Il decreto sugli incentivi stabilisce, tra le altre cose, per le persone fisiche che investono in startup innovative detrazioni del 19% per conferimenti fino a 500mila euro. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% se si investe in una start up a vocazione sociale e al 27% nel caso di aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa.</p>
<p>Fondo di garanzia &#8211; L’altra misura prevede un sostanziale ampliamento in favore delle pmi innovative della possibilità di accedere al Fondo di garanzia attraverso la procedura cosiddetta semplificata. Questa procedura riconosce la possibilità di accesso senza che il gestore del Fondo stesso effettui la valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria (valutazione che viene dunque demandata al soggetto richiedente, banca o confidi).</p>
<p>La possibilità anche per le pmi innovative di accedere al Fondo di Garanzia è stata prevista  dalla legge InvestmentCompact, approvata il 24 marzo 2015, che ha introdotto appunto la nuova categorie di imprese chiamata pmi innovative e ha esteso a questa categoria alcuni vantaggi fino a quel momento riservati alle startup innovative.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
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		<title>Credem supporta le pmi innovative</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 07:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Credem]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi innovative]]></category>
		<category><![CDATA[supporta]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), e Credito Emiliano S.p.A. (Credem) e CredemLeasing (CREDEM), assistiti da Finanziaria Internazionale, hanno&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), e Credito Emiliano S.p.A. (Credem) e CredemLeasing (CREDEM), assistiti da Finanziaria Internazionale, hanno firmato un accordo di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione, nell’ambito dell’iniziativa “InnovFin-EU finance for innovators”, finanziata dalla Commissione Europea.</p>
<p class="p2">Il nuovo accordo, siglato nell’ambito del programma per la ricerca e l’innovazione dell’Unione Europea “Horizon 2020”, permette a CREDEM di mettere a disposizione delle imprese italiane innovative un plafond di 220 milioni di euro di finanziamenti, erogabili nei prossimi due anni, garantiti al 50% dal FEI.</p>
<p class="p2"><b>Commentando la firma, Carlos Moedas, Commissario Europeo per la Ricerca, la Scienza e l’Innovazione, </b>ha dichiarato: “la crisi ha colpito duramente le piccole e medie imprese in Italia: l’accordo di garanzia per le piccole e medie imprese – InnovFin – darà una spinta positiva in quanto aprirà nuove strade per i finanziamenti”.</p>
<p class="p2">InnovFin mira a sostenere le banche nell’erogazione di finanziamenti a favore di PMI e Small Mid- Cap (imprese con meno di 500 dipendenti) che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione.</p>
<p class="p2"><b>InnovFin SME Guarantee</b></p>
<p class="p2">L’accordo prevede la concessione di garanzie e contro-garanzie su finanziamenti di importo compreso tra i 25.000 Euro e i 7,5 milioni di Euro, destinati ad attività di ricerca, sviluppo ed innovazione da parte di PMI e Small Mid-Cap (imprese con meno di 500 dipendenti). La garanzia è proposta ad intermediari finanziari (banche o altri istituti) residenti in Stati Membri europei e Stati associati. La percentuale di copertura è fissa e pari al 50% del debito residuo tempo per tempo in essere.</p>
<p class="p2">L’accordo rientra nell’ambito delle iniziative previste dal programma comunitario “<i>InnovFin – EU Finance for innovators</i>” sostenuto dal Gruppo Banca Europea degli investimenti (di cui BEI e FEI fanno parte) e dall’Unione Europea tramite “Horizon 2020”.</p>
<p class="p2"><b>Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)</b></p>
<p class="p2">La mission principale del Fondo Europeo per gli Investimenti è quella di agevolare l’accesso al credito da parte di micro, piccole e medie imprese. A tal fine il FEI offre ai propri intermediari (banche, istituzioni di garanzia, leasing, fondi di venture capital, etc) un’ampia gamma di prodotti finanziari avvalendosi di propri fondi o di quelli gestiti per conto della BEI e dell’Unione Europea. In questo ruolo, il FEI promuove gli obiettivi della UE a sostegno dell’innovazione, della ricerca e sviluppo, della imprenditorialità, della crescita e dell’occupazione. A fine 2014 gli investimenti complessivi netti del FEI a sostegno dei fondi di private equity ammontano ad oltre 8,8 miliardi di euro. Con un</p>
<p class="p2">portafoglio garantito di oltre 5,6 miliardi di euro, il Fondo Europeo rappresenta uno dei principali enti di garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese europee e della micro finanza.</p>
<p class="p2"><b>Gruppo Credem</b></p>
<p class="p2">Il Gruppo Credem è uno dei principali gruppi bancari privati italiani quotati con una capitalizzazione di borsa di circa 2,5 miliardi di euro. Il Gruppo ha sede a Reggio Emilia ed opera sul territorio nazionale, in 19 regioni, attraverso 636 tra filiali, centri imprese e negozi finanziari. I dipendenti sono 5.792, 785 i promotori finanzi, 275 gli agenti finanziari Creacasa (società del Gruppo specializzata in mutui, finanziamenti alle famiglie e prodotti assicurativi), 119 agenti finanziari specializzati in prestiti con cessione del quinto. IlGruppo Credem è attivo in tutte le aree del banking commerciale in Italia ed opera, attraverso le sue controllate, nella gestione di fondi comuni, leasing, factoring e assicurazioni e wealth management.</p>
<p class="p2"><b>Commentando la sottoscrizione dell’accordo Angelo Campani, Vice Direttore Generale di Credem</b>, ha dichiarato: “Con l’adesione ad InnovFin prosegue la collaborazione tra CREDEM e il Fondo Europeo degli Investimenti per il sostegno delle piccole e medie imprese italiane avviatasi nel 2014 con l’iniziativa Risk Sharing Instruments (RSI). Tale iniziativa ci ha permesso di finanziare, in tempi rapidissimi, i programmi di ricerca e sviluppo di oltre 140 imprese distribuite su tutto il territorio nazionale per un importo complessivo di 80€mio.</p>
<p class="p2">Con la sottoscrizione del nuovo accordo il Gruppo Credem intende confermare il proprio impegno a favore delle imprese innovative agevolandone l’accesso al credito attraverso un plafond di oltre 200 milioni di euro di finanziamenti e leasing a condizioni particolarmente favorevoli. E’ nostra ferma convinzione che le imprese che investono in ricerca e sviluppo siano quelle che meglio di altre sapranno interpretare le tendenze del mercato ed essere maggiormente competitive a livello sia nazionale sia internazionale.</p>
<p class="p2"><b>Credemleasing</b></p>
<p class="p2">Credemleasing, nata nel 1980, è una delle principali società di leasing in Italia, presente in tutti i comparti di attività della locazione finanziaria: targato (leasing, long renting, leasing a privati), strumentale, immobiliare e navale. La società opera nel territorio italiano con 17 filiali e attraverso la rete di distribuzione del Gruppo Credem.</p>
<p class="p2"><b>Horizon 2020</b></p>
<p class="p2">Il primo gennaio 2014, l’Unione Europea ha lanciato un nuovo programma per il finanziamento di progetti orientati alla ricerca e all’innovazione chiamato “Horizon 2020”. Nei prossimi 7 anni, circa 80 miliardi di Euro verranno investiti in progetti innovativi a sostegno della competitività delle imprese europee. Il principali settori oggetto di intervento sono quelli della salute, dell’ambiente, dei trasporti, del cibo e dell’energia. Al fine di favorire la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro più qualificati, Horizon 2020 prevede inoltre la sottoscrizione di accordi di <i>partnership </i>con imprese farmaceutiche, aerospaziali, operanti nel settore auto e nell’elettronica. In questo contesto “<i>InnovFin – EU Finance for Innovators</i>”, rappresenta la nuova generazione di prodotti finanziari e servizi di consulenza sviluppati dall’Unione Europea nell’ambito di “Horizon 2020” per agevolare l’accesso al credito da parte di imprese innovative attraverso un plafond di circa 48 miliardi di Euro.</p>
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		<title>Il 20 aprile il Fondo europeo per gli investimenti esaminerà i primi progetti di finanziamento per le Pmi innovative</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 09:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[aprile]]></category>
		<category><![CDATA[esaminerà]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo europeo per gli investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Primi]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
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					<description><![CDATA[Dopo il via libera del Consiglio Ecofin, infatti, lunedì prossimo il regolamento che sancisce la nascita del nuovo fondo, motore&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Dopo il via libera del Consiglio Ecofin, infatti, lunedì prossimo il regolamento che sancisce la nascita del nuovo fondo, motore del piano Juncker, sarà al vaglio della commissione congiunta Economia e Bilancio dell’Europarlamento. Se tutto procederà secondo la tabella di marcia successivamente partirà il cosiddetto “trilogo”, ovvero il negoziato tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio che dovrebbero concludersi entro fine maggio. Poi, dopo il voto finale in plenaria dell’Europarlamento, il Fondo strategico potrà diventare operativo entro l’inizio di settembre.</div>
<div>
<div>Sempre il 20 aprile il Fondo europeo per gli investimenti, braccio operativo della Bei, esaminerà i primi progetti di finanziamento per le Pmi innovative, mentre il giorno successivo il cda della Bei passerà al vaglio altri progetti che verranno successivamente finanziati con il piano.<br />
Il Fei sarà infatti il braccio operativo del nuovo fondo per i finanziamenti alle Pmi. La Bei gestirà invece le altre quattro aree di intervento: infrastrutture, istruzione, energia e ambiente. L’Efsi avrà un capitale iniziale di 21 miliardi (16 di garanzie europee e 5 miliardi forniti dalla Bei), ma punta a mobilitare risorse aggiuntive, pubbliche e private. Per incentivare il sostegno dei governi al nuovo strumento è stato previsto che i contributi all’Efsi non verranno conteggiati in termini di deficit e debito pubblico. L’Italia, tramite la Cdp, contribuirà per 8 miliardi, la stessa cifra di Francia e Germania, mentre la Spagna ne borserà 1,5. Secondo le stime della Commissione Ue il tesoretto iniziale dovrebbe essere in grado di generare investimenti pari a 15 volte tanto: 315 miliardi in tutto da oggi al 2017, di cui 240 per le infrastrutture e gli altri investimenti e 75 per le Pmi. Questo sarà possibile grazie al cosiddetto “effetto moltiplicatore”, dove un euro di denaro pubblico investito è in grado di generare una capacità di finanziamento 3 volte superiore e consente di far partecipare altri investitori moltiplicando l’effetto per cinque.<br />
La task force dedicata al piano Juncker, creata alla riunione del Consiglio Ecofin di Milano lo scorso ottobre, ha già ricevuto circa 2mila progetti dai Paesi Ue per un valore di 1.300 miliardi. L’Italia ne ha presentati 98. Tra questi 31 riguardano l’agenda digitale e 29 il settore dell’energia. La lista verrà utilizzata dalla Commissione Ue e dalla Bei in vista del processo di selezione e la task force ha spiegato che progetti per circa 500 miliardi potranno essere concretizzati nei prossimi tre anni.<br />
Sul funzionamento dell’intero meccanismo restano però alcuni nodi da sciogliere. Il più grande riguarda l’effettiva partecipazione dei privati in grado di poter generare l’effetto moltiplicatore auspicato. Resta poi da chiarire la governance del nuovo fondo e i soggetti coinvolti. Interrogativi ancora aperti ma cruciali per capire se il nuovo pacchetto riuscirà a vincere la sfida, facendo ripartire gli investimenti europei che dall’inizio della crisi hanno perso il 15% del loro valore.</div>
</div>]]></content:encoded>
					
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