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	<title>redditi - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
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	<title>redditi - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
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	<item>
		<title>Quanto guadagna un commercialista in Italia? Tutte le cifre</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo I.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
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					<description><![CDATA[
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	Analisi dei guadagni dei commercialisti sui dati della Fondazione: si arriva di media anche a redditi di 165.000 euro, ma rimangono marcate le differenze di guadagnao territoriali e quelle di genere]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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	<a href="https://www.notiziariofinanziario.com/quanto-guadagna-un-commercialista-in-italia/"><img title="mollichella-commercialista.jpg" src="https://www.notiziariofinanziario.com/wp-content/uploads/2025/08/mollichella-commercialista-300x171.jpg" alt="Quanto guadagna un commercialista in Italia? Tutte le cifre" width="300" height="171" /></a>
	</div>
	<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Determinare con esattezza <strong>quanto guadagna un commercialista</strong> impone un&#8217;attenta disamina del panorama economico e territoriale italiano. I dati prodotti ed elaborati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti descrivono una professione in forte espansione, con redditi complessivi cresciuti del 68,6% tra il 2007 e il 2023. Restano tuttavia evidenti le distanze dei redditi medi legate all&#8217;area geografica, all&#8217;età e al genere. La densità del tessuto imprenditoriale e il grado di complessità economica locale, di fatto, condizionano in modo decisivo i flussi di fatturato, offrendo uno spaccato fedele delle attuali dinamiche retributive e dell&#8217;evoluzione della categoria nel nostro Paese.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quanto guadagna al mese un commercialista</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il calcolo della retribuzione mensile dei commercialisti necessita di una scomposizione del reddito annuo lordo. A livello nazionale, nel 2023 il reddito medio si è attestato intorno agli <strong>81.245 euro</strong> annuali. Suddividendo tale importo su dodici mensilità, il valore lordo è pari a circa 6.700 euro. Occorre però considerare le forti oscillazioni legate al territorio in cui il professionista opera. Nelle province del <strong>Nord Italia</strong>, come Milano e Bolzano, i fatturati superano ampiamente i 140.000 euro annui, spingendo le medie mensili ben oltre la soglia degli 11.000 euro lordi. Nelle <strong>regioni meridionali</strong>, al contrario, la base imponibile risulta decisamente più contenuta a causa di un tessuto produttivo meno articolato.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I commercialisti guadagnano tanto?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;incremento dei compensi dei commercialisti trova pieno riscontro nei tassi di crescita documentati nel lungo periodo. Dal 2007 al 2023, il fatturato della categoria è aumentato a un ritmo più che doppio rispetto al Prodotto Interno Lordo italiano. Mentre il PIL nominale è cresciuto del 32,2%, i redditi totali dei professionisti hanno segnato un balzo del 68,6%. La dinamica espansiva, tuttavia, non si rivela uniforme all&#8217;interno della categoria. Infatti, i dottori commercialisti hanno registrato un aumento del 40%, mentre per i <strong>ragionieri</strong> l&#8217;incremento si è limitato al 23%. Amministrare e gestire uno <strong>studio da commercialista</strong> in contesti ad alta densità di imprese garantisce una maggiore e più sicura remunerazione dei servizi offerti. Di conseguenza, le performance reddituali risultano strettamente legate alla capacità di intercettare una clientela con un maggiore potere d&#8217;acquisto.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quanto prende un commercialista mensilmente?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;esatto ammontare dei compensi dipende in larga misura da specifiche variabili anagrafiche e di genere. Un professionista <em>under 40</em> percepisce in media 43.868 euro annui, traducibili in poco più di 3.600 euro lordi al mese. I colleghi <em>over 60</em>, avvantaggiati da decenni di consolidamento della propria posizione, raggiungono invece gli 86.463 euro annuali, pari a circa 7.200 euro lordi mensili. Il divario di genere rimane un nervo scoperto: nel 2023 la disparità si è attestata al 46,3%. I professionisti di sesso maschile dichiarano, infatti, <strong>93.987 euro annui</strong>, contro i 53.684 euro della controparte femminile. Si può quindi concludere che il processo di allineamento tra i generi procede ancora a rilento, appesantito dalle storiche asimmetrie del mercato.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Commercialista cosa fa: la complessità dei servizi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La natura delle prestazioni richieste dal mercato incide in modo diretto sul valore economico generato. Nei distretti a elevata complessità economica, le imprese domandano:  </p>



<ul class="wp-block-list">
<li>consulenze strategiche; </li>



<li>pianificazione fiscale internazionale;  </li>



<li>assistenza in operazioni straordinarie. </li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">I dati della Fondazione rilevano che un incremento di una singola unità nell&#8217;indicatore di complessità territoriale genera un innalzamento dei redditi del 5,7%. Le zone a minor sviluppo, caratterizzate da una netta prevalenza di microimprese, circoscrivono le opportunità ai semplici adempimenti ordinari, comprimendo di fatto la spesa per i servizi professionali. Inoltre, un aumento del 10% del valore aggiunto pro capite si associa a un incremento del reddito professionale pari a circa il 6%.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Stipendio commercialista: l&#8217;analisi del divario territoriale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La ripartizione geografica dei compensi evidenzia fratture nette all&#8217;interno del tessuto economico del Paese. Nel 2023, la <strong>differenza reddituale tra Nord e Sud</strong> si è attestata al 57,4%, pur registrando una lieve contrazione di 4,9 punti percentuali rispetto ai livelli del 2007. La vetta assoluta della classifica è occupata dalla provincia di <strong>Bolzano</strong>, con 164.288 euro annui, tallonata da <strong>Milano</strong> con 142.762 euro. Nel Mezzogiorno le cifre subiscono un drastico calo: Reggio Calabria si ferma a 33.698 euro e Cosenza a 34.876 euro. Le aree meridionali scontano una domanda produttiva limitata e condizioni persistenti di fragilità territoriale, fattori che mortificano la disponibilità del mercato a remunerare adeguatamente competenze altamente specialistiche. Per offrire una panoramica ancora più esaustiva su <strong>quanto guadagna un commercialista in Italia</strong>, si propone di seguito una tabella riassuntiva basata sulle rilevazioni della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Lo schema mette a confronto i fatturati medi provinciali del 2007 con quelli del 2023, evidenziando le differenze reddituali lungo la Penisola.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>Provincia</strong></td><td><strong>Area geografica</strong></td><td><strong>Reddito medio 2007 (€)</strong></td><td><strong>Reddito medio 2023 (€)</strong></td><td><strong>Variazione % (2007-2023)</strong></td><td><strong>Indice di complessità economica</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Bolzano</strong></td><td>Nord</td><td>121.599</td><td>164.288</td><td>+35,1%</td><td>Alta</td></tr><tr><td><strong>Milano</strong></td><td>Nord</td><td>113.185</td><td>142.762</td><td>+26,1%</td><td>Alta</td></tr><tr><td><strong>Reggio Emilia</strong></td><td>Nord</td><td>81.388</td><td>106.889</td><td>+31,3%</td><td>Medio-Alta</td></tr><tr><td><strong>Roma</strong></td><td>Centro</td><td>65.718</td><td>86.133</td><td>+31,06%</td><td>Medio-Alta</td></tr><tr><td><strong>Napoli</strong></td><td>Sud</td><td>31.848</td><td>47.381</td><td>+48,77%</td><td>Media</td></tr><tr><td><strong>Cosenza</strong></td><td>Sud</td><td>19.678</td><td>34.876</td><td>+77,2%</td><td>Bassa</td></tr><tr><td><strong>Reggio Calabria</strong></td><td>Sud</td><td>20.700</td><td>33.698</td><td>+62,8%</td><td>Bassa</td></tr></tbody></table></figure>
</blockquote>]]></content:encoded>
					
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		<title>Le persone fisiche non residenti sono tassate dall&#8217;Agenzia delle entrate in Italia per i redditi prodotti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 12:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[fisiche]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
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					<description><![CDATA[In generale, il presupposto della tassazione in Italia è il legame con il territorio italiano che, a seconda dei casi,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In generale, il presupposto della tassazione in Italia è il legame con il territorio italiano che, a seconda dei casi, può essere dato dal fatto che la prestazione è ivi effettuata; che il reddito derivi da beni immobili ivi situati o, in casi specifici, dal fatto che il reddito sia corrisposto dallo Stato italiano, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di non residenti.</p>
<p>Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall&#8217;Italia con gli Stati esteri possono, tuttavia, prevedere per alcune tipologie di reddito, che la tassazione avvenga, esclusivamente o solo in parte, nello Stato estero di residenza.</p>
<p>Nei casi in cui il reddito risulti tassabile in Italia e la Convenzione preveda un trattamento più favorevole, il non residente può chiederne l&#8217;applicazione:</p>
<p>&#8211; direttamente a chi eroga il reddito (ossia il sostituto d’imposta che deve effettuare le ritenute) o, in alternativa,</p>
<p>&#8211; mediante richiesta di rimborso delle imposte pagate o trattenute in più, rispetto a quanto previsto dalla Convenzione, all&#8217;AE, Centro Operativo di Pescara &#8211; via Rio Sparto 21, 65100 Italia (fax. 085/52145 &#8211; indirizzo email: cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it), entro 48 mesi dalla data di effettuazione del pagamento o delle ritenute subite.</p>
<p>In entrambi i casi si deve compilare un apposito modello contenente, tra le altre informazioni, l&#8217;attestazione di residenza nello Stato estero, rilasciata dalla competente autorità fiscale. L’attestato di residenza fiscale può essere rilasciato da parte dell’AF estera su un proprio modello, anche con procedura elettronica, purché la validità del documento sia verificabile; il modello deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta o alla data di rilascio dell’attestato (Risposte a quesiti pubblicati sul sito dell&#8217;AE <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Rimborsi/Convenzioni+contro+le+doppie+imposizioni/FAQ+Convenzioni+contro+le+doppie+imposizioni/?page=rimborsiimp" target="_blank" rel="noopener">www.agenziaentrate.gov.it</a>).</p>
<p>In altri casi, è possibile chiedere l&#8217;applicazione della Convenzione per evitare il fenomeno della doppia tassazione, normalmente risolto con il riconoscimento di un credito d&#8217;imposta pari all&#8217;imposta sul reddito pagata in Italia.</p>
<p>Si ricorda che i testi delle convenzioni sono consultabili sul sito <a href="http://www.finanze.gov.it/" target="_blank" rel="noopener">www.finanze.gov.it</a>, nella sezione &#8220;Fiscalità internazionale&#8221;.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>La dichiarazione dei redditi è un documento con il quale i contribuenti dichiarano all’ amministrazione finanziaria i propri redditi annui</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 15:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[annui]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in Italia,  i contribuenti  ivi fiscalmente residenti, per i redditi ovunque prodotti, mentre,  i soggetti&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in Italia,  i contribuenti  ivi fiscalmente residenti, per i redditi ovunque prodotti, mentre,  i soggetti non fiscalmente residenti, sono tenuti esclusivamente per i redditi prodotti in Italia.</p>
<p>Tra le numerose detrazioni previste dalla normativa fiscale italiana nella dichiarazione dei redditi,  quella delle “spese sanitarie” rappresenta la tipologia più rilevante.</p>
<p>Per quantificare di quanto tale voce sia presente  nelle dichiarazioni, basta  osservare i  recenti  dati inseriti,  nella “dichiarazione precompilata 2018”, dall’Agenzia delle Entrate: sono 720 milioni i dati relativi alle spese sanitarie, sostenute dai contribuenti, nel periodo d’imposta 2017  e comunicati all’Agenzia (Sistema Tessera Sanitaria ) da farmacie pubbliche e private, iscritti all’Albo Medici Chirurghi ed Odontoiatri, aziende sanitarie locali, cliniche e  ospedali privati, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Policlinici universitari.</p>
<p>La comunicazione “spese sanitarie”  è un adempimento introdotto dall’articolo 3, comma 3 del D.Lgs n 175/2014: i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono comunicare all’Agenzia delle Entrate informazioni inerenti a tali spese.</p>
<p>Queste informazioni sono poi utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria, al fine di rendere disponibili ai contribuenti i propri modelli 730 e Redditi PF precompilati.</p>
<p>Le spese mediche detraibili, inserite nel modello “730 precompilato”, “730 ordinario”,  “Modello redditi ex Unico” e “Modello redditi precompilato”,  sono un’agevolazione prevista dalla legge italiana, che consente ai contribuenti di poter detrarre, dalle imposte sui redditi sulle persone fisiche (IRPEF),  una percentuale pari al 19% delle spese mediche, sostenute, per se o per conto di un familiare fiscalmente a carico ( figli, coniuge, genitori, generi e nuore, fratelli o sorelle). Tale possibilità è usufruibile  anche dagli eredi, per  spese sanitarie sostenute prima del decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico  e per familiari non a carico, in relazione a particolari patologie.</p>
<p>Le detrazioni fiscali sono, pertanto,  importi che il contribuente ha la possibilità di scaricare, ossia sottarle dall’imposta lorda  IRPEF, in modo da ridurre imposta netta da lui dovuta.</p>
<p>Il limite massimo detraibile, per spese sanitarie, relativo alla denuncia 2019, redditi 2018, è 15.493,71 al lordo della franchigia, pari ad euro 129,11.</p>
<p>Il sistema fiscale nazionale, (gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli art. 15, del DPR n. 917 del 1986 – Testo unico delle imposte sui redditi -TUIR), ha  riconosciuto la validità, fra le spese mediche generiche sostenute dal cittadino,  quelle per “sedute di agopuntura” a condizione che siano effettuate da un medico iscritto Albo abilitato alla professione o specialista in anestesia.</p>
<p>Viene, pertanto, ribadito, che l’esercizio dell’agopuntura deve essere praticato da Laureati in medicina e chirurgia, in quanto considerato a tutti gli effetti “atto medico”.</p>
<p>Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (Circolare Ministero delle Finanze 03.05.1996 n. 108).</p>
<p>Il requisito fondamentale, per ottenere una detrazione dalle spese del 19%, per agopuntura, consiste nella presentazione di almeno uno dei seguenti documenti:</p>
<ul>
<li>• fattura rilasciata dal medico presso cui ci si è sottoposti al trattamento;</li>
<li>• certificato con ricevuta fiscale dell’avvenuto trattamento;</li>
<li>• ticket che attesta la spesa effettuata per il trattamento, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.</li>
</ul>
<p>non è ovviamente  necessaria la prescrizione medica, essendo le sedute di agopuntura effettuate da un medico, come sopra detto.</p>
<p>Le spese devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute  (principio di cassa) e idoneamente documentate;</p>
<p>La detrazione spetta solo se le spese per agopuntura restano effettivamente a carico di chi le ha sostenuti. Se le spese sono rimborsate  ( caso di polizze assicurative) la detrazione non spetta.</p>
<p>Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2017</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 14:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicata]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>
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					<description><![CDATA[La Guida interessa anche i contribuenti residenti all’estero che hanno prodotto redditi in Italia e sono quindi tenuti alla dichiarazione,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Guida interessa anche i contribuenti residenti all’estero che hanno prodotto redditi in Italia e sono quindi tenuti alla dichiarazione, fermo restando le previsioni della varie convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali. Nella pagina 338 della Guida si fa anche riferimento al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 è accessibile al seguente link  ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da ieri è disponibile online il modello 730 precompilato 2018 relativo ai redditi del 2017</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/ieri-disponibile-online-modello-730-precompilato-2018-relativo-ai-redditi-del-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 11:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[ieri]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[precompilato]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>
		<category><![CDATA[relativo]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate ha predisposto circa 20 milioni di modelli 730 precompilati e 10 milioni di modelli Redditi, corredati di&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate ha predisposto circa 20 milioni di modelli 730 precompilati e 10 milioni di modelli Redditi, corredati di tutte le informazioni e dalle relative fonti. Accedendo alle schede precompilate i cittadini potranno calcolare detrazioni e imposte.</p>
<p>Da quest’anno, inoltre, sarà disponibile anche la possibilità di compilazione assistita che permette di modificare il proprio 730, inserire nuovi documenti o cancellare i dati nell’apposita sezione del quadro E.</p>
<p>Ma andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste e come funziona il modello 730 precompilato.</p>
<h3>Il modello 730 precompilato</h3>
<p>Il 730 precompilato è un modello semplificato per la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2017. Il modello può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle entrate.</p>
<p>Tale modello può essere preso così com’è oppure corretto e integrato direttamente online, tramite la compilazione assistita oppure un ufficio di riferimento come può esserlo il Caf, quello del commercialista di fiducia o del proprio datore di lavoro se previsto.</p>
<p>Per accedere all’area dedicata e scaricare il modello precompilato è necessario avere una password e un pin. Solo una volta inseriti i dati sarà possibile accedere al profilo e procedere con le varie operazioni e preparare la dichiarazione dei redditi. Durante la compilazione sarà possibile modificare e apportare correzioni. Da ricordare che possono essere inserite le voci riguardanti le spese sanitarie, funebri, scolastiche, universitarie e dei lavori di ristrutturazione edilizia.</p>
<p>La dichiarazione precompilata può essere presentata anche in forma congiunta direttamente tramite l’applicazione. Per farlo però vanno comunque predisposti due singoli documenti, uno per ciascun coniuge, e poi in fase di trasmissione si potrà optare per la dichiarazione congiunta dei due documenti. Processo che va ripetuto ogni anno.</p>
<p>Non è obbligatorio utilizzare il modulo precompilato, è sempre valida, infatti la possibilità di compilare e presentare il 730 tradizionale tramite un intermediario.</p>
<h3>Le scadenze</h3>
<p>La finestra temporale entro la quale scaricare, eventualmente modificare e inviare il modello 730 è dal 2 maggio al 23 luglio 2018. La finestra temporale per la trasmissione di tali documenti è dal 10 maggio al 31 ottobre 2018.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>730 precompilato: le novità</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/730-precompilato-le-novita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Barbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 19:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Come fare per]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
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					<description><![CDATA[Da oggi 2 maggio è possibile correggere integrare modificare ed inviare il 730 precompilato 2017.  In precedenza i contribuenti potevano osservare&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Da oggi <strong>2 maggio</strong> è possibile correggere integrare modificare ed inviare il <strong>730 precompilato 2017.  </strong>In precedenza<strong> </strong></span><span style="font-size: large;">i contribuenti potevano osservare la dichiarazione precompilata senza poterci mettere mano. </span><span style="font-size: large;">Ora è possibile inserire le informazioni mancanti ed eventualmente correggere quelle erroneamente inserite dal fisco. Dopo aver rivisto e corretto la dichiarazione dei redditi si può procedere all&#8217;invio per via telematica.</span></p>
<h2 align="JUSTIFY">730 precompilato: termini e scadenze</h2>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Il<strong> 730 precompilato</strong> dovrà essere presentato <strong>dal 2 maggio al 24 luglio 2017</strong>. Per quanto riguarda il <strong>modello Redditi</strong>, che ha preso il posto del modello unico, il termine di scadenza slitta al <strong>2 ottobre 2017</strong>. </span><span style="font-size: large;">Chi ha partita iva potrà aggiungere tutti i quadri necessari alla propria attività per poi inviarli on line.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Nella dichiarazione precompilata 2017 ci saranno diverse novità come le spese relative ai farmaci a quelle delle prestazioni di professionisti quali <strong>psicologi, infermieri, ottici, ostetriche, radiologi</strong> e strutture non accreditate saranno inserite in automatico nella dichiarazione precompilata 2017.</span></p>
<h2 align="JUSTIFY">Inserimento automatico e casi particolari</h2>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Saranno quindi inserite automaticamente tutte le <strong>spese sanitarie,</strong> le <strong>spese di ristrutturazione edilizia</strong>, le <strong>spese universitarie,</strong> i premi assicurativi dei contributi per colf e badanti; mancano invece le voci di <strong>spese per i figli minori</strong> ossia quelli per <strong>asili nido,</strong> istruzione e palestre. </span><span style="font-size: large;">In automatico ci sarà anche la sezione relativa alle <strong>spese mediche veterinarie</strong> relative al 2016. </span><span style="font-size: large;">Una semplificazione anche per gli <strong>eredi</strong> dei defunti che potranno precompilare il modello con i redditi del caro estinto anche attraverso il <strong>codice fiscale</strong> e presentarlo online dall&#8217;<strong>11 maggio al 30 settembre 2017.</strong></span></p>
<h2 align="JUSTIFY">Ulteriori  istruzioni</h2>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Da questo anno sarà anche possibile <strong>interagire con il 730/2017</strong> anche con quello 2016 a patto che sia stato inviato<strong> via web</strong>. </span><span style="font-size: large;">E&#8217; inoltre possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta con il proprio coniuge o con il proprio partner in caso di unioni civili. </span><span style="font-size: large;">Bisogna avere comunque le credenziali di accesso per accedere alla precompilata. Chi non ne fosse in possesso può  richiederle online all&#8217;<strong>agenzia dell&#8217;entrate</strong>.</span></p>]]></content:encoded>
					
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