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	<title>regime - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
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	<title>regime - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
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	<item>
		<title>L’estensione della Fatturazione Elettronica anche al regime di partita iva forfettario sembra soltanto una delle ipotesi caldeggiate dal governo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 10:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[caldeggiate]]></category>
		<category><![CDATA[Estensione]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
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		<category><![CDATA[partita Iva]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[soltanto]]></category>
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					<description><![CDATA[Il governo pensa di introdurre la fatturazione elettronica per il regime forfettario, di abolire il contante, di introdurre una tassa&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il governo pensa di introdurre la fatturazione elettronica per il regime forfettario, di abolire il contante, di introdurre una tassa sulle merendine e alla fine della fiera, tante ipotesi che cuociono in un unico grande calderone che fa ribollire gli animi degli italiani, provati da anni di balzelli, corsi e ricorsi.</p>
<p>L’anno scorso la Guardia di Finanza ha individuato 13.957 evasori, ne ha arrestati 400, e nessuno è finito in prigione. Citando il giornalista Stefano Cingolani, «Evasione, perché chiamarla così? Secondo la Treccani significa fuga da un luogo di costrizione, una prigione, un manicomio criminale […]. Dunque il sistema fiscale è un carcere, e in tal caso è difficile non simpatizzare con chi taglia le sbarre e annoda le lenzuola». “Sillogismo” a parte, occorre fare più attenzione alle parole che usiamo.</p>
<p>È evidente che l’evasione vada combattuta, ma siamo sicuri che quest’ipotesi di obbligo di fattura elettronica a tutti i contribuenti sia una soluzione?</p>
<p>Vediamo cosa cambierebbe, soprattutto per quanto riguarda le misure previste per il 2020.</p>
<h2>Fattura elettronica estesa alle partita iva forfettarie, come funzionerà?</h2>
<p>Fino a ora le partita iva forfettarie erano state esonerate, come deciso dalla Legge di Bilancio 2018. La norma aveva infatti stabilito l’obbligo di fattura elettronica per tutte le transazioni a partire dal 1° gennaio 2019, ma ha sollevato dal nuovo adempimento professionisti e lavoratori autonomi appartenenti al regime dei minimi e nel forfettario.</p>
<p>La volontà di fare “emergere dal sommerso” ogni operazione è il motivo principale per cui si ipotizza la fatturazione elettronica a tutti i professionisti e lavoratori autonomi, indipendentemente dalle soglie di reddito; di questa manovra gioverebbe il Fisco, che con un sistema maggiormente tracciato potrebbe minimizzare le transazioni non a norma.</p>
<h3>Cosa si prevede per il forfettario fino a 100 mila euro?</h3>
<p>Altra ipotesi per il 2020, è quella di fare slittare (o eliminare del tutto) il forfettario potenziato con tassazione al 20% per i redditi fino a 100 mila euro.</p>
<p>Secondo la legge di Bilancio 2019 il nuovo regime forfettario è diviso in due fasi: la prima, che è già stata avviata, con aliquote al 15% sui ricavi fino a 65 mila euro, mentre la seconda, appunto in programma per il 2020, con i redditi fino a 100 mila euro tassati con un’aliquota del 20%. Ad oggi, non è stata però ancora chiesta l’autorizzazione alla Commissione europea per il regime agevolato, pertanto si tratta solo di supposizioni.</p>
<p>Secondo i risultati presentati nella sintesi del Mef, nel secondo trimestre del 2019 sono state aperte 136.323 nuove partite Iva, di cui 66.126 hanno aderito al regime forfetario, ovvero 48.5% del totale delle nuove aperture. Per questo motivo, queste misure interesserebbero un grande bacino di contribuenti.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>Gli agricoltori in regime speciale ai fini Iva godono, per adesso, dell’esonero dalla trasmissione telematica del registro dei corrispettivi</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/gli-agricoltori-in-regime-speciale-ai-fini-iva-godono-per-adesso-dellesonero-dalla-trasmissione-telematica-del-registro-dei-corrispettivi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 15:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Adesso]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltori]]></category>
		<category><![CDATA[Esonero]]></category>
		<category><![CDATA[fini]]></category>
		<category><![CDATA[godono]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[registro dei corrispettivi]]></category>
		<category><![CDATA[speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Telematica]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
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					<description><![CDATA[In caso di volume di affari dell’azienda agricola superiore a 400 mila euro, la trasmissione telematica del registro dei corrispettivi&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>In caso di volume di affari dell’azienda agricola superiore a 400 mila euro, la trasmissione telematica del registro dei corrispettivi dovrà avvenire a far data dal 1° luglio 2019 e per gli altri casi a partire dal 1° gennaio 2020</h3>
<p>Tale adempimento, istituito dal Dlgs 127/2015, prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri relativi alla vendita al dettaglio. Per la generalità dei contribuenti tale obbligo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2020; il DL 119/2018 ha però previsto, per i contribuenti con volume di affari superiore a 400.000 euro annui, di anticipare l’entrata in vigore di tale trasmissione al 1° luglio 2019.</p>
<p>NESSUN OBBLIGO. In ogni caso il DM del 10 maggio 2019, tra le varie cessioni temporaneamente esonerate dalla comunicazione, ha ricompreso le cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, Dpr 633/72 effettuate dagli imprenditori agricoli in regime di esonero. Tali cessioni infatti non richiedono alcun obbligo di certificazione fiscale da parte del produttore. Questo significa che l’imprenditore agricolo che vende al minuto le pesche prodotte in azienda sarà esonerato dalla comunicazione. Discorso diverso invece per la cessione dei prodotti trasformati o manipolati di cui al DM 13 febbraio 2015, che non rientrano nella predetta Tabella A, per i quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con annotazione nel registro dei corrispettivi.</p>
<p>ESEMPIO PRATICO. Per esempio, se nel caso di prima l’imprenditore agricolo vende anche i succhi di frutta prodotti con le proprie pesche, ai fini reddituali la cessione di tale prodotto, essendo nella lista del DM 13 febbraio 2015, rientra nell’ambito del reddito agrario ma ai fini Iva non beneficia del regime speciale (perché a differenza delle pesche non è in Tabella A) è pertanto la sua cessione segue gli ordinari adempimenti Iva. Questo significa che in caso di volume di affari dell’azienda superiore a 400.000 euro la trasmissione telematica dovrà avvenire telematicamente a far data dal 1° luglio 2019 e per gli altri casi a partire dal 1° gennaio 2020.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Il passaggio al regime forfettario ti conviene?</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/il-passaggio-al-regime-forfettario-ti-conviene/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 12:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[CONVIENE]]></category>
		<category><![CDATA[forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
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					<description><![CDATA[Se vuoi sapere come fare per entrare nel regime forfettario, innanzitutto devi scoprire se hai i requisiti e le caratteristiche per accedere&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se vuoi sapere come fare per entrare nel regime forfettario, innanzitutto devi scoprire se hai i requisiti e le caratteristiche per accedere o permanere in questo regime, alla luce della nuova Legge Finanziaria per il 2019.</p>
<p>Ci sono differenze di requisiti, ad esempio, se apri una nuova partita IVA oppure hai già un’attività, sia per quanto riguarda l’accesso al regime, sia per quanto riguarda la tassazione.</p>
<p>Esaminiamo di seguito i casi in cui si abbia già la partita IVA e si voglia cambiare regime contabile.</p>
<h3>Passaggio al regime forfettario dal Regime dei Minimi.</h3>
<p>Chi si trova nel regime dei minimi può continuare a mantenerlo fino a decadenza dello stesso, ad esempio, per il raggiungimento dei 35 anni di età, o per la perdita degli altri requisiti.</p>
<p>Si può, comunque, passare al regime forfettario, quale regime naturale non opzionale.</p>
<p>Se si decade dai Minimi non c’è alcuna comunicazione da fare all’Agenzia delle Entrate ed è sufficiente attuare il comportamento concludente.</p>
<p>Se, invece, si sceglie di proposito il passaggio al regime forfetario, bisogna comunicare la “revoca” dai Minimi in dichiarazione IVA.</p>
<p>Sulla fattura si dovrà scrivere la nuova dicitura ai fini IVA.</p>
<h3>Passaggio al regime forfettario dal regime semplificato e ordinario.</h3>
<p>Chi è in possesso dei requisiti per il regime forfettario,  anche se in precedenza ha optato per la contabilità semplificata o ordinaria, ed anche se non sono trascorsi i 3 anni di permanenza  nel regime scelto per opzione, può passare al regime forfettario senza effettuare alcuna comunicazione, preventiva o successiva, in quanto trattasi di regime naturale, se sussistono i requisiti.</p>
<p>Gli importi da fatturare non saranno più assoggettati ad IVA e pertanto sarà obbligatorio pagare l’imposta di bollo da 2€ (per importi superiori ad €77,47).</p>
<p>Non verrà operata la ritenuta d’acconto per i professionisti.</p>
<p>Inoltre si potrà usufruire di tutti gli altri vantaggi  in termini di minori adempimenti fiscali.</p>
<p>L’adempimento più oneroso, in questo caso, è la rettifica della detrazione dell’IVA.</p>
<p>L’IVA relativa a beni e servizi, non ancora ceduti o non ancora utilizzati durante il precedente regime semplificato/ordinario, va restituita in unica soluzione, senza attendere l’effettivo utilizzo degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.</p>
<h3>Dicitura regime forfettario 2019 su fattura</h3>
<p>Ecco cosa dovrai scrivere sulla fattura in base al nuovo regime forfettario:</p>
<p>“Operazione in regime forfetario effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018”.</p>
<p>“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014”</p>
<p>“Imposta di bollo assolta sull’originale (o con addebito su F24) nel caso in cui la fattura superi l’importo di €77,47”</p>
<h3>Mi conviene passare al Regime Forfettario?</h3>
<p>È importante considerare l’effettiva convenienza economica a passare al regime forfettario, la quale non si esaurisce solo nel mero calcolo dell’IRPEF e delle altre imposte sostituite dall’imposta unica al 5% o al 15%.</p>
<p>Infatti vi sono alcune attività che non hanno costi di gestione o hanno costi operativi ridottissimi, che si sposano perfettamente con questo regime.</p>
<p>Al contrario, altre attività, come quelle dei commercianti, difficilmente saranno avvantaggiate da questo regime, per via degli elevati costi di acquisto delle merci da rivendere, rispetto al forfait che portano in deduzione, e per via dell’IVA relativa che, in regime forfettario, sarebbe indetraibile.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;obbligo di fattura elettronica riguarda tutte le partite iva ad esclusione di chi rientra nel regime dei minimi e nel regime forfettario</title>
		<link>https://www.notiziariofinanziario.com/lobbligo-fattura-elettronica-riguarda-tutte-le-partite-iva-ad-esclusione-rientra-nel-regime-dei-minimi-nel-regime-forfettario/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 11:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[esclusione]]></category>
		<category><![CDATA[fattura elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Minimi]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo]]></category>
		<category><![CDATA[partite IVA]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
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					<description><![CDATA[L’obbligo della fattura elettronica sembra esserci “cascato” in testa all’improvviso. In realtà la strada verso la fatturazione elettronica anche tra privati (finora&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’obbligo della fattura elettronica sembra esserci “cascato” in testa all’improvviso. In realtà la strada verso la fatturazione elettronica anche tra privati (finora lo era solo verso la PA) è iniziata nel 2015 su base volontaria, ma era già chiaro che il percorso avrebbe portato ad un’adozione più generale in tempi brevi, cosa che è accaduta puntualmente con la legge di bilancio della fine del 2017. Purtroppo, come spesso accade in questo Paese, ci si attrezza il più delle volte solo quando le scadenze incombono, soprattutto quando i cambiamenti sono percepiti come un ulteriore gravame.</p>
<p>Proviamo qui a schematizzare la questione dal punto di vista dei freelance (non per chi si configura invece come azienda individuale con iscrizione alla camera di commercio), per potersi fare un’idea in merito, organizzarsi per tempo e prendere più serenamente le proprie decisioni.</p>
<h2>Da quando l’obbligo della fattura elettronica?</h2>
<p>Dal 1 gennaio 2019 diventerà obbligatorio emettere in forma elettronica le fatture verso tutti i clienti, fino ad ora lo era solo per le PA. Non ci saranno proroghe. La data è stata ribadita nell’ultimo documento di bilancio depositato alle Camere il 31/10/18. Probabilmente ci sarà una fase di assestamento di circa sei mesi, infatti nel DEF è già previsto che verranno ridotte (non cancellate) per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.</p>
<h2>Quali fatture devono essere elettroniche?</h2>
<p>Tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. Quindi l’obbligo non vale per le fatture da e verso l’estero, ma su base volontaria si possono inviare in questa modalità anche queste ultime, con regole lievemente diverse. Ciò vale per tutti i tipi di clienti:</p>
<ul>
<li>Sia operazioni B2B, cioè Business to Business</li>
<li>Sia operazioni B2C, cioè Business to Consumer</li>
</ul>
<h2>Chi ha obbligo di emettere fattura elettronica?</h2>
<p>Facciamo prima a dire chi ne è esonerato. Infatti il provvedimento riguarda tutti i titolari di una partita iva, ad esclusione dei soli contribuenti che rientrano nel regime dei minimi e nel regime forfettario. Tra l’altro, potrebbe ampliarsi proprio dal 1° gennaio 2019 la platea degli aderenti al regime forfettario, se sarà approvata la norma introdotta nel DEF che eleva a 65.000 euro la soglia per l’ingresso nel regime indipendentemente dall’attività esercitata, e forse proprio questa ulteriore esenzione potrebbe costituire per molti un altro stimolo in questa direzione. A prescindere anche da altre considerazioni di opportunità.</p>
<h2>Che cosa è una fattura elettronica?</h2>
<p>Una fattura è elettronica non perché viene memorizzata in un formato digitale. Per intendersi, una fattura in formato PDF mandata via mail non può essere considerata una fattura elettronica.</p>
<p>Una fattura elettronica presuppone 4 caratteristiche imprescindibili:</p>
<ul>
<li>Deve essere memorizzata in forma di file digitale secondo un linguaggio standard (il formato XML), strutturata all’interno del file secondo specifiche definite dalla normativa (<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica">provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018</a>),</li>
<li>Deve essere firmata digitalmente da chi le emette: il che in pratica equivale a incorporare nel file XML un codice digitale personale e univoco.</li>
<li>Deve essere trasmessa tramite SdI, il Servizio di Interscambio predisposto dall’Agenzia delle Entrate.</li>
<li>Deve essere conservata ai fini fiscali obbligatoriamente solo in digitale e secondo modalità standard che ne garantiscano l’integrità, l’autenticità, la non modificabilità e la reperibilità (le norme SinCRO UNI 11386:2010), quindi non si tratta semplicemente di salvare i file su pc, hard disk esterni o quant’altro.</li>
</ul>
<p>Attenzione, se la fattura viene predisposta e inviata al cliente in forma diversa da quella XML oppure con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, la fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni a carico del fornitore e con l’impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del cliente (che peraltro può anche ignorarla e non pagare, dato che non è da considerarsi emessa).</p>
<h2>Che cosa è l’SdI?</h2>
<p>Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico che funziona un po’ come un postino certificatore:</p>
<ul>
<li>verifica che la fattura contenga i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico (il “codice destinatario” oppure l’indirizzo PEC se indicati) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;</li>
<li>controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva o il codice fiscale del cliente siano esistenti;</li>
<li>in caso di esito positivo dei controlli, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, la data e l’ora di consegna del documento a chi ha trasmesso la fattura.</li>
</ul>
<p>Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha indicato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica.</p>
<h2>Il destinatario: come identificarlo?</h2>
<p>Mentre per la fattura elettronica verso la PA esiste sempre un codice alfanumerico obbligatorio che identifica in modo univoco il destinatario, per gli altri destinatari tale codice è facoltativo:</p>
<ul>
<li>il cliente può essere in possesso del codice alfanumerico perché ne ha fatto richiesta all’Agenzia (chiunque ha partita Iva può farlo ed è consigliato) e in tal caso è tenuto a comunicarlo al fornitore;</li>
<li>oppure non ce l’ha, ma possiede una PEC che può essere fornita al posto del codice;</li>
<li>oppure anche nulla: ad esempio è un privato o un forfettario non tenuto a fatturare elettronicamente. In tal caso però l’SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest’ultimo in un’apposita area di consultazione a lui riservata sul sito dell’Agenzia. Quindi, sarà importante che il fornitore consegni al cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.</li>
</ul>
<h2>I primi passi da fare</h2>
<p>Sicuramente, come prima cosa consultare il proprio commercialista, se si è seguiti nella contabilità, per farsi aiutare a valutare la propria situazione. In ogni caso è meglio informarsi prima e cercare di capire le proprie necessità, anche solo per fare tutte le domande necessarie e comprendere meglio le risposte che si riceveranno.</p>
<p>Dal punto di vista operativo, come può procedere un freelance?</p>
<ul>
<li>Può rivolgersi a un intermediario, di solito un commercialista di fiducia, che sia disposto a farsi carico di tutte le operazioni in sua vece.</li>
<li>Può fare da sé affidandosi a un servizio via web a pagamento.</li>
<li>Può fare da sé utilizzando gli strumenti messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.</li>
</ul>
<h2>Come scegliere un intermediario</h2>
<p>Qui è molto difficile dare indicazioni su ciò che ci aspetta. Gli scenari sono molteplici. Alcuni commercialisti hanno scelto di convenzionarsi con società che offrono applicativi dedicati, a volte collegati ai propri software di gestione contabile e possono fornire l’inserimento a pagamento delle fatture con sconti per quantità concordate, oppure chiedere al proprio assistito di inserire autonomamente le fatture tramite questi applicativi, offrendo convenzioni e formazione al riguardo. Ma può anche capitare il commercialista che ha scelto di non offrire ai propri clienti “piccoli” un servizio del genere.</p>
<p>Non è ancora chiaro come le varie organizzazioni che offrono ai propri iscritti servizi di tipo fiscale (ordini, CNA, Confartigianato, CAF, eccetera) vogliano affrontare anche questo tema, o non affrontarlo affatto, dato le difficoltà di ordine pratico che comporta. Alcuni hanno semplicemente scelto di offrire una convenzione con sconti a pacchetti  in commercio (quindi si ricade nel fai-da-te).</p>
<p>Affidarsi in toto a un consulente presenta comunque una criticità, legata alla tempestività con cui deve essere emessa la fattura in formato elettronico (entro il giorno solare della data di emissione) che rende difficoltosa una tale gestione.</p>
<p>Come Acta abbiamo deciso di fornire orientamento. Per i soci faremo presto uno o più workshop, disponibili anche in streaming. Per tutti i freelance daremo ampio spazio al tema.</p>
<h2>Il fai-da-te a pagamento</h2>
<p>Se si utilizza già autonomamente un software di contabilità, questo sarà sicuramente aggiornato, o aggiornabile, per comprendere anche la compilazione in formato XML a norma delle fatture. In tal caso sarà sufficiente trovare un prodotto che si occupi dell’invio e della conservazione, a volte fornito dallo stesso produttore del programma di contabilità. Bisogna verificare se è necessario dotarsi autonomamente di firma digitale o se tale servizio è compreso nel pacchetto del prodotto.</p>
<p>Se non si usa un software di contabilità, esistono diversi applicativi web sul mercato, che permettono la compilazione dei vari tipi di fattura elettronica (B2B, B2C e PA).</p>
<p>In ogni caso è importante informarsi bene su cosa comprende l’offerta proposta. A volte funzioni fondamentali come firma e conservazione vengono quantificate a parte e le pubblicità (ne saremo presto inondati, come pure di workshop sponsorizzati) non sempre sono trasparenti in proposito. In particolare bisogna leggere molto attentamente la parte contrattuale relativa alla conservazione, soprattutto riguardo alla durata e ai costi anche in caso si decida di cambiare pacchetto software, e alle garanzie che vengono date su chi risponde in caso di malfunzionamenti.</p>
<h2>Il fai-da-te gratuito</h2>
<p>Se si emettono un numero contenuto di fatture predisponendole di solito con gli usuali programmi di videoscrittura oppure su modelli prestampati di carta, la soluzione fai-da-te-gratis è probabilmente la più conveniente.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente 3 tipi di programmi per gestire le fatture elettroniche:</p>
<ul>
<li>una procedura web: la più pratica e maggiormente consolidata in quanto già in uso da due anni</li>
<li>un software scaricabile su PC, che permette quindi anche di lavorare offline, ma invio e consultazioni dovranno poi essere fatti con la procedura del punto precedente</li>
<li>un’app per tablet e smartphone, denominata Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple</li>
</ul>
<p>Per accedere a questi servizi è necessario avere le credenziali SPID oppure Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Non è necessario essere dotati di firma elettronica, l’autenticazione del file XML è fatta tramite l’applicativo dell’agenzia.</p>
<p>Con questi strumenti si può fare, inviare e conservare elettronicamente la fattura elettronica: si possono generare i file XML a norma, sigillarli e inviarli all’SdI, monitorando l’esito dei controlli e della consegna, e consultare non solo l’archivio delle fatture emesse elettronicamente ma anche quelle ricevute dai nostri fornitori che finiranno anch’esse tra i dati rilevanti ai fini iva raccolti nella nostra area personale.</p>
<p>I file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso l’SdI sono tenute a disposizione nell’area di consultazione sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio. Pertanto, se si intende archiviare una copia delle fatture sui propri dispositivi per una gestione rapida delle stesse, conviene effettuare il download di file. La propria area di consultazione infatti, non costituisce di per sé un sistema di “conservazione” delle fatture, ma solo una sorta di cassetta postale che periodicamente viene svuotata.</p>
<p>Per legge però sia chi emette sia chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronicanon è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (dal CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale). Nel sistema gratuito dell’Agenzia è compreso anche un servizio di conservazione. Ma deve essere attivato. Dal momento in cui si attiva il servizio di conservazione dell’Agenzia tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso l’SdI saranno portate automaticamente in conservazione elettronica (per 15 anni).</p>
<h2>E per finire: qualche vantaggio</h2>
<p>Per controbilanciare l’inevitabile senso di ansia che portano sempre con sé tutte le novità in campo fiscale, notiamo che, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sull’utilità di una digitalizzazione il più spinta possibile di tutti i processi, c’è anche qualche vantaggio:</p>
<ul>
<li>certezza sulla data di emissione e consegna della fattura</li>
<li>gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (a parte chi effettua commercio al minuto e attività assimilate) non saranno più obbligati a tenere i registri Iva</li>
<li>per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni: cioè gli accertamenti devono avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione</li>
<li>qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono in qualsiasi momento consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate</li>
<li>abolizione dello Spesometro</li>
<li>dichiarazione IVA e Redditi e gli F24 per i versamenti IVA periodici saranno disponibili in forma precompilata: annunciati e ancora in via di definizione</li>
</ul>
<h2>Da oggi al 1° gennaio 2019: mettete in agenda</h2>
<ul>
<li>Per i soci Acta: faremo workshop a tariffa iper-flat, territoriali e in streaming, per informare e aiutare a scegliere la soluzione migliore. Unico requisito: essere socio alla data di iscrizione al workshop. Ne daremo notizia tramite newsletter, sito e Facebook.</li>
<li>Per tutti i freelance: fate con regolarità un passaggio qui sul sito e sulla nostra pagina Facebook. Lì troverete tutti gli aggiornamenti.</li>
<li>Per decidere che fare: tenete d’occhio l’iter della Legge di Stabilità, che tra le tante cose deve definire i nuovi requisiti per aderire al regime dei minimi, che ad oggi è escluso dall’obbligo della fatturazione elettronica.</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
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			</item>
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		<title>Dal regime dei minimi al regime forfetario molti sono stati i cambiamenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 10:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[forfetario]]></category>
		<category><![CDATA[Minimi]]></category>
		<category><![CDATA[molti]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[Stati]]></category>
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					<description><![CDATA[La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.</p>
<p>Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.</p>
<p>Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.</p>
<p>E&#8217; un regime  introdotto nel 2014 e riservato alle Partite IVA che guadagnano fino a 15 mila euro lordi l’anno per i professionisti e 40 mila euro per i commercianti. Soglie che poi sono state modificate con la nuova Legge di Stabilità 2016. In paratica si tratta delle agevolazioni per le categorie</p>
<p>L&#8217;aliquota prevista dal nuovo regime dei minimi è un&#8217;imposta forfettaria pari al 15% e senza limiti di età e di permanenza, che scende per 3 anni (dal 2016 invece gli anni sono 5) al 10% per le nuove start up.</p>
<p>Inoltre, è previsto per chi accede un regime agevolato contributivo INPS, gli è consentito avere collaboratori, purché non si sostengano spese oltre i 5.000 euro lordi, esclusione dagli studi di settore, dalla tenuta contabile e possibibilità di sostenere fino al 49% del proprio reddito, per le eventuali collaboratori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con l&#8217;entrata in vigore della scorsa Legge di Stabilità, hanno preso il via numerose ed importanti novità circa i requisiti regime forfetario 2017, modificando di fatto l’articolo 9 della passata Legge Finanziaria.</p>
<p>Tale articolo, infatti, aveva previsto oltre l’introduzione del regime forfettario, anche una serie di requisiti e condizioni che limitavano molto la possibilità per i titolari di Partita IVA di accedere al regime. Tra tali condizioni, c’era la soglia dei ricavi calcolata sulla base dei coefficienti di redditività che per i professionisti era stata fissata sotto i 15000 euro e 40 mila euro per i commercianti.</p>
<p>Ora tutto questo è cambiato per effetto della precedente Legge di Stabilità, che ha previsto che dal 1° gennaio scorso, l&#8217;aumento le soglie dei ricavi fino a 30000 euro per i professionisti e + 10000 euro per tutte le medie e piccole imprese, per cui se per i commercianti prima il limite era di 40mila ora diventa 50mila euro.</p>
<p>Oltre a questa novità, che facilita e amplia la platea dei beneficiari, è stata prevista un’altra novità, ossia, la possibilità che dipendenti e pensionati di accedere al regime forfettario nel caso in cui svolgano un’attività in proprio, a patto però che il loro reddito non superi la soglia dei 30 mila euro.</p>
<p>Riguardo invece le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni).</p>
<p>In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.</p>
<p>il nuovo decreto Fisco 2017 ha bocciato la proposta di far rimanere nel regime dei minimi chi supera di poco il tetto dei compensi dei 15 mila euro. Secondo quanto richiesto, i professionisti aderenti al regime forfettario, che prevede il regime dei minimi per compensi entro i 15 mila euro, se avessero oltrepassato per due anni non consecutivi nel quinquennio la soglia prevista, avrebbero potuto applicare l’imposta sostitutiva al 27% solo sull’ammontare del reddito sopra la soglia limite. Ma questa proposta di aiuto fiscale, transitorio, non è stata approvata, per cui chi aderisce al regime forfettario e oltrepasserà anche solo di un euro il tetto dei compensi stabilito per la propria attività dovrà necessariamente passare alla (decisamente più pesante) tassazione ordinaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Regime forfettario requisiti 2017: Le persone fisiche che intraprendono l&#8217;esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di  presumere il possesso dei requisiti.</p>
<p>Possono accedere al regime agevolato forfetariose nell&#8217;anno precedente:</p>
<p>1) Non hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti presenti nell&#8217;allegato Legge si Stabilità, ossia, diversi a seconda del Codice Ateco dell&#8217;attività esercitata.</p>
<p>2) Non hanno sostenuto spese sopra ai 5.000 euro lordi di lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori anche se assunti a progetto ivi comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro.</p>
<p>3) Se il costo lordo degli ammortamento beni strumentali alla chiusura dell&#8217;esercizio non supera 20.000 euro. Nel calcolo di tale limite vanno inseriti:</p>
<p>·       I beni in locazione finanziaria, ossia, il costo pagato dal concedente;</p>
<p>·       Per i beni di locazione, noleggio comodato entro i limiti determinato ai sensi dell&#8217;articolo 9 del TUIR.</p>
<p>·       Beni promiscui detenuti dall&#8217;impresa, arte o professione e per uso personale e familiare, i quali concorrono per il 50%.</p>
<p>·       Non rientrano nel calcolo i beni il cui costo unitario non è superiore al limite fissato ai sensi dagli articoli 54 comma 2 e 102 comma 5 del TUIR.</p>
<p>·       Beni immobili acquisiti o utilizzati per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa, arte o professione.</p>
<p>B) Limiti Ricavi e compensi per l&#8217;accesso al regime agevolato:</p>
<p>1) ai fini di individuazione del limite dei ricavi e compensi, non rientrano quelli derivanti dall&#8217;adeguamento agli studi di settore.</p>
<p>2) Nel caso di esercizio di sue attività con due differenti codici ATECO, il limite dei ricavi viene determinato sull&#8217;attività che ha generato più ricavi e compensi.</p>
<p>3) I limiti ricavi sono tra 15.000 euro e 40 mila euro mentre il compenso è fino a 15.000 euro lordi. Tale limite, è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016 per professionisti la soglia ricavi sale a 30mila euro e per le medie e piccole imprese a +10mila euro.</p>
<p>C) Sono esclusi dal regime forfetario:</p>
<ul>
<li>Le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o regimi forfetari per la determinazione del reddito.</li>
<li>I soggetti non residenti, fatta eccezione di chi risiede in uno stato membro dell&#8217;unione Europea che assicuri uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito.</li>
<li>I soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.</li>
<li>Gli autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Regime forfetario 2017 IVA e fattura: I contribuenti ai fini di accesso al regime forfetario, devono rientrare nei seguenti requisiti e condizioni in merito all&#8217;imposta sul valore aggiunto:</p>
<ul>
<li>Non devono esercitare la rivalsa IVA per le operazioni nazionali.</li>
<li>Applicano alle cessione di beni intracomunitarie l&#8217;articolo 41 comma 2 bis del decreto legge 30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427.</li>
<li>Applicano agli acquisiti di beni intracomunitarie l&#8217;articolo 38 comma 5 del DL  30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427.</li>
<li>Applicano alla prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi articoli 7-ter e seguenti del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972.</li>
<li>Applicano alle importazioni, esportazioni e alle operazioni assimilate le disposizioni le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972, fermo restando l&#8217;impossibilità di avvalersi della possibilità di acquistare senza IVA.</li>
</ul>
<p>Per dette operazioni, i contribuenti non hanno diritto alla detrazione IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.</p>
<p>I contribuenti nel regime forfetario salvo quanto sopra disposto, sono esonerati dal versamento dell&#8217;IVA e da tutti gli altri obblighi sull&#8217;imposta valore aggiunto ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. Per le operazioni per quali invece risultano debitori IVA, va emessa la fattura o integrazione con l&#8217;indicazione della relativa aliquota, oltre al versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quella di effettuazione delle operazioni.</p>
<p>Il passaggio dal regime ordinario al forfetario o viceversa, parte rispettivamente dall&#8217;ultimo di anno di applicazione dell&#8217;ordinario e dal primo anno di applicazione delle regole ordinarie.</p>
<p>Il calcolo per la determinazione della base imponibile per i contribuenti nel regime forfetario si effettua applicando l&#8217;ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO assegnato all&#8217;attività.</p>
<p>I ricavi e compensi relativi al reddito nel regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d&#8217;acconto da parte del sostituto di imposta, a tal fine i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostituiva. Le eventuali perdite avute dal contribuente nell&#8217;anno precedente, possono essere calcolate in diminuzione del reddito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tassazione forfetari 2017 al 15% e riduzione al 5% per 5 anni:</p>
<p>Tassazione forfettari 2017 al 15 e al 5%: Al reddito imponibile dei contribuenti nel regime forfetario si applica un&#8217;imposta sostitutiva sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e IRAP pari al 15%.</p>
<p>Nel caso di imprese familiari, l&#8217;imposta sostitutiva è calcolata sul reddito lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari dell&#8217;impresa, ovvero, se non fiscalmente a carico qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sugli stessi collaboratori, si calcola dal reddito determinato nella stessa modalità del presente comma. L&#8217;eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo, applicando le regole IRPEF.</p>
<p>Riduzione di un terzo aliquota sostitutiva start up: Al fine di favorire le nuove imprese per il primo anno e per i successivi 4 anni, il reddito così determinato, è ridotto di un terzo, ossia, al 5% per 5 anni, a condizione che:</p>
<p>1) il contribuente non abbia esercitato nei 5 anni precedenti all&#8217;inizio dell&#8217;attività attività di impresa, arte o professione.</p>
<p>2) L&#8217;attività non sia la mera prosecuzione di un&#8217;attività precedentemente svolta, a meno che non rientri nella pratica obbligatoria ai fini dell&#8217;esercizio di arti o professioni.</p>
<p>3) nel caso in cui l&#8217;attività venga proseguita da un altro soggetto svolta in precedenza, l&#8217;ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell&#8217;anno precedente non sia oltre i limiti fissati per l&#8217;accesso al regime forfetario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agevolazioni fiscali e esonero obblighi:</p>
<p>Esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma obbligo della dichiarazione dei redditi, in oltre non sono tenuti a operare ritenute alla fonte ma nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del precettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta oltre che indicare l&#8217;ammontare dei redditi. Esonerati dall&#8217;applicazione degli studi di settore e dei parametri ma hanno l&#8217;obbligo di utilizzare i modelli approvati dall&#8217;Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all&#8217;attività svolta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Regime forfettario contributi INPS 2017:</p>
<p>Regime forfetario contributi INPS: i contribuenti nel regime forfettario che svolgono attività di impresa hanno la possibilità di accedere al regime dei contributi INPS al 35% purché inviino specifica comunicazione all&#8217;Istituto entro il 28 febbraio 2017.</p>
<p>La comunicazione per ottenere la riduzione dei contributi INPS per le partite IVA nel regime forfettario come abbiamo detto sopra, va presentata dal contribuente forfettario ogni anno entro il 28 febbraio, al fine di certificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di accesso al regime agevolato dei contributi.</p>
<p>Tale comunicazione, può essere quindi presentata all&#8217;INPS per via telematica mediante la compilazione e poi l’invio dell’apposito modulo presente nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”.</p>
<p>Regime forfettario contributi INPS agevolati 2017 a chi spetta?</p>
<p><em>Possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35%</em> i titolari di partita IVA nel regime forfettario che:</p>
<ul>
<li>svolgono attività d’impresa;</li>
<li>devono iscriversi obbligatoriamente alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.</li>
</ul>
<p><em>Non possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35%</em> i contribuenti nel regime forfettario che:</p>
<ul>
<li>svolgono attività professionali non soggette all&#8217;iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale;</li>
<li>hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ricordiamo inoltre che per le comunicazioni presentate oltre il termine, le agevolazioni contributive partono dal successivo anno.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Le start-up innovative godono di un regime agevolato per quanto riguarda la composizione della crisi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 11:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[godono]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[riguarda]]></category>
		<category><![CDATA[start-up innovative]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Legislatore ha, infatti, introdotto un regime di favore non soltanto per la costituzione e le successive fasi della “vita”&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Legislatore ha, infatti, introdotto un regime di favore non soltanto per la costituzione e le successive fasi della “vita” della start-up innovativa, ma anche per la gestione dell’eventuale crisi economica, considerando il profilo altamente rischioso degli investimenti in attività innovative.</p>
<p>Al fine di ridurre i tempi di soluzione della crisi d’impresa, l’art. 31, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0), convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che “la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste al Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3”. Le start-up innovative, pertanto, non sono soggette alle “classiche” procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, bensì è previsto il loro assoggettamento, in via esclusiva, ai procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, che la sopra citata Legge n. 3/2012 riservava – prima dell’estensione di tale disciplina alle start-up innovative, agli imprenditori agricoli ed alle associazioni professionali – unicamente agli imprenditori che esercitano attività commerciali. In particolare, questi ultimi devono dimostrare di: i) aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; ii) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall&#8217;inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; iii) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00.</p>
<p>La scelta di sottrarre tali imprese alle procedure concorsuali persegue un duplice obiettivo: da un lato, diminuire i tempi della liquidazione giudiziale delle start-up in crisi, prevedendo un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare, fondato sulla mera separazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali; dall’altro lato, evitare che l’imprenditore innovativo si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo.</p>
<p>L’oggetto sociale delle start-up innovative – ovvero lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico – costituisce il motivo essenziale di tale deroga, che opera esclusivamente in presenza della qualifica di start-up innovativa (che, come noto, si acquisisce tramite l’iscrizione nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese) e solo per un periodo temporale determinato, ossia i primi quattro anni di attività dell’impresa a partire dalla data di costituzione ed a condizione che in tale periodo l’impresa mantenga i requisiti di start-up innovativa previsti dall’art. 25, comma 2, del Decreto Crescita 2.0. Tale deroga al diritto fallimentare non trova, invece, applicazione per le PMI innovative, introdotte nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3 (c.d. Investment Compact), il quale ha esteso alle PMI innovative l’applicazione di tutta una serie di deroghe e trattamenti di favore previsti per le start-up innovative, ma non, ad esempio, l’applicazione della deroga al diritto fallimentare oggetto di questo contributo.</p>
<p>Entrando brevemente nel merito della procedura, la gestione della crisi di una start-up innovativa coincide con il c.d. procedimento di composizione della crisi da sovra-indebitamento[1] e di liquidazione del patrimonio. La proposta di accordo si deposita presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore e deve contenere l’elenco dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’attestazione della fattibilità del piano rilasciata dall’organismo di composizione della crisi (iscritto in apposito Registro presso il Ministero della Giustizia) e l’ulteriore documentazione menzionata all’art. 9 della Legge n. 3/2012. Il decreto di apertura della procedura determina il blocco delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi, impedisce l’iscrizione di ipoteche giudiziali e volontarie ed in genere l’acquisizione da parte di creditori di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.</p>
<p>La procedura, dalla durata di sei mesi, permette infatti al debitore, con l’assistenza dell’organismo di composizione della crisi e sotto la vigilanza del Tribunale competente, di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale verrà omologato dal Tribunale in caso di approvazione da parte di un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i crediti  dei quali la proposta preveda l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta. In caso di raggiungimento della predetta percentuale, l’accordo diviene obbligatorio per tutti i creditori, anche dissenzienti, aventi titolo anteriore all’apertura della procedura.</p>
<p>A differenza della procedura di concordato preventivo, i creditori con titolo o causa posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano relativo all’accordo omologato. Se dopo l’omologazione viene dichiarato il fallimento, l’accordo si risolve e gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare, mentre i crediti derivanti dai finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili nella procedura fallimentare.</p>
<p>La conversione della procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento in procedura di liquidazione del patrimonio può aver luogo, su istanza del debitore o di uno dei creditori, nelle seguenti ipotesi: i) in caso di annullamento dell’accordo omologato; ii) in caso di risoluzione per inadempimento dell’accordo imputabile al debitore; iii) qualora il debitore non esegua integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; iv) in caso di revoca dell’accordo omologato qualora risulti che il debitore abbia compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p>
<p>La domanda di liquidazione si deposita presso il Tribunale competente, con allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi. La vendita dei beni viene effettuata da un liquidatore che utilizza il ricavato per soddisfare i creditori che hanno presentato domanda di partecipazione alla liquidazione. A tal riguardo, si evidenzia che la start-up innovativa, così come tutti gli altri soggetti che usufruiscono di questa particolare procedura, deve mettere a disposizione, al fine di soddisfare i creditori, tutti i propri beni, inclusi quelli che sopraggiungano nei quattro anni successivi all’apertura della procedura. Sono esclusi dalla liquidazione: i) i crediti impignorabili exart. 545 c.p.c.; ii) i crediti aventi natura alimentare e di mantenimento, stipendi, salari, pensioni e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti, definiti dal Giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia; e iii) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, nonché i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti.</p>
<p>La procedura è regolata da disposizioni che, anche nella loro formulazione letterale, sembrano ispirate a quelle vigenti in materia di fallimento, in quanto anch’essa fondata sulla liquidazione del patrimonio, condotta da un organo della procedura che amministra i beni, e su una fase di accertamento delle passività. È assente, tuttavia, un rinvio espresso alla normativa fallimentare per quanto non disciplinato nella Legge n. 3/2012 e, di conseguenza, spetta al Giudice, di volta in volta, valutare l’applicabilità o meno in via analogica dei corrispondenti istituti della legge fallimentare.</p>
<p>Infine, si noti che, a differenza del fallimento, lo stato passivo e il programma di liquidazione non sono oggetto di approvazione né da parte dei creditori, né da parte del Giudice. La legge non disciplina le modalità di chiusura della procedura, ma si ritiene che il procedimento non possa essere dichiarato concluso finché non siano liquidati tutti i beni.</p>
<p>Premessa tale breve esposizione “procedurale”, si evidenzia come i dati ad oggi reperiti testimoniano il successo della formula “start-up innovativa”, in quanto alla data del 21 novembre 2016 risultano iscritte ben 6.606 in tutto il territorio nazionale, delle quali solamente qualche decina  si trova attualmente in liquidazione. Le start-up innovative che hanno avviato il procedimento di composizione della crisi da sovra-indebitamento non sono invece censite presso le Camere di Commercio e, pertanto, non è possibile stimare il loro numero. L’esiguo numero di procedure di liquidazione che risulta dai dati pubblici in nostro possesso sembrerebbe, però, confermare i buoni risultati raggiunti dal procedimento di composizione della crisi ed i relativi vantaggi.</p>
<p>Si evidenzia, inoltre, come l’art. 14-terdecies della Legge n. 3/2012 abbia previsto a favore dei soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali &#8211; e dunque anche a favore degli imprenditori “innovativi” &#8211; l’ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti al termine della procedura di liquidazione (c.d. “esdebitazione” o “fresh start”), ad eccezione delle procedure in cui la proposta omologata preveda soltanto una moratoria o una dilazione.</p>
<p>In particolare, il Giudice concede il beneficio dell’esdebitazione al debitore, previa istanza da depositarsi entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, in caso di sussistenza di precise condizioni di “meritevolezza”. Per converso, l’esdebitazione del debitore è esclusa: i) quando il sovra-indebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali e reddituali; oppure ii) quando il debitore, nei cinque anni precedenti all’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.</p>
<p>Nonostante l’entrata in vigore della predetta disciplina in materia di composizione della crisi da sovra-indebitamento sia relativamente recente, nelle nostre aule parlamentari è già in corso l’iter di esame e di approvazione del progetto di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza elaborato dalla c.d. Commissione Rordorf, la quale ha previsto criteri direttivi per il riordino e per la semplificazione delle procedure di sovra-indebitamento di cui alla Legge n. 3/2012. Nello specifico, le proposte di riforma sono volte, tra l’altro, a: i) individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure di sovra-indebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia; ii) disciplinare soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione in soluzioni liquidatorie; iii) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, salvo l’obbligo di pagamento del debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità; iv) precludere l’accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, o che ne abbiano beneficiato per due volte, ovvero nei casi di frode accertata; v) e, in particolare, ammettere all’esdebitazione anche altre persone giuridiche (ulteriori rispetto a quelle che già possono usufruire di tale beneficio, come le start-up innovative), su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario inadempimento del piano o dell’accordo.</p>
<p>Con l’estensione alle start-up innovative delle procedure di esdebitazione e di composizione della crisi da sovra-indebitamento ed alla luce delle sopra citate proposte di riforma elaborate dalla Commissione Rordorf, ritengo che il Legislatore italiano abbia avviato un percorso di “responsabilizzazione” (anche) dell’imprenditore innovativo e stia proseguendo in tal senso. Obiettivo delle procedure sopra esaminate è, infatti, evitare, innanzitutto, il “fallimento” (sia in senso lato sia in senso strettamente giuridico) del progetto dell’imprenditore innovativo e permettere a quest’ultimo il c.d. fresh start, ossia il risanamento e la “rinascita professionale” senza alcun pregiudizio causato dal precedente insuccesso. Per tali ragioni, anche nel progetto di riforma Rordorf riveste un ruolo di primaria importanza la previsione di modalità che consentano l’emersione tempestiva della crisi d’impresa, al fine sia di limitare le perdite patrimoniali sia di permettere un eventuale ed effettivo risanamento aziendale.</p>
<p>Come visto, il progetto di riforma prevede, infatti, l’estensione delle procedure di esdebitazione e di composizione della crisi anche alle persone giuridiche ulteriori rispetto alle start-up innovative (soggetti a cui, ad oggi, sono applicabili solamente le “classiche” procedure concorsuali) al fine di agevolare l’accordo tra debitore e creditori nell’interesse di entrambe le “parti”. Il successo della procedura di composizione della crisi per le start-up innovative ha sicuramente contribuito a tale proposta di riforma, contenente anche misure premiali per l’imprenditore in crisi che ricorra tempestivamente alla predetta procedura e ne favorisca l’esito positivo. Al tempo stesso, ritengo che il Legislatore dovrà contestualmente prevedere precise condizioni per l’accesso del debitore a tali procedure e mantenere un controllo “giudiziario” o, in ogni caso, una vigilanza da parte di specifici organismi di composizione della crisi sull’intero procedimento, al fine di evitare situazioni di abuso del diritto come, in passato, si erano verificate per il concordato preventivo “in bianco”. L’auspicio è che il progetto di riforma non interrompa, ma, al contrario, disciplini ed agevoli sempre più quel processo di “privatizzazione” della crisi d’impresa a cui stiamo ormai assistendo da diversi anni, da non intendersi, però, come integrale attribuzione ai privati della gestione della fase di insolvenza e contestuale esclusione di qualsiasi intervento dell’autorità giudiziaria. La crisi d’impresa abbraccia, infatti, una pluralità di interessi, sia pubblici che privati, e, pertanto, ritengo che l’intervento dell’autorità giudiziaria (o di un organismo terzo) debba permanere al fine di garantire l’idoneità dell’accordo proposto dal debitore (a maggior ragione se società di capitali) a soddisfare le ragioni dei creditori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Altalex</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>SIM: modifica al regime transitorio della riserva di conservazione del capitale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 12:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilanza]]></category>
		<category><![CDATA[CAPITALE]]></category>
		<category><![CDATA[conservazione]]></category>
		<category><![CDATA[modifica]]></category>
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		<category><![CDATA[riserva]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
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					<description><![CDATA[1. Premessa Con la presente Comunicazione si modifica la disciplina attuativa della direttiva UE 36/2013 (CRD IV) in materia di&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>1. Premessa</p>
<p>Con la presente Comunicazione si modifica la disciplina attuativa della direttiva UE 36/2013 (CRD IV) in materia di riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer &#8211; CCB) applicabile alle SIM autorizzate alla negoziazione per conto proprio e alla sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia. Tale disciplina è contenuta nella Comunicazione del 31.3.2014 (1), che deve intendersi integrata e parzialmente sostituita dalla presente Comunicazione, secondo quanto previsto al paragrafo 2.</p>
<p>La modifica risponde all’esigenza di mantenere la normativa del CCB applicabile alle SIM allineata a quella delle banche, la cui disciplina in materia di riserva di conservazione del capitale è stata oggetto di un intervento analogo.</p>
<p>2. Modifiche alla disciplina di riserva di conservazione del capitale</p>
<p>In sede di attuazione della direttiva CRD IV, con la Comunicazione citata in Premessa era stato previsto che: i) la riserva di conservazione del capitale si applicasse in misura piena, utilizzando un coefficiente pari al 2,5%, a livello consolidato, ai gruppi di SIM e, a livello individuale, alle SIM non appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM; ii) le altre SIM soggette al CCB applicassero a livello individuale un coefficiente di riserva di conservazione del capitale pari a: 0,625% per il 2014, il 2015 e il 2016; 1,25% per il 2017; 1,875% per il 2018; 2,5% dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Con la presente Comunicazione si modifica la precedente disciplina, prevedendo che le SIM autorizzate alla negoziazione per conto proprio e alla sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia, sia a livello individuale sia a livello consolidato, sono tenute ad applicare un coefficiente minimo di riserva di conservazione del capitale (CCB) pari a:</p>
<ul>
<li>&#8211;  1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;</li>
<li>&#8211;  1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;</li>
<li>&#8211;  2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.
<p>La presente modifica incide esclusivamente sull’ammontare minimo della riserva di conservazione del capitale (CCB); le altre regole per la determinazione del CCB restano invariate. Pertanto, le SIM non utilizzano capitale primario di classe 1 (CET1), detenuto per soddisfare il requisito di riserva di conservazione del capitale, per rispettare i requisiti di fondi propri previsti dall’articolo 92 CRR (primo pilastro) e quelli, superiori al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesti dall’autorità di vigilanza in sede di interventi correttivi (secondo pilastro) (2).</p>
<p>Resta inoltre fermo, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione del 31.3.2014, l’esercizio della discrezionalità nazionale prevista dalla CRD IV (art. 129) che consente di esonerare le SIM di medio-piccola dimensione dall’applicazione della riserva di conservazione del capitale (CCB).</li>
</ul>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>3. Entrata in vigore</p>
<p>La presente modifica normativa entra in vigore il 1° gennaio 2017. Per il periodo di tempo dalla sua pubblicazione sino al 31 dicembre 2016 continuerà ad applicarsi la previgente disciplina.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
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		<title>E&#8217; ormai a regime la fusione tra Dorma e Kaba</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 10:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Dorma]]></category>
		<category><![CDATA[Fusione]]></category>
		<category><![CDATA[Kaba]]></category>
		<category><![CDATA[ormai]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;operazione che ha portato alla costituzione di un gigante mondiale nel settore del controllo accessi e della sicurezza attivo in&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;operazione che ha portato alla costituzione di un gigante mondiale nel settore del controllo accessi e della sicurezza attivo in più di 130 Paesi con circa 16 mila dipendenti.</p>
<p>Il Gruppo dorma+kaba (dorma+kaba Holding AG) è oggi tra le prime 3 realtà del mercato a livello internazionale e grazie alla combinazioni di due linee di offerta complementari sta già crescendo rapidamente e punta a conquistare la leadership nelle soluzioni di accesso sicure, innovative e intelligenti.</p>
<p>Da inizio luglio le due organizzazioni si sono fuse e ora il nuovo Gruppo può proporsi come unico fornitore per una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi relativi a porte e accessi sicuri a edifici e stanze. Inoltre, l&#8217;integrazione delle due aziende sta consentendo di accelerare gli investimenti in innovazione e qualità che già distinguevano le sue società prima dell&#8217;integrazione.</p>
<p>Con il Gruppo dorma+kaba nasce anche una nuova brand identity, che sarà implementata nel corso dei prossimi mesi. Il nuovo brand – spiega una nota della società &#8211; “mette in evidenza i valori e la mission di dorma+kaba: lavorare con coraggio, curiosità offrendo sempre alte prestazioni per fornire il meglio ai propri clienti e partner, favorendo quindi la nascita di partnership di lunga durata basate sulla fiducia della società”.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Le collaborazioni rese in regime di partita IVA dopo i decreti attuativi del Jobs Act</title>
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		<dc:creator><![CDATA[FTA avvocati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 16:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[attuativi]]></category>
		<category><![CDATA[COLLABORAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[decreti]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs Act]]></category>
		<category><![CDATA[partita Iva]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[rese]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, sono stati abrogati gli articoli&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, sono stati abrogati gli</p>
<p>articoli da 61 a 69 del d.lgs. n. 276/2003 (c.d. riforma Biagi) relativi alla disciplina delle collaborazioni a</p>
<p>progetto e di quelle rese in regime di partita IVA.</p>
<p>In particolare, con riferimento alle collaborazioni rese in regime di partita IVA, il Jobs Act ha abolito i</p>
<p>requisiti introdotti dalla legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) per la genuinità delle collaborazioni a partita</p>
<p>IVA, che stabiliva la conversione, dapprima in collaborazioni a progetto e, se il progetto mancava, in</p>
<p>rapporti di lavoro subordinato delle prestazioni lavorative rese da persone titolari di partita IVA solo al</p>
<p>ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti:</p>
<p>· collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a otto mesi per due</p>
<p>anni consecutivi;</p>
<p>· corrispettivo derivante dalla collaborazione e, pur se fatturato a soggetti diversi, riconducibile al</p>
<p>medesimo centro di imputazione di interessi, superiore all’80% dei corrispettivi annui</p>
<p>complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi;</p>
<p>· assegnazione del collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del</p>
<p>committente.</p>
<p>Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, le prestazioni delle false partite IVA potranno</p>
<p>essere ricondotte nell’alveo della subordinazione in presenza delle prove tradizionali attestanti:</p>
<p>· la mancanza di autonomia;</p>
<p>· l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore;</p>
<p>· l’utilizzo dei mezzi di lavoro del datore;</p>
<p>· l’inserimento stabile all’interno del processo produttivo;</p>
<p>· la continuità della prestazione;</p>
<p>· la determinazione delle modalità della prestazione da parte del committente;</p>
<p>· la personalità della prestazione.</p>
<p>Infine il d.lgs. n. 81/2015 ha introdotto una sanatoria per le collaborazioni autonome in regime di partita</p>
<p>IVA di dubbia genuinità con scadenza successiva al 1° gennaio 2016, a condizione che:</p>
<p>· i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano in sede protetta un accordo conciliativo</p>
<p>finalizzato a definire eventuali controversie di natura economica inerenti al pregresso rapporto di</p>
<p>lavoro ed alla relativa qualificazione;</p>
<p>· i datori di lavoro si impegnino a non recedere dai rapporti di lavoro neo-instaurati, se non per giusta</p>
<p>causa o giustificato motivo oggettivo, nei dodici mesi successivi alle assunzioni.</p>
<p>Il vantaggio della stabilizzazione consisterebbe nel fatto che con l’assunzione a tempo indeterminato</p>
<p>verrebbero ad estinguersi tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’eventuale erronea</p>
<p>qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito degli accessi ispettivi effettuati</p>
<p>in data antecedente all’assunzione stessa.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>In caso di licenziamento illegittimo vige un doppio regime giuridico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 20:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[caso]]></category>
		<category><![CDATA[DOPPIO]]></category>
		<category><![CDATA[giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[illegittimo]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[vige]]></category>
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					<description><![CDATA[La tutela reale attenuata rimane, nella “formula Fornero” per tutti gli assunti prima del 7 marzo 2015, per il caso di “insussistenza&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La tutela reale attenuata rimane, nella “formula Fornero” per tutti gli assunti prima del 7 marzo 2015, per il caso di “insussistenza del fatto”. Per gli assunti successivamente a tale data, invece, la tutela reale attenuata rimane solo per il caso di “insussistenza del fatto materiale”. Detto diverso regime restringe ulteriormente il campo della reintegra, per i nuovi assunti, avendo inteso il legislatore del Jobs Act superare per sempre la dicotomia tra “fatto materiale” e “fatto giuridico”; dicotomia che aveva consentito ad alcuni giudici del lavoro di applicare la reintegra in quanto il fatto contestato era stato ritenuto materialmente sussistente, ma non di tale gravità da giustificare il licenziamento (e in tal senso “giuridicamente insussistente”).</p>
<p>Sul punto, appare in realtà difficile stabilire se la novella introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23) assuma il limitato significato di normare ex novo e restrittivamente la materia per i nuovi assunti, o piuttosto possa essere invocata anche quale interpretazione autentica (per tutti?) della formulazione normativa di cui alla Legge Fornero. Non sfugge al lettore l&#8217;importanza fondamentale del punto precedente: dirimendo lo stesso nel primo senso, rimarrebbe confermato il potere/dovere del giudice del lavoro di valutare ai fini della reintegra, per i vecchi assunti, l&#8217;insussistenza del fatto giuridico (ovvero l&#8217;esistenza del fatto contestato nella sua gravità); al contrario, propendendo per il significato di interpretazione autentica, si finirebbe inevitabilmente per escludere la tutela reale (sia per i vecchi sia per i nuovi assunti) in caso di acclarata sussistenza del fatto contestato, in sé considerato.</p>
<p>Tale dubbio ci ha assalito anche quando, con l&#8217;ottimismo della volontà, avevamo sostenuto (immediatamente dopo l&#8217;emanazione del D. Lgs. 23/2015) che il giudice non avrebbe potuto mai esimersi dal valutare, a fini di tutela reale, l&#8217;elemento psicologico del comportamento avente rilevanza disciplinare.</p>
<p>Sul punto sono intervenute due fondamentali sentenze della Cassazione: la n. 20540/2015 e la n. 20545/2015, le quali, nei passaggi relativi agli ambiti di applicazione della tutela reintegratoria, sembrano rilevanti anche per la futura interpretazione dell’articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e dell’espressione “insussistenza del fatto materiale contestato”, ivi riportata.</p>
<p>La prima sentenza (n.20540) ha chiarito testualmente: «quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva. In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, quarto comma, St. lav.». Si può concludere perciò che un fatto materiale, se non illecito è «inesistente». Alla stessa conclusione giunge la Cassazione, anche se in modo più sfumato, per la non propozionalità della sanzione rispetto all’infrazione. Il precipitato dinamico di tale pronuncia può essere dirompente: l’irrilevanza giuridica del fatto, per non illiceità o per scarsa importanza dello stesso, «equivale alla sua insussistenza materiale», con diritto alla reintegrazione ex art. 18 sia per l&#8217;ambito di applicazione della legge Fornero, sia per quello previsto dal decreto tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015).</p>
<p>Nella seconda sentenza (n. 20545/2015) la Cassazione doveva giudicare in ultima istanza di un licenziamento intimato da una azienda telefonica nei confronti di un dipendente con riferimento ad una fattispecie normata dal CCNL di settore, che prevede il licenziamento per fatti arrecanti all’azienda “grave nocumento morale o materiale”. La Corte di Cassazione, in tale seconda pronuncia, nel rilevare che la Corte di appello di Roma non aveva proceduto ad un accertamento dei fatti costituenti il “grave nocumento morale o materiale”, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ed ha precisato che “tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare in questione onde l’accertamento della sua mancanza determina quella insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, prevista dall’articolo 18, legge 300 del 1970, mod. dall’articolo 1, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92, quale elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro. Questo elemento deve infatti considerarsi esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto sia realizzata soltanto in parte”.</p>
<p>Queste affermazioni della Cassazione ci confortano nel sostenere l&#8217;urgenza, a livello di politica contrattuale di settore, di pervenire a una tipizzazione delle fattispecie disciplinari. Occorre in tal senso declinare ulteriormente il principio già contenuto nel CCNL ABI (nuovo articolato sottoscritto il 16 aprile scorso, art. 41) che definisce i provvedimenti disciplinari “applicabili in relazione alla gravità&#8230;”.</p>
<p>Tale punto è di importanza fondamentale, in quanto il suo presidio garantirebbe una tenuta complessiva ed omogenea delle residue tutele reali sia per i vecchi sia per i nuovi assunti.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Regime agevolato per le assegnazioni degli immobili ai soci</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 09:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazioni]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ddl prevede un’imposta sostitutiva (di Ires e Irap) del 10% o del 8,5% sulla plusvalenza realizzata, a seconda che&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ddl prevede un’imposta sostitutiva (di Ires e Irap) del 10% o del 8,5% sulla plusvalenza realizzata, a seconda che la società sia o meno di comodo. Non possono essere oggetto di assegnazione agevolata gli immobili strumentali utilizzati direttamente dalla società mentre è irrilevante la classificazione contabile e quindi se l’immobile è collocato tra i beni merce o le immobilizzazioni. In questo contesto occorre capire come le nuove regole si intrecciano con le situazioni che caratterizzano le società che hanno rivalutato gli immobili fruendo delle disposizioni del Dl 185/2008. Tali rivalutazioni sono state parecchio diffuse grazie al basso costo (3% o 1,5%), ma non sono stati rari i casi in cui la scelta si è poi dimostrata un boomerang. La combinazione negativa, infatti, del blocco o della dismissione dell’attività commerciale per via dell’effetto crisi con i valori fiscali elevati attribuiti agli immobili, ha fatto sì che spesso proprio queste società sono diventate di comodo e per questo saranno tra le più interessate a valutare la convenienza del regime speciale.</p>
<p>Un primo aspetto è quello che attiene alle modalità di determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione sostituiva. Dato che la rivalutazione del 2008 ha avuto decorrenza ai fini degli ammortamenti nel 2013, nel corso del periodo 2009/2012 le società hanno contabilizzato ammortamenti a valenza solo civilistica. Nella determinazione della plus da assegnazione tassabile, quindi, occorrerà tenere conto che nel costo fiscale dell’immobile vanno comprese anche le quote di ammortamento stanziate a bilancio ma non dedotte. Il plusvalore tassabile, quindi, si differenzierà (al ribasso) rispetto a quello contabile.<br />
Una seconda questione riguarda la determinazione dell’imposta sostitutiva. Il valore di assegnazione dell’immobile nell’ambito della disposizione agevolata può essere determinato su “base catastale” o sul valore normale. Nella pratica, mettendo a confronto il valore fiscale rivalutato dell’immobile con quello forfettario sulla base delle rendite, è probabile che si determinerà una base imponibile negativa con un valore di assegnazione inferiore a quello di carico fiscale. La domanda è: in questo caso è possibile accedere all’agevolazione visto che non si paga alcuna imposta sostitutiva? Sul punto si registrano due orientamenti delle Entrate di segno contrario. Nella circolare 112/1999 era stato affermato che senza il pagamento dell’imposta sostitutiva l’agevolazione non poteva essere riconosciuta. Nella circolare 40/E/2002 l’orientamento era stato rivisto in senso contrario e quindi con un via libera all’agevolazione anche in assenza di una plusvalenza tassabile. È da ritenere che oggi resti valido quest’ultimo orientamento ma, ove si tornasse alla tesi del 1999, la soluzione potrebbe essere quella di sganciarsi dal valore catastale per orientarsi a quello di mercato al fine di reperire una minima base imponibile, magari avvalendosi di una perizia.<br />
Infine c’è il tema che attiene agli effetti dell’assegnazione sulle riserve accese in occasioni della precedente rivalutazione non affrancata. L’utilizzo di tali riserve (oggi in sospensione d’imposta) nell’assegnazione comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% che si somma quindi a quella prevista sulla plusvalenza. In questo caso è impedito il riconoscimento a decurtazione della sostitutiva pagata a suo tempo dalla società per il riconoscimento fiscale “interno” della rivalutazione, come, invece, avverrebbe nell’ambito di un’assegnazione effettuata applicando le regole ordinarie. Dato questo scenario è quindi possibile che le società che hanno rivalutato gli immobili nel 2008 affrancando il saldo attivo possano procedere all’assegnazione nel 2016 senza ulteriori costi riguardo alla propria fiscalità diretta.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Sanzioni ridotte per chi aderisce al regime di adempimento collaborativo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 09:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[adempimento]]></category>
		<category><![CDATA[aderisce]]></category>
		<category><![CDATA[collaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
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		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Sanzioni ridotte alla metà, irrogabili in misura non superiore al minimo edittale e riscossione sospesa fino a quando il relativo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sanzioni ridotte alla metà, irrogabili in misura non superiore al minimo edittale e riscossione sospesa fino a quando il relativo accertamento non diviene definitivo; interpelli con procedura abbreviata e nessuna necessità di garanzie per ottenere il rimborso di imposte, questi i benefici riconosciuti alle società che aderiranno al regime di adempimento collaborativo (Cooperative compliance) di cui al titolo III del decreto legislativo recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente».</p>
<p>Il dlgs n. 128/2015, conosciuto soprattutto per aver riscritto la disciplina dell’abuso del diritto e del raddoppio dei termini di accertamento, delinea anche il nuovo istituto cosiddetto della Cooperative compliance i cui dettagli operativi saranno disciplinati da provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Tale istituto prevede da un lato l’impegno del contribuente a fornire volontariamente, o a richiesta, informazioni complete e tempestive sulle transazioni che presentano maggiori rischi fiscali; dall’altro l’impegno dell’Agenzia delle entrate a rispondere all’esigenza del contribuente di avere una tempestiva, equilibrata e definitiva risoluzione delle controversie, ciò secondo logiche di consapevolezza commerciale, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e reattività. L’adesione al regime di adempimento collaborativo è su base volontaria ed è subordinato al possesso, da parte del contribuente, di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. In particolare nella relazione tecnica al dlgs 128/2015 è chiarito che per rischio fiscale deve intendersi «il rischio suscettibile di produrre danni patrimoniali o reputazionali, con particolare riferimento a ( ) violazioni dirette della normativa tributaria o ( ) [a casi di] incertezza normativa». Nel rischio fiscale «ricadono a pieno titolo ( ) tutte le operazioni che potrebbero configurare abuso del diritto».</p>
<p>L’Agenzia delle entrate, sia in sede di ammissione al regime sia successivamente, sarà tenuta a operare una valutazione del sistema di controllo adottato dai contribuenti ed eventualmente a proporre azioni correttive. Tale regime dovrebbe introdurre un’innovazione nel rapporto tributario, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva tra contribuenti e amministrazione finanziaria, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione dei rischi fiscali prima della presentazione della dichiarazione.</p>
<p>In fase di prima applicazione, l’adesione alla Cooperative compliance è riservata alle società che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiori a 10 miliardi di euro nonché alle società che avevano aderito al progetto pilota di adempimento collaborativo del giugno 2013. Nel tempo tuttavia questo regime sarà man mano esteso anche alle società con volume di affari o di ricavi non inferiori a 100 milioni di euro.</p>
<p>Da tale regime (nonostante la ristretta platea a cui è destinato – inizialmente al regime di adempimento collaborativo potranno aderire solo 45 imprese cfr. ItaliaOggi del 2/10/2015) tuttavia trarranno beneficio anche gli altri contribuenti i quali potranno conoscere le fattispecie che l’Agenzia delle entrate ritiene essere espressione di una pianificazione fiscale aggressiva. Infatti tra i doveri dell’amministrazione previsti dalla normativa in commento vi è quella di pubblicare online periodicamente «l’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva» (art. 5, comma 1 lett. b dlgs 128/2015).</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Società finanziarie: regime transitorio fino al 12 Maggio 2016</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 08:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[società finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[transitorio]]></category>
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					<description><![CDATA[Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali contenute nell’art. 10 del decreto legislativo n. 141 del 13&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali contenute nell’art. 10 del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, come successivamente modificato e integrato, si forniscono di seguito chiarimenti per l’esatta individuazione della tempistica prevista dalla normativa per l’iscrizione al nuovo albo di cui all’art. 106 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 (di seguito “albo unico”).</p>
<p>Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 TUB e nell’elenco speciale di cui all&#8217;articolo 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 141/2010 (1) nonché le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), possono continuare a operare fino al 12 maggio 2016. Le società che hanno presentato istanza nei termini sotto indicati potranno continuare ad operare in pendenza del procedimento amministrativo (relativo all’istanza di autorizzazione) avviato ai sensi della Legge 241/90 e delle disposizioni attuative.</p>
<ol>
<li>A decorrere dall’11 luglio 2015 ed entro l’11 ottobre 2015, gli intermediari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 TUB inclusi nella vigilanza consolidata bancaria (2) e gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma presentano istanza di autorizzazione ai fini dell&#8217;iscrizione all’albo unico. Gli stessi termini si applicano ai soggetti che svolgono i servizi di cassa e di pagamento (servicing) in operazioni di cartolarizzazione, previsti dall’art. 2 commi 3, 6 e 6-bis della Legge n. 130/1999.</li>
<li>Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), presentano istanza di autorizzazione ai fini dell&#8217;iscrizione alla sezione separata dell&#8217;albo unico.</li>
<li>Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, gli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all&#8217;articolo 106 TUB e non inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo unico.
<p>Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di</li>
</ol>
<p>autorizzazione deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie che non abbiano presentato istanza entro il termine stabilito eliminano le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell’albo unico. In mancanza, decade l’autorizzazione di cui all’art. 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.</p>
</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
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		<title>Banche, rinnovato il contratto del credito cooperativo. Aumenti medi a regime da 170 euro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 17:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Aumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativo]]></category>
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					<description><![CDATA[È stata firmata questa notte dalla Fabi e dalle altre organizzazioni indacali e da Federcasse, dopo 14 mesi di serrate&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È stata firmata questa notte dalla Fabi e dalle altre organizzazioni indacali e da Federcasse, dopo 14 mesi di serrate e complesse trattative, l&#8217;ipotesi d&#8217;accordo sul rinnovo del Contratto Nazionale degli oltre 36mila lavoratori delle Banche di Credito Cooperativo (BCC).</p>
<p>«Quello appena raggiunto», hanno commentato il segretario nazionale della Fabi Luca Bertinotti e il Coordinatore Fabi delle Bcc Werner Pedoth, «è un accordo che salvaguarda i principi del movimento cooperativo, puntando sul welfare, sulla nuova occupazione stabile, sulla contrattazione regionale e su ammortizzatori sociali adeguati, e ricerca tutele reali per i lavoratori, sia a livello economico sia normativo».</p>
<p>L&#8217;accordo prevede un aumento salariale medio a regime di 170 euro, importo che sarà versato a scaglioni da giugno 2013 fino a giugno 2014 nella busta paga dei lavoratori, con conguagli sul 2012, da effettuarsi nei primi mesi del 2013. L&#8217;aumento avverrà senza alcuna compensazione a carico dei lavoratori.<br />
Nasce il Fondo per la nuova occupazione. A gestirlo sarà un ente bilaterale partecipato da rappresentanti delle banche e dei sindacati. Le finalità del Fondo sono la stabilizzazione dei precari, che nel sistema costituiscono circa il 10% della forza lavoro, e il mantenimento dei livelli occupazionali soprattutto nelle banche maggiormente colpite dalla crisi.</p>
<p>Nell&#8217;accordo le organizzazioni sindacali hanno ottenuto dalla controparte un forte impegno a contribuire a questo strumento: i dirigenti lo finanzieranno con lo 0,125% del loro salario fisso e lo 0,375% di quello incentivante/ variabile e dovranno dare un contributo anche i consiglieri dôamministrazione. Mentre la contribuzione a carico dei lavoratori sarà praticamente a costo zero: il vecchio contributo per il Fondo di Sostegno al reddito sarà infatti traslato su questa nuova voce senza costi aggiuntivi.</p>
<p>Il premio di risultato è stato uno degli argomenti più dibattuti nella trattativa e che ha registrato le più aspre contrapposizioni tra le parti. Alcune Federazioni volevano infatti che la voce delle perdite sui crediti incidesse pesantemente sul criterio di calcolo del premio.</p>
<p>Alla fine, grazie alla dura contrapposizione della Fabi, è stato stabilito che le perdite sui crediti incideranno solo del 30% sul calcolo finale del premio relativo al 2011, ancora non liquidato da 12 Federazioni, mentre inciderà del 40% e del 50%, rispettivamente sui premi relativi ai bilanci del 2012 e del 2013.</p>
<p>È stato dunque scongiurato il pericolo che le sofferenze incidessero del 100% sul calcolo finale dei premi, determinando così una pesante decurtazione degli importi. Così come chiesto nella piattaforma contrattuale, è stato notevolmente potenziato il sistema di welfare aziendale.</p>
<p>I contributi aziendali sulla Cassa mutua nazionale aumenteranno dello 0,12%, mentre quelli a carico dei lavoratori solo dello 0,04% su base annua.</p>
<p>Inoltre è stata ulteriormente attenuata una disparità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti: a coloro che sono entrati in banca dopo il 31/12/2000, sarà versato sul Fondo pensioni nazionale un contributo aziendale dello 0,10% annuo. Previsti infine un&#8217;integrazione al 100% delle coperture salariali sulla maternità a rischio e l&#8217;aumento del periodo di comporto per patologie invalidanti.</p>
<p>Come ulteriore novità si introduce il pagamento del lavoro straordinario per i quadri direttivi di primo e secondo livello, in via sperimentale dal primo gennaio 2013. L&#8217;accordo prevede anche il rafforzamento degli strumenti per gestire le ricadute occupazionali di aziende in crisi. Vengono così introdotte una serie di misure utili a questo fine, come ad esempio la solidarietà espansiva.</p>
<p>La contrattazione di secondo livello non si tocca. L&#8217;accordo ha anche evitato che diverse materie demandate alla contrattazione regionale venissero demandate a quella nazionale, con evidenti svantaggi per i lavoratori. È stata così istituita una commissione tecnica bilaterale che si occuperà di regolare le normative contrattuali alla legge vigente, ma sui licenziamenti l&#8217;impianto contrattuale rimane al momento invariato.</p>]]></content:encoded>
					
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