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	<title>Valida - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
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	<description>Notizie Myposte bper home banking trn bonifico carta di credito findomestic carta aura www.bper.it banca mps app unicredit non funziona</description>
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	<title>Valida - Notiziario Finanziario - Notizie Banche Italiane Assicurazioni</title>
	
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		<title>Cos&#8217;è IOTA? la più valida cryptovaluta alternativa a Bitcoin</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 12:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Valida]]></category>
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					<description><![CDATA[I vantaggi di Iota: parla Stefano Della Valle, Iota Evangelist Network Stefano Della Valle ha studiato informatica a Milano. La&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>I vantaggi di Iota: parla Stefano Della Valle, Iota Evangelist Network</h2>
<p>Stefano Della Valle ha studiato informatica a Milano. La sua prima esperienza di lavoro è stata presso i laboratori di ricerca e sviluppo dalla ST Microelectronics. Successivamente è entrato in Cedborsa dove ha collaborato allo sviluppo al primo mercato automatico di trading italiano. Nella sua lunga carriera, ha ricoperto ruoli tecnici chiave per British Telecom, Responsabile per l’offerta di servizi in Dell e CTO per un operatore TLC locale dove ha realizzato una Metropolitan Area Network nel distretto industriale vicino a Milano. Ha poi lavorato come responsabile vendite della divisione italiana di Vidyo, società IT con sede nel New Jersey, È attualmente VP Vendite e Marketing per una delle società del Gruppo ITWAY specializzata in IOT e progetti innovativi. Stefano anche membro dell’IEN e sta supportando diversi progetti focalizzati sul DLT e tecnologia crypto. Per chi volesse approfondire gli steps e la carriera del nostro esperto, potete trovare tutto sul suo profilo Linkedin.</p>
<p>Cosa rappresenta IEN, e qual è il tuo ruolo al suo interno?</p>
<div></div>
<p>“IEN è l’acronimo di IOTA Evangelist Network. È una associazione senza scopo di lucro che raggruppa persone di tutto il mondo che hanno approfondito le caratteristiche di IOTA, hanno deciso di usarla nel loro lavoro e di condividere nelle loro cerchie relazionali le molteplici novità che questa piattaforma crypto offre per il business e in particolare per i progetti IoT. Io sono entrato in IEN da circa 3 mesi, dopo più di un anno di studio di IOTA.</p>
<p>Sono un divulgatore come tutti gli altri e in più faccio parte del sottogruppo di selezionatori che valuta le richieste di adesione. Uno dei miei compiti, che svolgo con molto piacere, è organizzare eventi pubblici o privati dove poter approfondire come IOTA possa portare benefici a industrie grandi e piccole, portando anche esempi provenienti dalle attività degli altri membri internazionali di IEN”. Inoltre è strettamente collegata alla Fondazione IOTA, infatti è in IEN anche Wilfried Pimenta de Miranda, membro della Fondazione IOTA e responsabile del business development.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veniamo ad una domanda un po’ più tecnica: immagino tu sia d’accordo con me che nel prossimo futuro, parlando di Distribuited Ledger Tecnology (DLT), ci sia spazio sia per la blockchain di bitcoin sia per il Tangle di IOTA, che abbiamo imparato a conoscere con i precedenti due articoli. Ma fra tutte le differenze tra le due tecnologie, a tuo avviso qual è quella più importante? Quella che forse ti ha spinto ad essere un vero e proprio “evangelista di IOTA”, piuttosto che un massimalista bitcoin?</p>
<div></div>
<p>Rispondo in due tempi. Prima vediamo quali sono i limiti che io (ma ormai anche i massimalisti di bitcoin) vedo nella blockchain. Il problema principale è che il blocco è una risorsa scarsa. Viene creato ogni n minuti (e per vari motivi questo intervallo non si più ridurre più di tanto) e pertanto gli utenti che vogliono eseguire una transazione sono in competizione per usare questa risorsa (che non può contenere infinite transazioni).</p>
<p>Ciò comporta che se la blockchain venisse usata per supportare servizi che richiedono la creazione di molte transazioni, alcuni utenti disposti a spendere di più verrebbero gestiti prima di altri. Questo non è un modello operativo adatto a supportare la maggior parte dei servizi oggi basati su sistemi centralizzati che vengono invece dimensionati per soddisfare tutti gli utenti allo stesso modo. Pensare quindi di spostare servizi tradizionali su sistemi distribuiti con questo limite è un po’ utopico.</p>
<p>Passando a IOTA, il nuovo sistema, che può essere approfondito a questa pagina specifica <a href="https://www.iota.org/get-started/what-is-iota"> presenta ovviamente ancora margini per possibili ottimizzazioni e migliorie, come ogni sistema tecnologico. Ma il punto di forza che io vedo più rilevante è la possibilità di gestire il proprio nodo ed essere quindi parte attiva della rete.</p>
<p>Il costo che ne deriva è minimo, ma permette di ottenere importanti vantaggi: a fronte di costi certi (il costo per gestire i miei nodi), ottengo prestazioni definite dalla capacità elaborativa dei nodi stessi e affidabilità certa (basta avere un paio di nodi in siti distanti e il sistema diventa più che affidabile).</p>
<p>Si tratta di caratteristiche che, unite all’assenza di fee, permettono lo spostamento di un servizio su questa piattaforma con minimi sforzi e ottenendo come minimo dei risparmi significativi. Ad esempio, si riduce il rischio di attacco hacker ai server e si può limitare l’impegno, normalmente elevato, necessario per proteggere un sistema centralizzato.</p>
<p>Abbiamo capito un po’ meglio i vantaggi di questa nuovo tipo di DLT, e, nel corso della prossima puntata, in nostro esperto Stefano Della Valle ci farà un esempio pratico di applicazione di IoT utilizzando proprio IOTA ed il suo Tangle.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>La polizza firmata da un falso rappresentante è comunque valida</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 08:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[comunque]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[firmata]]></category>
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		<category><![CDATA[rappresentante]]></category>
		<category><![CDATA[Valida]]></category>
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					<description><![CDATA[Un contratto di assicurazione concluso da un falso rappresentante della società assicurata può essere ritenuto comunque valido se il falso&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un contratto di assicurazione concluso da un falso rappresentante della società assicurata può essere ritenuto comunque valido se il falso rappresentato ha indotto il terzo, senza colpa, a credere nella validità della sottoscrizione dell’accordo e della polizza.</p>
<p>Lo ha stabilito il tribunale di Padova in una sentenza depositata il 18 settembre 2014.<br />
La posizione del terzo<br />
La vicenda giudiziaria riguardava la pretesa da parte di una compagnia di assicurazione di vedere pagati i premi assicurativi scaduti e dovuti in base ad alcune polizze contratte da una società cliente. Quest’ultima negava ogni obbligo pecuniario in base alla circostanza che le polizze in questione erano state sottoscritte da una persona che non aveva i poteri di rappresentanza e quindi non poteva impegnare la società sul piano contrattuale.<br />
La questione è dunque risolta dal tribunale con l’applicazione dell’importante principio di diritto noto come affidamento del terzo, invocabile nell’ipotesi in cui il soggetto falsamente rappresentato abbia colpevolmente indotto l’altra parte a credere nella validità della sottoscrizione.<br />
In applicazione di questo principio quindi, il contratto formalmente non valido tra le parti potrà comunque impegnare il falso rappresentato se costui abbia in qualche modo indotto l’altra parte in buona fede a credere che il sottoscrittore avesse effettivamente i poteri per concludere l’accordo.<br />
Nel caso specifico, l’istruttoria svolta in corso di giudizio aveva permesso di accertare che i contratti erano stati sottoscritti dal responsabile dell’amministrazione della società assicurata (tra l’altro figlia del legale rappresentante) e che questa persona con il proprio comportamento attivo e decisionale «aveva ingenerato il convincimento di essere titolare dei poteri per firmare in nome e per contro della società».<br />
Il principio dell’affidamento del terzo in buona fede, o noto come «dell’apparenza del diritto», è ispirato all’articolo 1398 del Codice civile ed è uno strumento di tutela degli scambi commerciali che vuole privilegiare chi senza colpa abbia confidato su una situazione di fatto poi risultata errata, secondo il ragionamento che «tra la posizione del terzo, che ha fatto affidamento su di una situazione di apparenza, e quella di chi ha creato le condizioni affinché apparisse all’esterno la legittimazione del <em>falsus procurator</em>, si ritiene equo tutelare la prima, a condizione che sia in concreto riscontrabile un comportamento doloso o colposo dell’autore della situazione di apparenza».<br />
Il falso rappresentante<br />
Nel caso trattato dal tribunale di Padova, quindi, il comportamento attivo del <em>falsus procurator </em>veniva esercitato in un contesto organizzativo e palese tale da indurre a credere il rappresentante della compagnia di assicurazione (l’agente) che il primo avesse in concreto i poteri per impegnare l’azienda ed assumerne l’obbligazione di pagamento.<br />
Sotto il profilo, quindi, dell’obbligazione pecuniaria assunta dal falso rappresentante, dunque, il tribunale conclude per l’efficacia vincolante estesa anche verso il rappresentato apparente, il quale risponde con colpa per l’operato del <em>falsus procurator </em>avendolo messo in condizione di apparire ciò che in realtà non era.<br />
Il giudice estensore della decisione ritiene dunque, nel condannare l’assicurato al versamento dei premi non corrisposti, che «affinché gli atti del <em>falsus procurator</em>siano validi è necessario, quale elemento imprescindibile, la buona fede del terzo. Questa, infatti, si può ravvisare in due casi:<br />
il terzo crede che il rappresentante apparente sia il rappresentante effettivo;<br />
c’é un comportamento colposo del rappresentato che faccia credere al terzo che il potere di rappresentanza sia effettivamente e validamente conferito al falsus procurator.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>BANCO POPOLARE: IN QUESTI GIORNI HA LANCIATO FAMILY WEEK, UNA PROPOSITION DI OFFERTA DI FINANZIAMENTI SU MISURA VALIDA PER 3 SETTIMANE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 09:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[FAMILY WEEK]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Family Week nelle filiali del gruppo Banco Popolare: una proposition di offerta per presentare molteplici soluzioni di finanziamento erogate da Agos&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Family Week nelle filiali del gruppo <strong>Banco Popolare</strong>: una proposition di offerta per presentare molteplici soluzioni di finanziamento erogate da Agos Ducato, dedicando attenzione ed ascoltando le esigenze del cliente.</p>
<p><strong>Family Week è stata lanciata il 27 ottobre ed è valida per 3 settimane.</strong></p>
<p>Se il cliente ha progetti da realizzare o ha necessità di nuova liquidità, nell’ambito della Family Week si possono studiare soluzioni di finanziamento più adatte, anche attraverso delle simulazioni che aiuteranno a comprendere, in modo chiaro, come è meglio pianificare un finanziamento.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Valida l’ingiunzione della banca anche se porta interessi usurari</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Deborah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 09:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Anche]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[ingiunzione]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[usurari]]></category>
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					<description><![CDATA[Non serve a nulla opporsi contro il decreto ingiuntivo notificato dalla banca al cliente moroso, limitandosi a contestare il calcolo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non serve a nulla opporsi contro il decreto ingiuntivo notificato dalla banca al cliente moroso, limitandosi a contestare il calcolo di interessi usurari. Infatti, in tali casi, l’ingiunzione resta pienamente valida ed il giudice, all’esito di una perizia affidata a un consulente, si limiterà solo a calcolare la somma dovuta dal debitore al netto degli interessi illeciti.</p>
<p>A infrangere ogni speranza di quanti hanno maturato un debito con la propria banca è una sentenza della Cassazione pubblicata ieri [1].</p>
<p>Secondo il ragionamento della Suprema Corte, se il correntista si accorge che l’Istituto di Credito gli ha chiesto – nel decreto ingiuntivo – interessi ultralegali, fa bene a proporre opposizione. Tuttavia, non si illuda che, così facendo, possa azzerare (o meglio, annullare) ogni pretesa della banca. Al contrario, in tale ipotesi, si aprirà un normale giudizio, nel corso del quale il giudice nominerà un consulente tecnico, proprio col compito di accertare il tasso praticato dal creditore e scorporare le somme non dovute.</p>
<p>L’opera del consulente, infatti, in questi casi, consente di detrarre la differenza fra interessi legali e ultralegali.</p>
<p>Al correntista “in rosso” non resta dunque che pagare il “buco”, anche se ridimensionato nell’ammontare.</p>
<p>[1] Cass. Sent. N. 22924/13 del 9.10.2013.</p>]]></content:encoded>
					
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