Il Tar sospende il provvedimento dell’Oam nei confronti di Kradios e rinvia ad Aprile

N. 00261/2017 REG.PROV.CAU.

N. 13846/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13846 del 2016, proposto da:

 

Soc Kradios Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Montemurro, Mario Anzisi, con domicilio eletto presso Studio Legale Perrotta-Casagrande in Roma, via della Giuliana, 32;

 

contro

OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori, in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo N. 101;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della delibera/provvedimento sanzionatorio emessa dall’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) il 27.10.16, con la quale è stata irrogata alla ricorrente la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 17.11.16.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare, avuto riguardo anche alla peculiare imminenza e natura dei profili di periculum in mora;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:

a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

 

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