N. 00261/2017 REG.PROV.CAU.
N. 13846/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13846 del 2016, proposto da:
Soc Kradios Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Montemurro, Mario Anzisi, con domicilio eletto presso Studio Legale Perrotta-Casagrande in Roma, via della Giuliana, 32;
contro
OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori, in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo N. 101;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera/provvedimento sanzionatorio emessa dall’organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) il 27.10.16, con la quale è stata irrogata alla ricorrente la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 17.11.16.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare, avuto riguardo anche alla peculiare imminenza e natura dei profili di periculum in mora;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Francesco Arzillo | Leonardo Pasanisi | |
IL SEGRETARIO