Contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale
Il difficile governo in banca uic

Articolo del

1. Premessa. Sono stati chiesti chiarimenti alla Banca D’Italia circa le modalità di rilevazione, in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza, delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai sensi:

  • dell’articolo 25 del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, tenuto conto della possibilità per la Banca d’Italia di stabilire un arco temporale in cui le contribuzioni sono dovute e del fatto che in tale circostanza, per ogni anno di riferimento, le contribuzioni sono dovute solo nel caso in cui sussista un obbligo contributivo nei confronti del Fondo di risoluzione unico;
  • della Comunicazione della Banca d’Italia del 27 dicembre u.s., che ha richiamato due annualità di contribuzione addizionali per il 2016, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

    2. Quadro normativo. L’art. 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto l’obbligo di versamento, da parte delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie, di contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale qualora i contributi ordinari e straordinari già versati non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese relativi alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione. La misura delle contribuzioni addizionali è determinata dalla Banca d’Italia, entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Per il solo anno 2016, il limite complessivo è incrementato di due volte l’importo annuale dei contributi determinati in conformità all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio del 19 dicembre 2014.

    Successivamente, l’art. 25 del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, non ancora convertito, ha chiarito il perimetro delle obbligazioni, costi, oneri e spese che possono essere coperti dal Fondo di risoluzione nazionale, che comprende anche eventuali modifiche del programma di risoluzione, e le modalità consentite per il richiamo delle contribuzioni addizionali. Viene in particolare precisato che:

  • –  “La Banca d’Italia può determinare l’importo delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale […] non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e può stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca d’Italia comunica annualmente l’importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo”;
  • –  “Per ogni anno del periodo […] l’importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno”.

    La relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione del decreto legge n. 237 specifica ulteriormente il momento in cui sorge l’obbligo contributivo per la banca. Viene in particolare precisato che “Nell’arco temporale entro cui le banche sono tenute al versamento delle contribuzioni addizionali, l’importo di dette contribuzioni è ripartito di anno in anno su ciascuna banca in misura proporzionale all’ammontare delle contribuzioni annuali dovute dalla medesima banca al Fondo di risoluzione unico”, da cui consegue che “La contribuzione addizionale nell’anno di riferimento è […] dovuta solo nel caso in cui sussista un obbligo contributivo nei confronti del Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno. A tal fine assume rilievo, in particolare, la qualifica di banca alla data di riferimento individuata anno per anno dal Comitato di risoluzione unico nell’arco temporale definito dalla Banca d’Italia”.

    Infine, con Comunicazione del 27 dicembre 2016, la Banca d’Italia ha richiamato le due ulteriori annualità di contribuzione previste per il 2016 dall’art. 1, comma 848, della legge n. 208/15, facendo “riserva di indicare con un successivo provvedimento il termine e le modalità per il pagamento dei predetti contributi e, in ogni caso, di riconsiderare la decisione assunta” in relazione all’evoluzione del quadro normativo e, segnatamente, del decreto legge n. 237 non ancora convertito.

    3. Analisi dei quesiti. Gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione nazionale ricadono nella nozione di “Tributi” di cui all’interpretazione IFRIC 21 (1), che indica il momento in cui deve essere rilevata una passività per il pagamento di un tributo contabilizzato in conformità allo IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali”.

    L’IFRIC 21 chiarisce, tra l’altro, che il fatto vincolante (“obligating event”) che dà origine alla rilevazione della passività relativa al pagamento di un tributo ”è l’attività che genera il pagamento dello stesso, come definito dalla legislazione” (paragrafo 8).

    Nel caso delle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale per le quali la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 237/2016, stabilisca che siano dovute in un arco temporale pluriennale e ne comunichi annualmente l’importo, il pagamento dei contributi è dovuto dalle banche che, per ogni anno dell’arco temporale, abbiano, come precisa la relazione illustrativa al disegno di legge, “un obbligo contributivo nei confronti del Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno. A tal fine assume rilievo, in particolare, la qualifica di banca alla data di riferimento individuata anno per anno dal Comitato di risoluzione unico” (“fatto vincolante”). Pertanto, in ciascun esercizio, si configura come passività da rilevare in bilancio, ai sensi dello IAS 37 e dell’IFRIC 21, l’ammontare indicato di anno in anno nella comunicazione inviata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legge (2).

    Per quanto riguarda le due annualità di contribuzione richiamate dalla Banca d’Italia con la Comunicazione del 27 dicembre u.s., la condizione prevista dall’IFRIC 21 circa l’esistenza di un “fatto vincolante che dà origine a una passività relativa al pagamento di un tributo” è da ritenersi soddisfatta, in quanto la Comunicazione del 27 dicembre u.s. ha effetto vincolante e incondizionato. Pertanto, gli ammontare richiamati con la suddetta comunicazione vanno rilevati come passività nei bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2016. Con riferimento alla possibilità per la Banca d’Italia di riconsiderare la decisione assunta, resta fermo quanto previsto dallo IAS 10 in materia di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportano una rettifica (c.d. “adjusting events”).

    Per quanto concerne la voce di stato patrimoniale nella quale ricondurre le passività a fronte dei contributi si fa presente che, essendo forme di contribuzione assimilate a tributi, vanno segnalate dalle banche nel bilancio individuale e nel bilancio consolidato nella voce 100

    1 Sul punto si veda la comunicazione della Banca d’Italia del 19 gennaio 2016: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c262/comunicazione- 19012016-contributi-fondi-risoluzione.pdf
    2 L’IFRIC 21 chiarisce anche che:

    1. a)  “un’entità non ha un’obbligazione implicita a pagare un tributo che scaturirà dall’operare in un esercizio futuro in conseguenza del fatto che l’entità è economicamente obbligata a continuare a operare in tale esercizio futuro” (cfr. IFRIC 21, paragrafo 9); e
    2. b)  “la preparazione del bilancio secondo l’assunto di base relativo alla continuità aziendale non implica che un’entità ha un’obbligazione attuale a pagare un tributo che scaturirà dall’operare in un esercizio futuro” (cfr. IFRIC 21, paragrafo 10).
    3. “Altre passività” dello stato patrimoniale, nella quale sono rilevate, fra l’altro, le partite fiscali creditorie varie diverse da quelle rilevate nella voce 80 “Passività fiscali” (cfr. Circolare 262/2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”).

      Per le modalità di rappresentazione in conto economico dei contributi addizionali, si fa rinvio a quanto riportato nella Comunicazione della Banca d’Italia del 19 gennaio 2016 con riferimento ai contributi ordinari e straordinari al Fondo di risoluzione nazionale.

      Nella nota integrativa le banche forniscono il dettaglio dei contributi addizionali al Fondo di risoluzione nazionale (3).

      Coerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini delle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate.

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