Confidi: base imponibile IRAP con metodo retributivo

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agenzia-entrateNella risoluzione n. 5/E del 19 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ricorda il tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 13, comma 47, D.L. n. 269 del 2003, che impone ai Confidi, “comunque costituiti”, di determinare “in ogni caso” il valore della produzione netta secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997 – c.d. metodo retributivo.
Tale circostanza porta a ritenere che il legislatore abbia voluto riservare ai Confidi – seppur soggettivamente configurabili quali enti finanziari – la capacità di determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per gli enti privati non commerciali.
Tale scelta legislativa comporta che, in ordine all’individuazione della soggettività passiva dei Confidi, non può valere il riferimento a “le banche e gli altri enti e società finanziari” contenuto nell’art. 6, D.Lgs. n. 446, la cui applicazione deve comunque intendersi, in via generale, necessariamente vincolata anche al metodo di calcolo della base imponibile in esso indicato.
Per i Confidi, dunque, la sussistenza del solo requisito soggettivo non rappresenta un elemento sufficiente per poter giustificare l’applicazione (tanto in termini di determinazione della base imponibile, quanto in relazione all’individuazione dell’aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche ed altri soggetti finanziari.
Conformemente a tale ricostruzione, nei modelli di dichiarazione, i Confidi – sin dall’origine – sono stati inseriti nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, al pari delle cooperative edilizie (anch’esse soggette alle medesime e peculiari regole di calcolo della base imponibile) e non già nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli altri soggetti finanziari), pur nella consapevolezza che si trattasse di soggetti finanziari; in linea con le osservazioni svolte è anche l’attuale collocazione nel modello IRAP 2014 (rigo IC63 della Sezione V – Società in regime forfetario).
Tutto ciò – conclude l’Agenzia delle Entrate – porta a confermare che i Confidi, che determinano la base imponibile col metodo retributivo, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 446 del 1997.
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