Banche, collaborazione da autorizzare
Conti in Svizzera, l’accordo sul Fisco Addio anonimato, così le sanzioni

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Uno degli adempimenti che devono essere assolti in alcune pratiche di collaborazione volontaria riguarda il rapporto tra il contribuente italiano e l’intermediario estero.

Facciamo riferimento soprattutto al caso in cui le attività siano detenute in un Paese black list che ha siglato o che siglerà con l’Italia un accordo di collaborazione e di scambio di informazioni entro il 2 marzo. Ad oggi si tratta quasi sicuramente della Svizzera, ma il 13 febbraio è stata annunciata anche la possibilità di definizione di una procedura di scambio con il Liechtenstein.
Se le attività sono detenute in questi Paesi, è possibile escludere due aspetti penalizzanti della normativa italiana, entrambi previsti dall’articolo 12 de Dl 79/2008: si tratta del raddoppio dei termini per l’attività di accertamento e del raddoppio delle sanzioni sulle maggiori imposte accertate.
A questi vantaggi si dovrebbe accompagnare l’esclusione del raddoppio dei termini per irrogare le sanzioni relative al quadro RW del monitoraggio fiscale, ma questo aspetto non è ancora definitivo in quanto dipende dall’approvazione di un emendamento al decreto mille proroghe attualmente in discussione in Parlamento.
Le imposte
Ai fini delle imposte, la prima norma di interesse è contenuta nell’articolo 5 quater, comma 4, del decreto legge 167/90, introdotto dalla legge 186/14. Le condizioni per disapplicare il raddoppio dei termini di accertamento, che devono ricorrere congiuntamente, sono:
l’autore delle violazioni deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e deve allegare copia di tale documento, controfirmata dallo stesso intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (comma 5 quinquies, comma 4, lettera c);
nel caso in cui le attività estere vengano trasferite, successivamente alla presentazione della richiesta di collaborazione, presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dalla Ue o dallo spazio economico europeo, l’autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro 30 giorni dalla data di trasferimento delle attività, un’analoga autorizzazione al nuovo intermediario e a trasmetterne copia all’amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla data del trasferimento (articolo 5 quinquies, comma 5);
lo Stato nel quale erano o sono detenute le attività oggetto di collaborazione deve sottoscrivere un accordo per l’effettivo scambio di informazioni con l’Italia (articolo 5 quinquies, comma 7).
Il verificarsi della terza condizione consente anche di disapplicare il raddoppio delle sanzioni sulle maggiori imposte dovute per la regolarizzazione.
Le sanzioni per il quadro RW
Le sanzioni per le violazioni relative al quadro RW vengono ridotte dal 50% se ricorrono congiuntamente tre condizioni (articolo 5 quinquies, comma 4:
a) le attività vengono trasferite in Italia, nella Ue o in Paesi dello spazio economico europeo;
b) le attività sono già state trasferite in questi Paesi;
c) viene rilasciata l’autorizzazione all’intermediario estero.
È quindi fondamentale che il contribuente adotti un comportamento “trasparente” e rilasci all’intermediario non residente l’autorizzazione richiesta dalla normativa sulla disclosure. Non si tratta di un adempimento particolarmente “fastidioso” visto che tutte le informazioni relative ai conti esteri vengono già fornite al fisco italiano, allegate alla relazione di accompagnamento alla disclosure, nei 30 giorni che seguono la presentazione telematica dell’istanza.
L’autorizzazione
In pagina c’è un fac simile, che si limita alle informazioni essenziali, che può essere adottato per la redazione di questa autorizzazione. Ricordiamo che la data ultima entro la quale deve essere raccolta la firma dell’intermediario estero è quella di invio della relazioni di accompagnamento e degli allegati, visto che la norma richiede di allegare anche la copia controfirmata dall’intermediario stesso. Chi acquisisce prima il documento dovrà gestirlo in modo riservato ed utilizzarlo (allegandolo) solo quando la pratica della disclosure sarà giunta nella sua fase finale.

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