Nel contratto autonomo di garanzia non può essere opposta al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale

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Tribunale di Napoli, 10 ottobre 2013, n. 11972

Con la sentenza in commento il Tribunale di Napoli si è uniformato alla giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione in materia di contratto autonomo di garanzia. Nel caso di specie era stata promossa una opposizione a decreto ingiuntivo da parte del fideiussore nei confronti della Banca che aveva depositato e notificato ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti di una società e di due fideiussori della stessa. L’opponente (uno dei due fideiussori), nell’atto di citazione in opposizione, aveva sollevato diverse eccezioni contestando l’an e il quantum del credito vantato dall’opposta ed in particolare aveva fatto riferimento al superamento del tasso soglia relativamente agli interessi, ritenendo pertanto che gli interessi applicati dall’istituto di credito fossero usurari e che la creditrice fosse decaduta dal diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 1956 c.c.

Il Tribunale di Napoli, richiamando l’orientamento più recente e condiviso della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il fatto che venga inserita in una fideiussione una “clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” qualifica un negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto “Garantievertrag”),in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (Cass., 27.09.2011, n. 19736). La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che il contratto autonomo di garanzia abbia la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (stante l’identità tra le due prestazioni). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione ricorre l’elemento della accessorietà ed è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della prestazione principale. L’obbligazione del garante autonomo si pone quindi in  via autonoma rispetto all’obbligazione principale, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, non necessariamente sovrapponibile ad essa e non volta all’adempimento del debito principale, ma ad indennizzare un creditore insoddisfatto con il versamento di una predeterminata somma di denaro, sostitutiva della mancata prestazione del debitore.

In conseguenza di quanto sopra espresso il Tribunale di Napoli ha ritenuto che il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che ciò dipenda dalla contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il contratto stesso si voglia assicurare un risultato vietato dall’ordinamento. Nel caso di specie tuttavia la circostanza del superamento del tasso soglia veniva sollevata in maniera generica non essendo sorretta dalla produzione degli estratti conto integrali né dei decreti ministeriali di cui all’art. 2 della Legge n. 108/1996 che avrebbero consentito di provare la contrarietà all’art. 644 c.p.

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