Scrittura privata o contratto di prestito denaro tra privati ex art. 1813 e ss. c.c.
Giorno dodici del mese di marzo del duemilasedici in accordo con il presente contratto di prestito denaro tra privati redatto secondo le norme di cui agli artt. 1813 e ss. del codice civile i signori:
Tizio Cornelio, nato a Torino il 10/09/1959, residente a Genova in via Dei Benestanti nr. 3, codice fiscale TZZ CRN 59G10 G389Y, il quale dichiara di non esercitare attività di credito finanziario ex D. Lgs. nr. 385/1993 ma a titolo occasionale e NON abituale ex Sentenza Cassazione nr. 2404/2010, in seguito chiamato “Mutuante” da una parte;
Caio Aquilino, nato a Reggio Emilia il 20/11/1967, residente a Padova in via Dei Bisognosi nr. 4, codice fiscale CCC AQL 67R22 E234W, il quale dichiara che la somma incassata NON costituisce qualsivoglia tipologia di reddito ma sarà oggetto di restituzione secondo le modalità infra accordate, in seguito chiamato “Mutuatario” dall’altra parte;
di comune accordo e volontà contrattualizzano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della scrittura privata – Il Mutuante Finanzia mutuo al Mutuatario, il quale accetta la somma di euro #00000# versata in data odierna mediante: (cancellare le voci che non interessano) bonifico bancario e/o postale irrevocabile da effettuare e/o già effettuato a favore dell’Iban nr. itwx345crd38100000000065679; assegno bancario e/o postale circolare nr. 567232 emesso dall’Ufficio postale di Rimini e/o dalla Banca di Bergamo e Brescia (usare la clausola “Non Trasferibile” se il circolare supera i 3000 euro); consegna in contanti di cui si rilascia regolare quietanza (dal gennaio 2016 non è possibile utilizzare soldi in contanti per somme superiori alle 3000 euro ex norme antiriciclaggio).
Art. 2 – Obbligo di Restituzione – Incassato il denaro mutuato, il Mutuatario si obbliga a restituire lo stesso mediante #numerorate# rate mensili / bimestrali/ trimestrali / semestrali / annuali / ciascuna di euro #0000#. (eliminare le voci che non interessano)
La scadenza della prima rata avverrà il sette aprile del duemilasedici.
Art. 3 – Prestito Senza Interessi o Infruttifero – Le parti convengono che durante tutto il piano di rientro di cui al precedente articolo NON verrà applicato alcun tasso di interesse e il finanziamento sarà quindi infruttifero ovvero senza interessi.
(oppure, se sono previsti degli interessi optare per il seguente art. 3)
Art. 3 – Prestito Con Interessi o Fruttifero – Le parti convengono che il prestito sarà fruttifero durante tutto il piano di rientro di cui al precedente articolo ed in quanto tale verrà applicato un tasso di interesse annuale t.a.n. del #tasso-in-lettere# che verrè ammortizzato con un piano di ammortamento del prestito alla francese a rata costante.
(NB: attenzione a NON superare il tasso anti usura vigente pro-tempore – prendere come riferimento la voce “Mutuo Ipotecario” in fondo alla tabella indicata nel link)
Art. 4 – Modalità di Pagamento – Il Mutuatario effettuerà il rimborso secondo le cadenze stabilite mediante: bonifico bancario e/o postale a favore dell’Iban nr. itmg632hlq93700000000023401; assegno bancario e/o postale; contanti, a seguito dei quali il Mutuante rilascierà ampia e regolare quietanza, presso: il domicilio del Mutuante / il seguente indirizzo: (specificare un indirizzo o togliere voci che non interessano)
Art. 5 – Ritardo e Inadempimento Prestito Infruttifero (articolo opzionale) – In caso di ritardo nel pagamento delle rate è dovuto un tasso di mora del #tasso-in-lettere# giornaliero.
Il ritardo ininterrotto, anche parziale, che sia superiore a #inserire-giorni# giorni comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo.
(oppure, se il prestito è fruttifero scegliere il seguente art. 5)
Art. 5 – Ritardo e Inadempimento Prestito Fruttifero (articolo opzionale) – In caso di ritardo nel pagamento delle rate è dovuto un tasso di mora del #tasso-in-lettere# giornaliero da aggiungersi al tasso t.a.n. di cui all’art. 3. (NB: la somma dei due tassi, tan + tasso di mora, non deve comunque superare il tasso antiusura)
Il ritardo ininterrotto, anche parziale, che sia superiore a #inserire-giorni# giorni comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo.
Art. 6 – Prestito finalizzato (articolo opzionale) Le parti si accordano sin d’ora che il denaro prestato avrà la seguente finalità: (indicare lo scopo del finanziamento, ad esempio per acquistare un determinato bene o servizio).
L’uso della somma per finalità difformi e/o diverse da quelle predette comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto nonchè il risarcimento del danno a favore del Mutuante.
Art. 7 Estinzione in Anticipo del Prestito (articolo opzionale) – Il Mutuante concede al Mutuatario la possibilità di estinguere il prestito in anticipo sia in modo parziale che totale.
Il conteggio di calcolo estinzione anticipata del prestito avverrà secondo il metodo alla francese.
In caso di estinzione in anticipo, sia parziale che totale, è dovuta al Mutuante una penale di estinzione anticipata del #percentuale-in-lettere# da calcolarsi sull’intero debito residuo oggetto di estinzione. (NB: la penale di estinzione anticipata, ex decreto Bersani, non può essere superiore al 1,90%)
Art. 8 Spese di Registrazione del Contratto – Le spese di registrazione del presente contratto nonchè le eventuali sanzioni ed interessi in caso di ritardo della registrazione medesima sono a carico di: (indicare se a carico del mutuante, del mutuatario o di entrambi le parti al 50%).
Verona, lì 12/03/2016 – In Fede – Segue Sottoscrizione Mutuante e Mutuatario
Si allegano: – 1) Copia del documento di identità delle parti; 2) Copia codici fiscale delle parti; 3) Copia della quietanza (se il pagamento avviene in contanti).