FAC SIMILE Sodalizio Professionale extraterritoriale
Accordo confidenziale di Collaborazione con Patto mutuo di non circonvenzione e di riservatezza
Tra
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viene oggi siglato l’accordo di collaborazione con Mutuo Patto di non circonvenzione e di riservatezza.
Le Parti scriventi intendono con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di Legge, regolare la reciproca collaborazione di presentatori dei reciproci mandatari di venditori e/o compratori per la realizzazione di vendite e/o acquisto di aziende, immobili ed altre opportunità di business anche di diretto interesse di una delle Parti.
1 Premesso che:
1.1 Le Parti, nei casi in cui opereranno congiuntamente, verranno indicate nel presente
documento, con il termine “II Sodalizio Professionale”.
1.2 Le Parti opereranno congiuntamente nell’ambito delle rispettive possibilità e competenze
per attuare le iniziative che saranno presentate al Tavolo del “Sodalizio Professionale”, nel
comune e rispettivo interesse, utilizzando sinergicamente i propri mezzi e le proprie
risorse.
1.3 Le Parti sono comunque libere di esercitare la propria professione in modo totalmente
indipendente tra di loro.
1.4 Le Parti operano, in prima persona, o tramite società nei settore della consulenza e/o intermediazione immobiliare, finanziaria e/o consulenza aziendale, e/o acquisto e/o vendita di prodotti e materie prime, disponendo di relazioni qualificate con gruppi nazionali ed internazionali dei settori finanziario, immobiliare, industriale, beni mobili e della consulenza in genere.
- Si conviene che:
2.1 Le premesse di cui al punto 1 fanno parte integrante del presente sodalizio professionale e degli “addendum”.
2.2 Le Parti firmatarie di questo accordo, ammettono che ogni Parte potrebbe, direttamente od attraverso propri Contatti, venire a conoscenza di “Elementi Fondamentali” di progetti, programmi tecnici, operativi, economici, finanziari, commerciali gestionali connessi alle Operazioni in trattazione al Tavolo. E’ inteso e irrevocabilmente accettato che gli “Elementi Essenziali” ed i “Contatti” propri di ciascuna Parte sono e saranno riconosciuti dall’altra Parte come:
- esclusivi vita natural durante della Parte che li genera
- con un valore intrinseco e remunerabile
- utilizzabili, utilizzati e pubblicizzati solo previo accordo scritto con la Parte che li genera.
E’ pertanto convenuto ed irrevocabilmente accettato che in caso contrario ciascuna Parte
sarà indennizzata, se gliene derivasse un danno documentato, tramite riconoscimento di
spese, commissioni, eventuali compartecipazioni ad utili, da convenire congiuntamente
caso per caso.
2.3 Le Parti sono irrevocabilmente d’accordo ed accettano la piena responsabilità, anche sul comportamento dei loro Contatti o di qualunque terzo con cui sono in rapporti di lavoro, nel mantenere confidenziale ogni informazione legata alla/e transizione/i in trattazione, trattate o da trattare. Ciascuna Parte, pertanto s’impegna irrevocabilmente a non circonvenire o cercare di circonvenire il presente Accordo direttamente e/o attraverso o per causa di altre persone con divulgazione o sfruttamento in proprio di informazioni su transazioni in trattazione, trattate o da trattare.
2.4 Inoltre è convenuto irrevocabilmente che, in nessun caso ed in nessuna forma, i firmatari del presente accordo devono rivelare, divulgare a terzi o permettere di farlo ai propri Collaboratori informazioni confidenziali di qualunque natura di cui sono venuti a conoscenza anche casualmente, salvo diversa pattuizione scritta.
2.5 Inoltre, in caso di circonvenzione diretta od indiretta la/e Parte/i circonvenuta/e deve
essere indennizzata economicamente dalla/e Parte/i responsabile/i per un importo pari al
massimo della somma che avrebbe ricavato dalla transazione in questione. A tal
proposito le Parti accettano irrevocabilmente che il presente accordo, da loro
sottoscritto, ha, a tutti gli effetti, valore di contratto legale.
2.6 Le Parti sottoscrivono il presente Accordo in spirito di comune fiducia e nell’assoluta certezza della rispettiva equità e buonafede accettando quindi la piena responsabilità per ogni violazione che risulti documentalmente imputabile a loro azioni e/o omissioni.
2.7 Le Parti dichiarano che nessun altra Persona o Società fa parte del presente accordo.
2.8 Le Parti congiuntamente e di comune accordo convengono che le commissioni saranno distribuite fra i componenti il Sodalizio Professionale per ogni singolo Affare con specifico “Addendum”.
2.9 II presente Accordo:
– entra in vigore all’atto della sua sottoscrizione,
– non potrà subire variazioni se non previo accordo sottoscritto dalle Parti.
2.10 II presente Accordo, allo stato attuale costituisce reciproco impegno e garanzia sarà applicato a tutte le operazioni che le Parti convengono di condurre in comune, fermo restando la esclusiva e perenne “paternità”, ad ognuna delle Parti, dei reciproci Contatti che resterà vita natural durante.
2.11 In caso di divergenze nell’interpretazione o nell’applicazione del presente Accordo le Parti ricorreranno all’Arbitrato irrituale presso la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Lugano.
Tutti i dati personali sono soggetti e disciplinati secondo la legge in vigore per quel tempo.
I sottoscritti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli della presente scrittura
privata.
Il presente Patto consta di numero due pagine scritte con sistema informatico.
Letto, globalmente ed irrevocabilmente accettato e sottoscritto anche se firmato in
tempi e luoghi diversi, e comunicato per fax o per e-mail, tra le Parti.
Data e luogo
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