Dopo 18 mesi il Ddl Concorrenza tornerà in Aula per la discussione al Senato
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Il testo è giunto alla Camera ad aprile del 2015 e ha ricevuto il primo ok il 7 ottobre successivo, ma attende ancora di incassare il via libera definitivo a Montecitorio. Un parto difficile, che contiene in sé diversi articoli nel Capitolo III riservato alle Comunicazioni.

L’articolo 18 prevede l’“Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche”.

Nei contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche si prevede che:

  • le spese e gli altri oneri di recesso e trasferimento dell’utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all’Agcom;
  • le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione;
  • nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto;
  • i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l’eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

 

 

Viene inoltre istituito (articolo 19) il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, ponendo in capo al Ministero dello sviluppo economico il compito di individuare e iscrivere nel citato registro i soggetti citati.

Delegare al Ministero dello Sviluppo Economico la creazione di un apposito registro dove inserire tutti i soggetti, diversi dagli operatori Tlc, che per i loro servizi voce e dati al pubblico usino “risorse nazionali di numerazione” telefonica, rapportandosi al cliente in tutto e per tutto come gli operatori tradizionali tlc, ma senza sostenere medesimi obblighi. Un registro alternativo a quello dove sono inseriti gli operatori tradizionali, destinato quindi a raccogliere in un elenco unico tutti i soggetti che offrono servizi di trasmissione voce e dati (ad esempio WhatsApp e Viber) comunque associati ad uno specifico numero di telefono.

Si prevede l’utilizzo del Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l’utilizzo dell’identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (articolo 21).

Con riferimento ai pagamenti digitali, si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l’addebito diretto su credito telefonico, per l’acquisto di titoli d’accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli (articolo 22).

Si prevede infine (articolo 23), che sia aggiornato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere – che al momento disciplina il solo uso della numerazione telefonica fissa presente negli elenchi pubblici degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

In altre parole, si amplia la possibilità di registrarsi al Registro delle Opposizioni agli indirizzi postali contattabili via posta presenti sugli elenchi telefonici. Resta escluso l’allargamento del Registro alle numerazioni fisse e mobili non presenti in elenco.

Si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell’operatore (articolo 24).

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