Nessuna responsabilità per la finanziaria in caso di dati sbagliati
riconoscimento

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Tribunale di Bologna, 20 gennaio 2015 

É quanto affermato di recente dal Tribunale di Bologna, il quale, ancora una volta, ha confermato che nell’ambito dell’operatività di un contratto di prestito finalizzato, le clausole di inversione del rischio non possono essere considerate contrarie all’ordine pubblico.

Più in particolare, uniformandosi alla giurisprudenza intervenuta sul punto in tempi meno recenti (ex multis: Tribunale di Bologna in data 27/09/2012), il Tribunale petroniano ha precisato che in ipotesi di prestito finalizzato la finanziaria non ha alcun contatto diretto con i clienti: ragion per cui, la stessa non ha nemmeno l’obbligo di verificare tutta la documentazione inerente l’erogazione del finanziamento, né di accertare la veridicità dei dati forniti, al cui obbligo rimane tenuto il solo esercente convenzionato.

In questi termini, infatti, si é espresso il Tribunale felsineo: “E’ noto che il sistema del finanziamento al consumo, in genere e con specifico riferimento al nostro paese, presenta alcuni rischi di inganni e di erogazioni non recuperabili, per mancata corrispondenza fra i dati raccolti ed i soggetti finanziati; se non veri e propri finanziamenti a nomi inesistenti, dunque irrecuperabili. In questo contesto, la […omissis…] ha sviluppato questo tipo di clausole, che debbono ritenersi perfettamente valide ed efficaci, non contrastando con alcuna norma di ordine pubblico; come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza

Articolo tratto da

iusletter

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