I massimi pensionabili fissati prima del 2007 dalle Casse di previdenza private non sono legittimi
riconoscimento

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Respinto così il ricorso che era stato presentato in Cassazione dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali, che si era opposta alla sentenza della Corte di Appello di Torino, che nel 2012 aveva affermato il diritto di un ragioniere in pensione di vecchiaia dal 2001 “alla riliquidazione della prestazione, a decorrere dal momento della maturazione della pensione”.

La Corte di Appello di Torino aveva dunque dato ragione al ragioniere Cesare F, dichiarando “illegittima” la fissazione del massimale pensionistico che era stato deliberato dalla Cassa nel 1997, a seguito della riforma ‘Dini’ che ha introdotto il sistema contributivo.

Si legge nella sentenza.

1) “Nel regime dettato dalla legge 8.08.95 n.335 (legge di riforma del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n.509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il principio del ‘pro rata’, previsto dall’art.3, c.12, della stessa legge n.335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti”.

2) “Nel regime previdenziale dettato dalla legge 335, per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.30.06.94 n.509, ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del primo gennaio 2007 trova applicazione l’art.3,c.12., della l.n.335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del ‘pro rata’”.
La data del primo gennaio 2007 è stata fissata dalla legge 296 del 2006 che ha “inteso rendere flessibile il criterio del ‘pro rata’ ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità tra generazioni”.

3) Per i trattamenti pensionistici maturati, invece, dal primo gennaio 2007 in poi, “trova applicazione l’art.3, c.12, della l. 8.08.95 n.335 nella formulazione introdotta dall’art.1, c.763, della l. 27.12.06 n.296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, ‘avendo presente’, e non più rispettando in modo assoluto, il principio del ‘pro rata’, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”. In sostanza, per tutti i professionisti che hanno maturato la pensione dopo lo spartiacque del primo gennaio 2007, trova invece applicazione il principio del ‘pro rata’
attenuato.

4) “Il diritto al pagamento dei ratei della prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati, oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale ma in quello decennale ordinario”.

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