Per l’adesione vale la data di invio
prestazione occasionale

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La sospensione di 90 giorni per la proposizione del ricorso, a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, opera anche laddove quest’ultima istanza sia pervenuta all’agenzia delle Entrate dopo i 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo.
Così, ribaltando la pronuncia dei giudici di primo grado, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza 6891/48/15 del 10 luglio 2015 (presidente Bello, relatore Sdino), ha dichiarato tempestivo, e dunque ammissibile, il ricorso presentato da una società entro il termine più ampio di 150 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, nonostante l’istanza di adesione (spedita in busta chiusa, per posta ordinaria e senza avviso di ricevimento, entro i 60 giorni dalla notifica) fosse pervenuta all’ufficio successivamente a tale termine.
La pronuncia suscita particolare interesse poiché la disposizione normativa in materia di accertamento con adesione (articolo 6, Dlgs 218/97) si limita a stabilire che, entro il termine per il ricorso, il contribuente può presentare domanda di adesione, ma senza prevedere formalità particolari. Pertanto, l’istanza può essere presentata all’ufficio che ha emesso l’atto di accertamento a mano o anche per posta, mediante plico chiuso senza avviso di ricevimento.
Tuttavia, secondo quanto finora sostenuto dalle Entrate e da alcuni collegi di primo grado, nel caso di spedizione per posta ordinaria dell’istanza di adesione senza avviso di ricevimento, al fine di poter beneficiare della sospensione di ulteriori 90 giorni per la presentazione del ricorso varrebbe la data di arrivo all’ufficio (circolare 8/E/2002).
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che, prima dello spirare del termine dei 60 giorni dalla notifica dell’atto, spediva a mezzo posta ordinaria, senza avviso di ricevimento, l’istanza di accertamento con adesione, che veniva però ricevuta dall’ufficio dopo il sessantesimo giorno.
L’atto di accertamento veniva impugnato dinanzi alla Ctp di Napoli dalla società oltre il termine di 60 giorni, ma entro quello di 150 giorni dalla sua notifica.
Condividendo la tesi dell’ufficio che si era costituito in giudizio, la Ctp di Napoli non considerava tempestiva e, dunque, valida la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di adesione ai fini della proroga degli ulteriori 90 giorni e dichiarava inammissibile il ricorso, perché avvenuto dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica. Secondo, la tesi delle Entrate, infatti, ai fini della sospensione fa fede la data di consegna dell’istanza di adesione all’ufficio, se quest’ultima viene inviata in busta chiusa per posta ordinaria, senza avviso di ricevimento.
Contro questa decisione, poi, la società proponeva appello dinanzi alla Ctr Campania, che lo accoglieva, censurando la decisione dei giudici di primo grado.
Secondo il collegio campano, infatti, la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per un periodo di 90 giorni si verifica per il semplice fatto di spedizione tempestiva della domanda di accertamento con adesione, e che a nulla rileva la modalità con cui la stessa è stata spedita.
Pertanto, per i giudici campani è errato quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate (e dai giudici di primo grado), secondo cui il ricorso presentato entro i 150 giorni a seguito di un’istanza di adesione, spedita entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto, ma pervenuta all’ufficio successivamente a questa data, sarebbe inammissibile.

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