L’obbligo della banca di consegnare i documenti richiesti dal cliente
riconoscimento

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La sentenza del Tribunale di Padova verte sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una banca nei confronti di una società cliente, la quale aveva richiesto ed ottenuto detto decreto per vedersi consegnare dalla banca i documenti afferenti il rapporto bancario.

In particolare la cliente ha inteso ottenere il riconoscimento del diritto previsto dall’art. 119 T.U.B. (d.lgs. 385/1993) il quale, al 4° comma, stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione ha diritto di ottenere, a proprie spese (solo costi di reperimento e produzione della documentazione), entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Il Tribunale di Padova pone immediatamente l’accento sul pieno ed indiscusso diritto del cliente a ricevere la documentazione relativa al rapporto bancario e la piena soccombenza della banca “la cui condotta appare incomprensibile, posto che l’istituto di credito non ha mai sostenuto di aver smarrito la documentazione, sicchè si è in presenza di una volontaria violazione del chiaro disposto normativo da parte della banca, violazione protrattasi nella sua interezza fino a causa inoltrata”.

La banca ha omesso per lungo tempo di ottemperare alle legittime richieste della cliente e, come rilevato dal Tribunale medesimo, ha mantenuto detta condotta anche a causa inoltrata, ciò che risulta rilevante anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. il quale, al comma 3, prevede che venga sanzionato il comportamento della parte soccombente che, consapevole dell’infondatezza della sua domanda od eccezione, la propone ugualmente dando luogo ad una c.d. lite temeraria.

Ed infatti il Tribunale di Padova ha rilevato come la banca abbia addotto, nell’opporsi al decreto ingiuntivo, delle motivazioni del tutto contrastanti con la consolidata e pacifica giurisprudenza in materia, oltre ad aver disatteso, sia sul piano sostanziale che processuale, il disposto dell’art. 119 T.U.B.

Soltanto in corso di causa la banca si determinava a produrre parte dei documenti richiesti (tra l’altro oggetto di uno specifico ordine giudiziale), per cui il Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere in ordine alla parte dei documenti depositati, revocando contestualmente il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando la totale soccombenza della banca in merito al rimborso delle spese e degli onorari di difesa nei confronti della cliente.

Pertanto il Tribunale di Padova, nel condannare la banca alla consegna dei documenti residui ed alla refusione delle spese di lite, ha anche disposto, come sopra accennato, la condanna della banca al pagamento di una somma in favore della cliente per lite temeraria, specificando che la società, in mancanza di contratti, ben potrà proporre giudizio nei confronti della banca per la rideterminazione dei rapporti dare/avere secondo il saggio legale ovvero ex art. 117, comma 7, T.U.B. essendo sotto tale profilo valutabile in suo favore pure la condotta dell’istituto di credito che non dimetta gli estratti conto di cui è o comunque deve essere in possesso.

Sulla questione affrontata, si evidenzia come la pretesa alla documentazione bancaria si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto; esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.), come affermato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

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