Dal 1° luglio 2018 obbligo di fattura elettronica per tutti i soggetti passivi

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Con la Decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 aprile 2018, il Consiglio dell’Unione Europea ha accettato la richiesta dell’Italia di introdurre una deroga agli artt. 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE e l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi, fatta eccezione i soggetti Iva che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, di cui all’art. 282 della medesima Direttiva.

L’accettazione deriva dall’aver riconosciuto all’Italia la necessità, attraverso la fattura elettronica, di migliorare i controlli consentendo una lotta all’evasione più serrata. Tale accettazione dovrebbe determinare conseguentemente, dal 1° luglio 2020, la decisione di non richiedere da parte dell’Italia l’ulteriore proroga del meccanismo dello “split payment”, posto che l’introduzione estesa del Sistema di fatturazione elettronica dovrebbe risultare misura sufficiente alla lotta all’evasione.

In sintesi, la Decisione all’art. 1 autorizza l’Italia, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della Direttiva.

In deroga all’art. 232 della medesima Direttiva, l’Italia è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della Direttiva.

All’art. 4 viene previsto che, qualora l’Italia ritenesse necessaria la proroga ulteriore delle deroghe in esame, congiuntamente alla domanda di proroga dovrà presentare alla Commissione Europea una relazione che valuti la misura in cui le misure nazionali sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’Iva e della semplificazione della riscossione delle Imposte. Tale relazione dovrà valutare altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.

In ragione della Decisione in commento, dal 1° luglio 2018 di fatto viene ratificato l’obbligo della fatturazione elettronica per documentare la cessione di carburanti e per i subappaltatori negli appalti pubblici, mentre dal 1° gennaio 2019 entrerà ufficialmente a regime l’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica tra tutti i soggetti passivi Iva italiani e verso i consumatori finali (previsto dall’art. 1, comma 909, della Legge n. 205/17 (“Legge di bilancio 2018”), tranne coloro che rientrano nella franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della Direttiva.

Dal 2019 dovrebbe pertanto venir meno anche l’obbligo dello “Spesometro”.

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