Decontribuzione SUD e autodichiarazione aiuti di Stato
La decontribuzione Sud sta destando non poche preoccupazioni in questi ultimi giorni che precedono il termine di trasmissione telematica della auto dichiarazione degli aiuti di Stato per la pandemia, nei quali si va a mettere un punto in ordine agli aiuti ottenuti da inizio pandemia e fino al 30 giugno 2022, e ci si preoccupa di verificare se le soglie massime di aiuto non siano state superate. 
prestazione occasionale

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La decontribuzione Sud sta destando non poche preoccupazioni in questi ultimi giorni che precedono il termine di trasmissione telematica della auto dichiarazione degli aiuti di Stato per la pandemia, nei quali si va a mettere un punto in ordine agli aiuti ottenuti da inizio pandemia e fino al 30 giugno 2022, e ci si preoccupa di verificare se le soglie massime di aiuto non siano state superate. 

L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto che l’esonero contributivo denominato “Decontribuzione Sud”, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2029, in misura pari al: 

  • 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% per gli anni 2028 e 2029.

La percentuale di esonero è applicabile sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e delle somme non esonerabili. 

Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia e spetta con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 

Al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno per il periodo di competenza luglio 2022 – dicembre 2022, in data 8 giugno 2022 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea le caratteristiche dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi 161 e seguenti, della legge n. 178/2020, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF). 

Al riguardo, si precisa che l’esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di preservare l’occupazione delle imprese del Mezzogiorno in una prospettiva pluriennale, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2021. Tale esigenza si è ulteriormente rafforzata a causa della crisi ucraina, con riferimento ai maggiori costi strutturali che ne sono derivati nell’approvvigionamento energetico, sia nell’industria che nei servizi, e nel settore dei trasporti, per i datori di lavoro privati che hanno sede di lavoro in una delle già menzionate regioni. 

L’aiuto è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022. 

Per quanto qui di interesse, è bene evidenziare che la misura, fino al 30 giugno 2022, rientrava nella sezione 3.1 del T.F. Covid-19. 
Venendo al nocciolo della questione, tenuto conto del consistente beneficio che discende dalla decontribuzione Sud, spesso ci si ritrova ad affrontare problematiche (vere o presunte tali) relative all’avvenuto sfondamento delle soglie di aiuto previste dal Temporary Framework, con conseguente necessità di restituire gli aiuti (e come?). 

Andiamo per step, ricordando innanzitutto, facendo espresso richiamo alle istruzioni di compilazione del modello di autodichiarazione, che “ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata. In caso di superamento dei predetti massimali, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l’importo eccedente nel riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”.

ATTENZIONE: l’importo eccedente i massimali, da riportare nel predetto riquadro, deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A (a cui si applica il regime “ombrello”). Non va, invece, riportato l’importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A”

Con l’autodichiarazione, pertanto, viene di fatto monitorata solo la casistica del superamento dei limiti con riferimento agli aiuti ombrello, tutti aiuti per i quali la soglia era stabilita (per gli “altri settori”) in massimo 1.800.000 euro. Di conseguenza, prima di tutto occorre capire se effettivamente esiste un problema di superamento delle soglie relativo agli aiuti ombrello o meno: se, nel momento in cui è stato riconosciuto l’ultimo aiuto ombrello, la soglia massima non era stata superata (tenuto conto, in ordine cronologico, anche di tutti gli “altri aiuti”, e quindi anche della decontribuzione Sud), di fatto non vi è alcun aiuto ombrello da restituire. 

Se, invece, l’aiuto ombrello è andato, in toto o in parte, a sfondare le soglie, allora occorre procedere a restituzione. In questo caso, non potrà essere presentata l’autodichiarazione in forma semplificata, dovrà essere compilato il quadro superamento dei limiti, e dovrà essere fornito nel quadro D il dettaglio del / degli aiuti ombrello da restituire (con le modalità che saranno stabilite da una successiva risoluzione AdE). 

Se il superamento della soglia del 1.800.000 euro dipende, invece, “dall’accumularsi” nel tempo di benefici relativi alla decontribuzione Sud, posteriore agli aiuti ombrello, occorre guardare alla diversa disciplina applicabile agli stessi, chiaramente richiamata nel Messaggio INPS n. 403 del 26-01-2022, nel quale correttamente è stato ricordato che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, aveva prorogato l’applicabilità delle agevolazioni al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework, ampliando peraltro le soglie e, successivamente, con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, l’Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022. 

Quanto alla problematica d rispetto delle soglie, occorre porre l’accento sul fatto che nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per quanto riguarda la Decontribuzione Sud, occorre tenere conto dei nuovi limiti di aiuto T.F. Covid-19, innalzati a: 

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Pertanto, laddove gli aiuti ombrello siano stati fruiti entro i massimali pregressi (pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura) e, solo successivamente al 1 gennaio 2022 (ed entro il 30 giugno 2022), tali soglie siano state superate in ragione della decontribuzione Sud, ciò non significa necessariamente che siano stati riconosciuti aiuti in esubero, posto che i limiti cui guardare sono quelli maggiorati sovra riportati.

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1 commento

  • loreta ha detto:

    verificato tutto quanto indicato nell’articolo, nel caso siano stati utilizzati aiuti in esubero relativi alla decontribuzione Sud come si procede alla restituzione?
    Grazie

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