Sono obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato anche gli agricoltori in regime di esonero
Per individuare i massimali degli aiuti di Stato occorre rifarsi alla specifica decisione di autorizzazione.
prestazione occasionale

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Per individuare i massimali degli aiuti di Stato occorre rifarsi alla specifica decisione di autorizzazione. Sono alcune delle risposte rese dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ su questo importante adempimento che è in scadenza il 30 novembre 2022. 

Nella giornata del 17 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di FAQche affrontano alcune delle questioni più controverse sulla compilazione dell’autodichiarazione sugli aiuti anti Covid che le imprese hanno ottenuto nei mesi di pandemia.

Le risposte fanno seguito a quanto già chiarito dalla stessa Agenzia nel webinar organizzato il 10 novembre 2022 dal CNDCEC ed in parte riprendono quanto già detto in quell’occasione. Ad esempio, viene confermato che eventuali correzioni di modelli già presentati vanno effettuate entro la data del 30 novembre ovvero che l’obbligo riguarda tutti i soggetti percettori degli aiuti nel periodo 2020-2021, anche se nel frattempo abbiano cessato l’attività chiaramente prima del 30 novembre 2022.

Ma ci sono anche tante altre risposte su casi specifici o su aspetti ancora poco chiari.

Quali sono le più significative?

Soggetti obbligati

Nelle FAQ, a proposito dei soggetti obbligati, oltre alla conferma dell’obbligo anche per chi, nel frattempo, ha cessato l’attività, viene precisato che:

– l’autodichiarazione non deve essere presentata dalle imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica che non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime ombrello; i dati richiesti nel quadro B, in cui si definisce il perimetro dell’impresa unica, vanno forniti unicamente dalle imprese rientranti in tale perimetro che hanno beneficiato degli aiuti; 

– in caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, l’autodichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro “Rappresentante firmatario della dichiarazione” il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale società” e il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale”;

– per i soggetti che adottano la contabilità separata è possibile fare riferimento ai diversi massimali previsti per singola attività;

– l’autodichiarazione deve essere inviata anche dall’agricoltore in regime di esonero di cui al comma 6 dell’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, sempre che tale soggetto abbia fruito degli aiuti per i quali è previsto l’obbligo di dichiarazione e che non ricada in una delle ipotesi di esonero;

– ai fini di una corretta indicazione della dimensione di impresa nel frontespizio dell’autodichiarazione, per individuare il dimensionamento è necessario tenere conto di quanto previsto dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE.

Superamento dei massimali in caso di impresa unica

Un’altra interessante risposta è stata fornita in merito alle modalità operative per lacompilazione della dichiarazione in caso di superamento dei massimali da parte di una impresa unica.

Il caso è quello di un ’impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:

– abbiano complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;

– non abbiano la possibilità di allocare l’eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;

– decidano, per comodità, di far riversare l’eccedenza interamente dalla società A.

Viene chiarito che la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale dovrà:

– barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;

– barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;

– compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);

– lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

Riversamento splafonamenti

Il soggetto che ha ricevuto gli aiuti di Stato in misura superiore ai limiti imposti dalla sezione 3.1 del Temporary framework può scegliere se restituirli ovvero se compensarli con altri aiuti che deve ancora percepire.

Nel caso di riversamento, esso deve avvenire tenendo conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel “regime ombrello” sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA.

Inoltre, è stato chiarito che per i soggetti che hanno beneficiato sia di altri aiuti sia di aiuti del “regime ombrello”, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante riferibile a questi ultimi può essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero con il modello F24 ELIDE, utilizzando le istruzioni fornite con la risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022, ovvero tramite sottrazione dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti.

Nelle FAQ viene riportato l’esempio di un’impresa che ha beneficiato dell’esenzione relativa all’acconto 2020 dell’IRAP per un importo pari a 500.000 euro e di una decontribuzione sud, per gli ultimi tre mesi del 2020, pari, anch’essa, a 500.000 euro (entrambe misure che vanno riferite al massimale della Sezione 3.1 pro tempore vigente).

In questo caso, poiché il beneficio IRAP sarà registrato successivamente, la stessa potrà avvalersi dell’autodichiarazione per riallocare lo splafonamento.

Per quanto concerne l’ipotesi in cui il superamento dovesse riferirsi ad aiuti al di fuori del “regime ombrello”, non essendo definiti dalle disposizioni di riferimento modalità e criteri di calcolo o restituzione delle eccedenze relative agli altri aiuti, gli operatori economici possono contare su di una flessibilità circa le modalità di restituzione di eventuali importi eccedenti i massimali di fruizione degli aiuti.

In definitiva, è possibile restituire “l’altro aiuto” all’Amministrazione competente.

Correzione errori e rapporto con il quadro RS del modello Redditi

Alcune FAQ vertono sulle ipotesi di correzione delle comunicazioni già presentate, anche in rapporto alla possibilità, introdotta solo dal 27 ottobre 2022, di utilizzare un modello semplificato che esonera dalla compilazione del quadro A, destinato all’elenco analitico degli aiuti.

Tutto ciò, si lega anche con la questione relativa al rapporto tra la comunicazione sugli aiuti di Stato e la compilazione del prospetto sugli aiuti contenuto nel quadro RS del modello Redditi.

Volendo sintetizzare, nelle FAQ è stato chiarito che:

– in caso di invio di una prima autodichiarazione e avvedendosi che la stessa contiene degli errori o imprecisioni, è possibile inviarne una successiva, e in questo caso la seconda sostituisce integralmente la prima, ma l’invio della nuova dichiarazione va fatto tassativamente entro il 30 novembre 2022;

– è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di modello Redditi 2021 anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando dichiarazione dei redditi integrativa;

– non è, invece, possibile mediante l’autodichiarazione regolarizzare l’omessa indicazione in sede di presentazione del modello Redditi 2021 di aiuti riferibili all’anno 2020. A tal fine, è necessario presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Redditi 2021;

– l’effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione rispetto al prospetto aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi riguarda solamente gli aiuti da indicare nei modelli Redditi 2022; pertanto non c’è alcun rischio di duplicazione con riferimento ai dati riportati nel prospetto presente nei modelli Redditi 2021;

– con riferimento all’anno 2021 la riproposizione dei medesimi aiuti nel quadro RS del modello Redditi 2022 non è errato e non può comportare rischio di duplicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti.

– nel caso di definizione agevolata avvisi bonari se il beneficio interviene dopo il 30 novembre 2022, è possibile presentare una seconda autodichiarazione per “Definizione agevolata” (quindi, senza la possibilità di barrare la casella ES), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni del modello. Tale seconda dichiarazione non va, invece, presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella ES della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella;

– è possibile allocare nella Sezione 3.12, se sussistono le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020.

Aiuti di Stato in materia di IMU

In una FAQ viene chiarito che le agevolazioni IMU non possono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS dei modelli Redditi (rigo RS401) in quanto si tratta di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle Entrate e che non “transitano” nei modelli di dichiarazione dei redditi. 

Nella FAQ si legge che gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli di dichiarazione dei redditi, infatti, sono solo quelli fiscali per i quali l’Agenzia è tenuta alla registrazione nel RNA e che trovano esposizione anche in altri righi delle dichiarazioni diversi dal rigo RS401 (a parte qualche eccezione quale, ad esempio, i CFP erogati dall’Agenzia che vanno esposti unicamente nel citato rigo RS401 dei modelli Redditi 2022).

Credito d’imposta sulle locazioni

Un’ultima FAQ che merita di essere approfondita riguarda, in caso di fruizione del credito d’imposta sulle locazioni (art. 28, D.L. n. 34/2020), l’esatta definizione del momento in cui il bonus si considera messo a disposizione del beneficiario.

A tale proposito, si ricorda che, per questo aiuto la data di concessione è individuata tra le seguenti:

– data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma solo se è stata effettuata entro il 30 giugno 2022;

– data di approvazione della compensazione, che può essere, alternativamente, o la data della maturazione, oppure la data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente o, infine, la data di presentazione del modello F24.

Secondo l’Agenzia, se si opta per il criterio della “data di maturazione”, occorre fare riferimento a quella di pagamento del canone.

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