Aggiornato il modello Lipe per le liquidazioni periodiche dell’ imposta sul valore aggiunto
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Lipe, con i nuovi importi dei versamenti per le liquidazioni periodiche Iva.
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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Lipe, con i nuovi importi dei versamenti per le liquidazioni periodiche Iva. I dettagli sono contenuti nel provvedimento n. 125654, diffuso il 14 marzo e firmato dal direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini

LE MODIFICHE

  • Le modifiche nel modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe) si sono rese necessarie per recepire le ultime novità, dopo che sono stati cambiati gli adempimenti Iva e i versamenti minimi per i contribuenti

LE NOVITÀ

  • Le novità sono state introdotte dal decreto Adempimenti, che ha modificato – tra l’altro – le soglie minime per i versamenti. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 dicembre 2023, fa parte del pacchetto di decreti legislativi attuativi della legge di delega al governo per la riforma fiscale

GLI IMPORTI

  • In base al decreto, il versamento minimo per le liquidazioni periodiche Iva viene innalzato da 25,82 euro a 100 euro. Se il versamento periodico dell’Iva mensile o trimestrale ha un importo inferiore ai 100 euro, non deve essere effettuato. Poi, nel versamento successivo, potrà essere riportato l’importo a debito. Chi per un periodo non ha lavorato o ha registrato un volume di affari basso, quindi, può evitare adempimenti

ISTRUZIONI

  • Nel nuovo modello Lipe e nelle istruzioni, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, sono quindi state apportate alcune lievi modifiche per adeguare tutto alla normativa vigente. La più importante è che “la parola ‘25,82’, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: ‘100,00’”. Il modello è costituito dal frontespizio, composto di due facciate, e dal modulo, composto dal quadro VP

ALTRE MODIFICHE

  • Oltre a questa novità, sul modello ci sono altre modifiche: cambia, ad esempio, l’informativa sul trattamento dei dati personali. Inoltre: “A pagina 11 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento ‘AnnoImposta’, nella colonna ‘Controlli’ le parole ‘di 2017’ sono sostituite dalle seguenti: ‘o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)’”; “a pagina 12 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento ‘DataImpegno’, nella colonna ‘Controlli’ la data ‘1/01/2017’ è sostituita dalla seguente: ‘1/01/(Anno Invio comunicazione – 4)’”
  • Poi, per gli “Eventi eccezionali”, è eliminato il codice 2 (utilizzato da federazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti dopo calamità o eventi eccezionali). Inoltre, nelle specifiche tecniche, “in corrispondenza dell’elemento ‘DebitoPrecedente’, nella colonna ‘Controlli’ dopo la parola ‘25,82’ sono inserite ‘se l’elemento AnnoImposta = 2023, altrimenti deve essere <= a 100,00’ e sono aggiunti, alla fine, i punto elenco: ‘- l’elemento Mese è uguale a 1 o 12’ e ‘- l’elemento Trimestre è uguale a 1 o 4 o 5’”
  • La descrizione del rigo VP10, relativa all’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate in ambito Ue, è sostituita con “Versamenti auto F24 elementi identificativi”. Nelle istruzioni il primo periodo è sostituito da: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo”. Nelle specifiche tecniche, l’elemento “VersamentiAutoUE”, ovunque ricorra, è sostituito da “VersamentiAuto”

PRESENTAZIONE MODELLO

  • Il modello Lipe può essere presentato solo per via telematica, dal contribuente o tramite intermediari abilitati. La presentazione deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Quella relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 30 settembre, quella relativa all’ultimo trimestre entro l’ultimo giorno di febbraio

LE SCADENZE

  • Le scadenze per il versamento dell’Iva mensile ricadono il 16 di ogni mese. Per l’Iva trimestrale, invece: 16 maggio per il primo trimestre; 16 agosto per il secondo trimestre; 16 novembre per il terzo trimestre; la liquidazione del quarto trimestre si effettua direttamente nella dichiarazione annuale
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