Assegni senza fondi segnalati

Approvate con provvedimento del 31 luglio del Governatore Ignazio Visco, sono state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» 239 del 12 ottobre – supplemento ordinario 191 – le nuove guide pratiche di Bankitalia, relative ai contratti di conto corrente e ai mutui ipotecari.
Gli intermediari devono utilizzarle, dal 30 settembre scorso, in sostituzione delle precedenti, pubblicandole sui siti internet. Il termine è invece posticipato al 30 novembre per le copie stampate da rendere disponibili alla clientela. Le guide sono state aggiornate per adeguare i contenuti al mutato contesto normativo e per migliorare le conoscenze finanziarie degli utenti dei prodotti bancari e finanziari.
La guida al conto corrente accoglie le maggiori novità, a cominciare dall’illustrazione del “conto di base”, gratuito per alcune categorie di persone e dedicato a chi ha esigenze finanziarie limitate. Nuova è anche la raccomandazione di indicare correttamente il codice Iban del c/c del beneficiario del bonifico. Lungo 27 caratteri, funziona da “indirizzo” e consente di identificare in modo univoco il conto corrente. Se si indica un Iban errato, anche se gli altri elementi dell’ordine di bonifico sono corretti, la banca non è responsabile del pagamento sbagliato. Viceversa, anche se il nome del beneficiario è errato o incompleto, con l’Iban corretto un bonifico va comunque a buon fine. Ampio risalto è dato alle conseguenze negative derivanti dall’iscrizione nella Centrale di allarme interbancaria (Cai), per chi emette assegni bancari e postali senza essere autorizzato o senza fondi. Oppure utilizza una carta di credito o di debito oltre le somme disponibili.
Spariscono i riferimenti alla commissione di massimo scoperto, definitivamente soppressa dal 1° luglio per lasciare il posto alla commissione onnicomprensiva sugli affidamenti, massima dello 0,50 per cento. La guida non lo precisa, ma si ricorda che sugli sconfinamenti, oltre al tasso di sconfinamento, può essere prevista la sola commissione d’istruttoria veloce (Civ). Entrata in vigore il 1° luglio scorso, è applicabile dal 1° ottobre sui rapporti di conto corrente già in essere a quella data.
Attenzione però, perché in base alla normativa antiriciclaggio gli assegni di importo pari o superiore a mille euro devono contenere sempre la clausola «non trasferibile», altrimenti le sanzioni possono essere molto alte.
Per gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente, di qualsiasi importo, anche inferiori a mille euro, Bankitalia evidenzia che non possono mai circolare e devono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane.
Entra nella guida anche l’invito a verificare se, per le proprie esigenze, può bastare la carta prepagata che, spesso, funziona come un conto. Ha un proprio codice Iban e, oltre alle funzionalità di una normale carta prepagata, permette di fare e ricevere pagamenti verso e da altri conti.
Bankitalia, infine, ricorda ai correntisti di ricontrollare, almeno una volta l’anno, la validità delle condizioni contrattuali applicate al proprio conto corrente.
In rilievo la nuova avvertenza che la banca che concede il mutuo, qualora chieda di stipulare un’assicurazione sulla vita, deve sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti società assicurative. A chi intende contrarre un mutuo per l’acquisto dell’abitazione, la guida rammenta che la rata non dovrebbe superare un terzo del loro reddito disponibile. Infine, puntualizza che qualunque proposta di modifica delle condizioni contrattuali, da parte della banca, deve sempre indicare il motivo che la giustifica e che, in ogni caso, nei contratti di mutuo la modifica non può mai riguardare il tasso d’interesse.

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