Bando: nuove imprese giovanili e femminili in Umbria
Regione Umbria a sostegno delle imprese della regione

Articolo del

Il bando concede agevolazioni finanziarie per la costituzione e l’avvio di imprese promosse da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi,

compreso il commercio e i servizi alla persona, purché comunque riferibili all’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese con sede legale, amministrativa ed operativa nella Provincia di Perugia o Terni e devono possedere i seguenti requisiti amministrativi: Il Titolare delle imprese individuali deve avere un’ età compresa tra i 18 e i 35 anni, i soci delle Società devono avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni e devono rappresentare almeno il 50% del numero dei soci e del 50% del capitale sociale e avere residenza nel territorio della Regione Umbria. Per le  donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino a 40 anni.

L’agevolazione consiste: in una finanziamento, a tasso zero, senza garanzie e da restituire in sette anni, fino ad un massimo del settantacinque per cento degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non superiore ad euro 66.666,67 e in un contributo per l’abbattimento del tasso d’interesse  per investimenti compresi tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00. Inoltre è previsto un contributo in conto esercizio. Domande entro il 31 maggio 2016.

UMBRIA – AGEVOLAZIONI PER LA CREAZIONE D’IMPRESE GIOVANILI E FEMMINILI
La Regione Umbria, con la legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 , agevola la costituzione e l’avvio di imprese giuridicamente costituite e composte da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi, compreso il commercio e i servizi alla persona, purché comunque riferibili all’esercizio di un’attività imprenditoriale.
BENEFICIARI
  1. Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese, quali le società commerciali contemplate nel primo e secondo comma dell’art. 2249 del C.C. e le società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C. e le imprese individuali, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi, compreso il commercio e i servizi alla persona.
  2. Restano escluse le imprese nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti “de minimis” .
  3. Sono escluse inoltre le società costituite per l’esercizio di attività professionali, ricomprese in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali, come previsto dall’art. 2, comma 1 della l.r. 12/95.
  4. Possono presentare domanda solo ed esclusivamente le imprese giuridicamente costituite.
  5. La data di costituzione delle imprese non può essere anteriore di 365 giorni alla data di presentazione della domanda. Tale data deve intendersi: a) per le imprese individuali, la data di rilascio della partita IVA, b) per le società e per le cooperative, la data di iscrizione al Registro delle Imprese.
  6. In aderenza alla finalità della legge che intende agevolare l’occupazione giovanile mediante il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione, da parte del proponente e/o dei soci, di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica.
  7. Saranno parimenti non ammissibili le imprese costituite a seguito di atto di trasformazione societaria, la cui originaria costituzione sia fuori dai termini dei 365 (trecentosessantacinque) giorni previsti per la presentazione della domanda.
  8. Le imprese devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione Umbria e devono possedere i seguenti requisiti amministrativi:
    a) i titolari delle imprese individuali devono avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni e non essere dipendenti pubblici;
    b) per le società, i soci di età compresa fra i 18 e i 35 anni devono:
      • 1) rappresentare numericamente almeno il 50% del totale dei soci;
      • 2) essere titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del capitale sociale;
      • 3) avere residenza nel territorio della Regione Umbria.
      • 4) non essere dipendenti pubblici.

Ai fini dell’accertamento del requisito dell’età dei giovani proponenti, il computo degli anni utili ai sensi di legge partirà dal compimento del 18° anno, fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 36° anno e non oltre tale termine.
Per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino a 40 (quaranta) anni, ovvero fino al giorno immediatamente antecedente il compito del 41° (quarantunesimo) anno e non oltre tale termine.

 

  • Tale limite va considerato sulla base della documentazione prodotta e comprovante lo svolgimento, per almeno 2 anni, di un’attività lavorativa stabile e non saltuaria che abbia data luogo alla percezione di redditi da lavoro subordinato o autonomo, con esclusione dei redditi da capitale, unitamente ad un periodo di disoccupazione di almeno un anno totalizzato all’atto della costituzione dell’impresa ed ancora sussistente all’atto della presentazione della domanda.

 

  • Il periodo di disoccupazione potrà essere documentato mediante la produzione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per territorio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

9. Le imprese che presentano domanda non devono avere obblighi di pagamento insoluti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

LE AGEVOLAZIONI CONSISTONO IN:

 

A) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO FINALIZZATI: 

– alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell’impresa, fino ad un massimo di euro 1.300,00;

– alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00, relativamente a:

    • 1) spese di locazione di immobili strumentali all’attività d’impresa,
    • 2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine,
    • 3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica, da intendersi caratterizzata esclusivamente da un elevato contenuto specialistico, non essendo rimborsabili le consulenze nell’ambito delle materie afferenti la normale gestione amministrativa dell’impresa.

– alla copertura integrale, nel limite massimo di euro 7.000,00, dei costi sostenuti per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 4 della l.r. 12/95.

 

B) Misure tese ad agevolare l’investimento:

Per acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti, licenze, marchi, impianti e ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività di impresa.

  • In particolare le spese per impianti e ristrutturazione di fabbricati potranno essere riconosciute nella percentuale massima del 25% dell’investimento ammesso a finanziamento.

Gli investimenti – a seconda dell’entità della spesa – risultano finanziabili con una delle seguenti modalità:

  • – ANTICIPAZIONE fino ad un massimo del 75% (settantacinque per cento) degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67.
    L’anticipazione è concessa senza l’acquisizione di garanzie a tutela del rientro del finanziamento erogato ed è restituita in quote semestrali costanti senza interessi, nel termine massimo di sette anni, con inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell’erogazione;

 

  • – CONTRIBUTO per l’abbattimento del tasso d’interesse nella misura massima di cinque punti del tasso di interesse stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, stipulati successivamente alla data di costituzione dell’impresa, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00.
    Il contributo, calcolato su un periodo massimo di sette anni del piano di ammortamento, è corrisposto annualmente e anticipatamente, direttamente al beneficiario, in misura proporzionale e previa verifica di regolare ammortamento, ad esclusione degli oneri finanziari relativi al periodo di preammortamento.

 

Le spese finanziabili sono ammissibili al netto di IVA e delle spese accessorie e i relativi pagamenti dovranno essere regolati solo ed esclusivamente a mezzo assegno bancario, bonifico bancario, ricevuta bancaria o con altri strumenti elettronici che ne consentano la tracciabilità.

Sono ammissibili le spese riferite a beni di valore unitario pari o superiore a euro 100,00 (da intendersi sull’importo della singola fornitura) che risultino strettamente inerenti all’attività e relative a beni di nuova fabbricazione.

Risultano finanziabili soltanto le spese effettuate dalla data di costituzione delle società ovvero dalla data di acquisizione della partita IVA per le imprese individuali.

 

SPESE ESCLUSE

1. Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative a:

a) mezzi targati, ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del “ciclo produttivo” e tutti i beni usati;

b) materiali di consumo, minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e beni di uso promiscuo.

 

DURATA E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

1. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate al precedente art. 4 “agevolazioni e spese ammissibili” dovranno essere sostenute a partire dalla data di costituzione dell’impresa.

2. Gli interventi agevolati dovranno concludersi, di norma, entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.U. dell’atto di ammissione a finanziamento.

 

DOMANDA

La presentazione della domanda di agevolazioni a valere sulla l.r. 12/95, potrà avvenire a decorrere dal 14 marzo 2016 ed entro e non oltre il 31 maggio 2016.

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