Calabria: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
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Calabria: Psr 2014-2020 Pubblicato il bando a valere sul PSR 2014-2020 Misura 13, che prevede l’attivazione di due sottomisure

Misura 13.01.01 “Indennità compensative a favore delle aree montane” e Misura 13.02.01 “Indennità compensative a favore di altre aree con vincoli naturali, diverse dalle aree montane”.
La misura 13 ha l’obbiettivo di garantire il presidio e la salvaguardia del territorio agricolo al fine di assicurare la conservazione dell’ambiente naturale e la prevenzione di fenomeni di abbandono delle zone interne, anche per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e mitigare il rischio di incendi.
La Misura 13 finanzia il pagamento di un’indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli ed agli svantaggi cui è soggetta la produzione agricola nelle zone interessate. Scadenza 16 maggio 2016. Calabria, pubblicato il bando a valere sul PSR 2014-2020 Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, che prevede l’attivazione di due sottomisure.

Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Intervento

  • – 13.01.01 – Indennità compensativa a favore delle zone montane Intervento
  • – 13.02.01 – Indennità compensativa

OBIETTIVI DI MISURA

La misura 13 ha l’obbiettivo di garantire il presidio e la salvaguardia del territorio agricolo al fine di assicurare la conservazione dell’ambiente naturale e la prevenzione di fenomeni di abbandono delle zone interne, anche per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e mitigare il rischio di incendi.

  • La misura prevede la corresponsione di una indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali e/o da eventuali vincoli In particolare agisce rispetto all’esigenza di mantenere nelle aree agricole soggette a svantaggi naturali, il presidio offerto attraverso i servizi ecosistemici delle attività agricole, per favorire il mantenimento della biodiversità e, contemporaneamente, la migliore qualità, adattabilità e resilienza dei suoli agricoli ma la misura è in grado di intervenire positivamente nel mitigare il gap di produttività dei suoli e dell’attività agricola, che è oggettivamente registrato nelle aree soggette a svantaggi naturali, rendendo più conveniente dal punto di vista economico, la permanenza dell’attività agricola nelle in tali aree.

FINANZIAMENTO

La Misura 13 finanzia il pagamento di un’indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli ed agli svantaggi cui è soggetta la produzione agricola nelle zone interessate.

  • Il sostegno è concesso ad agricoltori ed aziende agricole che rispondano ai requisiti ed assumano gli impegni previsti dalla Misura.

LOCALIZZAZIONE

La Misura ha un campo di applicazione su tutto il territorio regionale secondo l’individuazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici operata dalla regione Calabria in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e dell’art. 32 del Reg (UE) 1305/13 ed in particolare:

  • a) zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97 ed ex art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99).
  • b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE).

COSTI AMMISSIBILI

Il livello di sostegno annuale del pagamento tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni, in confronto alle pratiche ordinarie nella regione Calabria, che rispettano le baseline che comprende il “greening”, come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013.

  • Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
  • I premi tengono conto dei massimali dell’allegato II e dei parametri di cui al titolo III, capo 3, del Reg(UE) 1305/2013.
  • Il premio, di cui alla presente misura, verrà decurtato delle somme corrispondenti agli aiuti accoppiati nel caso di aziende zootecniche site in aree montane che dispongono di vacche nutrici.

PERCENTUALI DI AIUTO E DEGRESSIVITÀ

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell’estensione delle superfici agricole complessivamente condotte nelle zone interessate.

  • I premi previsti dall’intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di sostegno secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

SUPERFICIE A PREMIO:   RIDUZIONE PROGRESSIVA PREMIO BASE

  • Sino a 30 ha:  Premio base
  • Oltre i 30 ha e fino a 100 ha:  90 % del premio base
  • Oltre 100 ha:  80 % del premio base

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificiosamente l’azienda.

DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL’INTERVENTO “INDENNITÀ COMPENSATIVA PER LE ZONE MONTANE”

Nella logica di azione della misura, il presente intervento sostiene il permanere dell’agricoltura di montagna, e di conseguenza consente la continuità nell’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall’agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario).

  • Esso consente, inoltre, di equilibrare i redditi degli agricoltori in tali aree, compensandoli del maggiori costi da essi sostenuti ed allo stesso tempo consente la valorizzazione dei prodotti di montagna.
  • L’intervento 13.01.01 consiste nel pagamento di una indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone montane.

LOCALIZZAZIONE

Zone montane, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97 ed ex art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99).

BENEFICIARI

I destinatari del bando sono agricoltori e aziende agricole che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone montane designate ai sensi dell’articolo 32 del Reg. UE 1305/2013 e che al momento del rilascio della domanda presentino i seguenti requisiti:

  • siano agricoltori “in attività”, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n.
    1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016.
    Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.
  • abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in zone montane.
    La disponibilità a vario titolo (proprietà-diritti reali di godimento – comodato etc) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.
  • si impegnino, nell’anno della presentazione della domanda di sostegno, a proseguire l’attività agricole nelle zone designate ai sensi dell’articolo 32 del Reg. UE 1305/2013 e dell’allegato denominato “Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad
  • altri vincoli superfici”.
  • si impegnino a non frazionare artificiosamente l’azienda per l’applicazione della degressività
    (escluso vendita e/o cause di forza maggiore).

IMPORTI DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

  • Il premio viene erogato come premio annuale ad ettaro.

IL PREMIO BASE È DI 350 €/HA.

  • Il premio, di cui alla presente misura, verrà decurtato delle somme corrispondenti agli aiuti accoppiati nel caso di aziende zootecniche che dispongono di vacche nutrici ed in ragione del principio della degressività.
  • In caso di attivazione congiunta della Misura 10.01.08 – Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale – Razza bovina podolica – verrà effettuata un’unica decurtazione.

CRITERI DI SELEZIONE

Non sono stati stabiliti criteri di selezione per cui non si procederà alla formazione della graduatoria ma alla predisposizione di elenchi di beneficiari ammessi/non ammessi.

INTERVENTO 13.02.01

– INDENNITA’ COMPENSATIVE A FAVORE DI ALTRE AREE CON VINCOLI NATURALI, DIVERSE DALLE AREE MONTANE

DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL’INTERVENTO “INDENNITÀ COMPENSATIVE A FAVORE DI ALTRE AREE CON VINCOLI NATURALI, DIVERSE DALLE AREE MONTANE”
Nella logica di azione della misura, il presente intervento sostiene l’attività agricola e, di conseguenza, consente la continuità nell’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall’agricoltura (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione dei suoli, riduzione rischio idrogeologico, presidio delle
biodiversità e del paesaggio agrario) attraverso l’erogazione di un premio annuale ad ettaro (indennità) per le aziende ricadenti nei territori della regione soggetti ad altri vincoli e/o svantaggi naturali diversi da quelli montani in base al disposto dell’art. 32 (3) del Regolamento (UE) n.
1305/2013.

L’intervento 13.02.01 consiste nel pagamento di una indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone svantaggiate.

LOCALIZZAZIONE

Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui al precedente intervento 13.01.01, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE).

BENEFICIARI

I destinatari del bando sono agricoltori e aziende agricole che si impegnano a proseguire l’attività agricole nelle zone svantaggiate designate ai sensi dell’articolo 32 del Reg. UE 1305/2013 e che al momento del rilascio della domanda presentino i seguenti requisiti:

  •  siano agricoltori “in attività”, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n.
    1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016.
    Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.
  • abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in zone montane.
    La disponibilità a vario titolo (proprietà-diritti reali di godimento – comodato etc) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.
  • si impegnino, nell’anno della presentazione della domanda di sostegno, a proseguire l’attività agricole nelle zone designate ai sensi dell’articolo 32 del Reg. UE 1305/2013 e dell’allegato denominato “Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad
    altri vincoli superfici”.
  • si impegnino a non frazionare artificiosamente l’azienda per l’applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore).

IMPORTI DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

  • Il premio viene erogato come premio annuale ad ettaro.

IL PREMIO BASE È DI 250 €/HA.

CRITERI DI SELEZIONE

Non sono stati stabiliti criteri di selezione ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria ma alla predisposizione di elenchi di beneficiari ammessi/non ammessi.

DOMANDE

Scadenza 16 maggio 2016.

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