Chiarimenti alle imprese assicurative partecipanti al capitale di Bankitalia sui criteri per la redazione dei bilanci individuali

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Sono stati forniti chiarimenti in ordine al trattamento contabile delle quote della Banca d’Italia a seguito del D.L 133/2013. In particolare, nella mattinata del 10 marzo sono stati forniti chiarimenti ad una impresa

assicurativa partecipante al capitale di Banca d’Italia che aveva inviato uno specifico quesito nella serata di domenica 9 marzo; i medesimi chiarimenti sono stati contestualmente indirizzati alle altre imprese assicurative detentrici di analoghe quote.

Tali chiarimenti (di seguito riportati), adottati anche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 90 del Codice delle Assicurazioni Private, che disciplina i poteri interpretativi ed applicativi dell’Istituto in materia, hanno riguardato anche i profili di vigilanza prudenziale.

Come noto, il D.L. 133/2013 ha introdotto numerose novità nella disciplina del capitale della Banca d’Italia, tra le quali si ricordano – per i fini di cui all’oggetto della presente – l’aumento del capitale a 7,5 miliardi di euro, la modifica dei diritti patrimoniali (i dividendi annuali, a valere sugli utili netti, sono stabiliti fino alla misura massima del 6% del capitale) e amministrativi (limite della partecipazione al capitale, diretta e indiretta, nella misura del 3%) dei partecipanti al capitale nonché del regime di circolazione delle quote (i ricordati limiti alla partecipazione, l’estensione delle categorie di soggetti legittimati ad acquisire le quote e

l’abolizione della clausola di gradimento favoriscono un ampliamento della platea dei partecipanti al capitale e la conseguente creazione di un “mercato” per la circolazione di tali quote).

Tali previsioni sono state recepite nel nuovo statuto della Banca d’Italia, deliberato dall’assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013. Pertanto, la nuova disciplina produce effetti già nel bilancio dell’esercizio 2013 delle imprese di assicurazione che detengono quote del capitale della Banca d’Italia. Inoltre, l’art. 6, comma 6-ter del D.L. 133/2013, come modificato dalla legge di conversione, prevede che il nuovo statuto “entra in vigore il 31 dicembre 2013 e il bilancio per l’anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo le relative disposizioni”.

In considerazione delle caratteristiche dell’operazione in questione e del dettato del D.L. 133/2013, in coerenza anche con il trattamento fiscale disciplinato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 24 febbraio 2014, questo Istituto ritiene che nel bilancio individuale dell’esercizio 2013 le imprese del settore assicurativo debbano iscrivere le quote al valore nominale indicato dal decreto (25.000 euro) nel comparto degli investimenti a utilizzo non durevole. Il relativo provento registrato in conto economico concorre al calcolo del risultato di esercizio computabile nel margine di solvibilità disponibile.

La classificazione tra gli investimenti a utilizzo non durevole dovrà essere mantenuta anche con riguardo ai bilanci degli esercizi successivi al 2013 redatti sulla base della medesima disciplina contabile, applicando le relative regole valutative.

Si precisa infine che sul trattamento contabile delle quote del capitale della Banca d’Italia nei bilanci consolidati dei gruppi assicurativi redatti in conformità ai principi contabili internazionali questo Istituto non è titolato a pronunciarsi autonomamente, non essendo investito di poteri analoghi a quelli dell’art. 90 del citato D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

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