Chiarimento in merito alle corrette modalità di compilazione per le segnalazioni statistiche
Il difficile governo in banca uic

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1. “Cessioni di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie – Finanziamenti oggetto di cancellazione dall’attivo” (Voce 58083 della Matrice dei conti, sottovoci da 32 a 38)

Domanda: È stato chiesto di conoscere se i finanziamenti oggetto di cessione e cancellazione dall’attivo a seguito di un’operazione di cartolarizzazione debbano essere segnalati tra le “operazioni di cartolarizzazione” (voce 58083, sottovoci 32 e 34) oppure tra le “altre cessioni” (voce 58083, sottovoci 36 e 38), in presenza di contratti di cessione in cui viene specificato espressamente che il soggetto cedente non assumerà il ruolo di “soggetto che mantiene l’interesse economico netto” ai sensi della disciplina sugli obblighi di “retention” di cui agli artt. 405-410 del Regolamento UE 575/2013 (c.d. CRR). La medesima domanda è stata posta relativamente alla segnalazione delle cancellazioni per perdite totali o parziali di attività finanziarie in connessione con le suddette operazioni di cartolarizzazione (voce 58080).

Risposta: Si precisa che nelle sottovoci 32 e 34 della voce 58083 vanno rilevati i finanziamenti ceduti a società veicolo di operazioni di cartolarizzazione e oggetto di cancellazione dall’attivo, indipendentemente dalla qualifica della banca cedente come “soggetto che mantiene l’interesse economico netto” ai sensi della disciplina CRR sugli obblighi di “retention”. Coerentemente, tale impostazione va seguita anche per l’alimentazione delle sottovoci della voce 58080.

2. “Attività di servicing” (“Avvertenze generali, Parte B, Paragrafo 1.5” della Matrice dei conti e “Avvertenze generali – Paragrafo 17” della Circolare n. 217)

Domanda: È stato chiesto di conoscere quale sia l’originator di un’operazione di cartolarizzazione in cui una banca cede i propri finanziamenti a un intermediario finanziario che, a sua volta, cede tali finanziamenti, iscritti nel proprio attivo, a una società veicolo di cartolarizzazione.

Risposta: Si precisa che con il termine “originator” si indica il soggetto – diverso da una società veicolo – che nelle operazioni di cartolarizzazione cede alla società veicolo le attività finanziarie oggetto di cartolarizzazione, prescindendo dalla circostanza che il soggetto cedente abbia o meno originato le attività finanziarie oggetto di cessione. Nel caso in esame, quindi, l’originator risulta essere la società finanziaria che ha ceduto tali attività alla società veicolo.

***

Relativamente ai chiarimenti di cui al punto 1, le banche sono tenute a rettificare le segnalazioni sinora trasmesse, a partire da quelle riferite al 31 gennaio 2016, qualora abbiano adottato criteri segnaletici difformi da quelli suesposti.

Relativamente ai chiarimenti di cui al punto 2, al fine di assicurare stabilità alle serie storiche, i servicer bancari e finanziari mantengono – anche per le segnalazioni a venire – i criteri sinora adottati per le operazioni di cartolarizzazione effettuate sino alla data del 31 luglio 2016; pertanto, i chiarimenti forniti nella presente comunicazione si applicano alle operazioni di cartolarizzazione effettuate a partire dal 1° agosto 2016.

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