Entro il 30 Novembre dev’essere compilata la dichiarazione con la quale le imprese attestano di avere rispettato i limiti di aiuto previsti dall’Unione Europea, il riferimento è al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Grazie a tale “Quadro Temporaneo”, i singoli stati membri, hanno potuto intervenire in maniera più massiccia in favore delle imprese, rispetto a quelle che sono le regole generali sugli Aiuti di Stato. Ciò è dovuto al fatto che, durante la pandemia si è creato un contesto economico del tutto eccezionale, da qui la necessità di ogni Stato membro di aiutare le imprese che hanno dovuto affrontare un periodo piuttosto critico. Dunque, ampio ricorso a contributi a fondo perduto, sovvenzioni e altre agevolazioni.
Da qui, la necessità di presentare l’autodichiarazione.
Pe tale adempimento non è previsto alcuna esenzione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato
A prevedere l’obbligo di autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 è l’art. 1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni che ha introdotto il c.d. “regime ombrello” Tale regime di aiuti opera nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Le imprese sono tenute ad autodichiarare il rispetto dei limiti e dei massimali indicati nello stesso quadro temporaneo.
L’autodichiarazione dovrà essere inviata al Fisco entro il 30 novembre.
I casi di esonero
Detto ciò, pare utile richiamare i casi in cui, l’impresa può fare a meno di presentare l’autodichiarazione.
In particolare, laddove la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria.
Tale esenzione viene meno laddove il beneficiario abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In tali casi, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- lo stesso il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimali.
Dunque, in tutti i casi appena elencati, la dichiarazione deve essere comunque presentata.
A breve potrebbe arrivare una circolare dell’Agenzia delle entrate con la quale potrebbero essere forniti gli specifici chiarimenti sull’adempimento in parola. Non rimane che attendere.