Clausole abusive sotto accusa

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Modificare unilateralmente le clausole contrattuali sui prezzi di fornitura di un servizio è possibile. Questo purché la clausola contrattuale che prevede la modifica, rispetti i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza. In mancanza di queste caratteristiche, si è in presenza di una clausola contrattuale abusiva, che deve essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-92/11, pubblicata lo scorso 21 marzo, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 93/13, avente ad oggetto le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Sentenza arrivata a seguito del rinvio pregiudiziale, ad opera della Corte di cassazione tedesca, sul concetto di clausola abusiva. La Corte di giustizia si è soffermata in prima battuta sulla definizione così come prevista dalla direttiva 93/13. In base a quest’ultima infatti, è abusiva «una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, e che, malgrado il requisito della buona fede, determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Chiarito questo punto, la Corte nega la possibilità dell’esistenza di questo tipo di clausole all’interno dei contratti standard di fornitura, spiegando che è vero che «le imprese hanno un interesse legittimo a modificare le spese per l’offerta del servizio, ma una clausola in questo senso è valida solo se soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza». La Corte di giustizia, detta poi i criteri essenziali a cui i giudici nazionali si devono attenere durante la verifica dei requisiti. Ed è poi specificato che, l’assenza di informazioni in questo senso prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla circostanza che i consumatori, nel corso del contratto, vengano informati della modifica delle spese e del loro diritto di recedere. Inoltre, conclude la Corte «il giudice nazionale deve verificare che la facoltà di recesso in capo al consumatore sia realmente esercitabile». In Italia, questo tipo di controllo è affidato all’Antitrust, che ha costituito una apposita direzione nel 2012.

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