Come valutare l’Impresa agricola
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L’attività agricola può essere esercitata sotto forma di :

  1. Ditta Individuale
  2. Società di persone/Società Agricola Semplice
  3. Società di Capitali
  4. Società Cooperativa e Consorzi (prevalentemente attive nel campo della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti)

Le forme più diffuse sono rappresentate, come noto, dalla n.1 e dalla n.2

Nelle Ditte Individuali è importante il possesso di determinate qualifiche:

  1. Coltivatore diretto: Ricorre questa “qualifica professionale ”qualora l’imprenditore operi in prevalenza con il lavoro proprio o dei familiari
  1. Imprenditore agricolo professionale: E’ colui che essendo in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Per società agricola va intesa anzitutto quella società di persone, di capitali o cooperativa che abbia come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse, individuate dall’art. 2135 del codice civile.

La società in questione deve, poi, soddisfare altri due requisiti e cioè:

  1. La ragione sociale, ad esempio, deve sempre contenere l’indicazione “società agricola”.
  2. l’altro requisito, invece, dipende dalla FORMA GIURIDICA che si sceglie per esercitare questa particolare attività di impresa e cioè:
  3. Nelle società di persone è poi necessario che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.
  4. Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.
  5. Nelle società di capitali, invece, sarà l’amministratore ad avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.
  6. Nelle società cooperative, infine, l’amministratore in questione dovrà essere anche socio.

Secondo la circolare n.50/E 2010 dell’Agenzia delle Entrate, sono identificate come società agricole anche quelle che realizzano attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari a patto che siano finalizzate a migliorare l’attività agricola.  La società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo (o ancora terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole) resta agricola se queste attività sono marginali, con introiti non oltre il 10% del ricavo complessivo.

LE COOPERATIVE AGRICOLE

Fra le società agricole più conosciute rientrano le cooperative agricole e i consorzi.

La cooperativa agricola ha come finalità coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici, oltre che scopo mutualistico tra i soci che la costituiscono.

I CONSORZI AGRARI

Il consorzio, invece, identifica quella l’aggregazione volontaria legalmente riconosciuta di diversi produttori, che istituiscono una disciplina e regole comuni per lo svolgimento di determinate attività d’impresa.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI : COLTIVATORI DIRETTI E SOCIETA’ AGRICOLE

Le società agricole, in possesso dei requisiti sopra elencati, possono inoltre usufruire di tutte le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette e creditizie, prima del D.Lgs n. 99/2004 riservate esclusivamente ai coltivatori diretti.

In fase di acquisto dei terreni, ad esempio, la società potrà richiedere  le agevolazione relative all’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Nella prossima puntata affronteremo l’interessante profilo dell’insolvenza dell’impresa Agricola e rileveremo come a tutt’oggi la giurisprudenza di merito comincia a non essere assolutamente certa, cosi come in passato, che l’Impresa Agricola vada esclusa dal perimetro della c.tta “Fallibilità”.

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