Concessa proroga del 2 acconto delle imposte 2024
Concessa la proroga del versamento del secondo acconto delle imposte dal 2 dicembre al 16 gennaio.

Concessa la proroga del versamento del secondo acconto delle imposte dal 2 dicembre al 16 gennaio.

La proroga riguarderà le persone fisiche con partita iva e ricavi o compensi entro i 170mila euro abbraccerà inevitabilmente anche i maggiori acconti dovuti per effetto dell’adesione al Cpb ovviamente per i soggetti che hanno sottoscritto l’accordo fiscale nei termini ordinari del 31 ottobre scorso o in quelli “lunghi” del 12 dicembre 2024.

Inevitabilmente perché la proroga del versamento avrebbe attratto automaticamente l’eventuale maggior acconto da concordato calcolato con il metodo previsionale (il conguaglio), ovvero tenendo in considerazione l’eventuale incremento di reddito 2024 proposto dall’agenzia delle entrate e rilevato sotto forma di irpef o sostitutiva da forfettario, e non poteva quindi escludere la maggiorazione da versare con codice tributo specifico in caso di utilizzo del metodo storico.

La proroga approvata

La disposizione, di fatto un clone di quella disposta lo scorso anno con l’articolo 4 del dl 145/2023 (il c.d. decreto anticipi), concederà unicamente per l’anno d’imposta 2024, la possibilità alle persone fisiche titolari di partita IVA che nell’annualità precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, di effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Il clone normativo non ha specificato nulla in merito agli effetti di questa posticipazione/dilazione su una posta di acconto non presente nel 2023 ovvero quella legata e dovuta in seguito all’adesione al concordato preventivo biennale.

Ai sensi degli articoli 20 e 31 del dlgs 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il concordato preventivo biennale) per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, l’acconto delle imposte sui redditi e dell’irap prevede metodi di determinazione con delle differenze rispetto a quegli ordinari.

E’ consentito infatti ai contribuenti sottoscrittori del patto di applicare il metodo storico, ovvero sulla base dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, versando per le imposte sui redditi una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, mentre per l’irap di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17.

Per i forfettari invece la maggiorazione da metodo storico è pari al 10% (3% per quelli in start up) della differenza tra reddito concordato quello d’impresa o lavoro autonomo dichiarato per il 2023.

In caso invece di utilizzo del metodo previsionale, ovvero sulla base di dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Indipendentemente dalla metodologia scelta quindi l’effetto della disposizione ovvero quello di posticipare al 2025 e dilazionare il secondo acconto delle imposte attrarrà anche il maggior ammontare dovuto a seguito dell’adesione all’accordo fiscale.

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