Contributi a favore dei produttori di vino siciliani
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Pubblicato l’invito della regione sicilia per la presentazione dei progetti a valere sull’OCM VINO promozione paesi terzi.
Possono partecipare esclusivamente i soggetti le cui produzioni di vino e le operazioni di imbottigliamento vengano svolte all’interno del territorio della regione Sicilia.
PRODOTTI: La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati definite all’art. 5 del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016: i vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all’allegato VII – Parte II del regolamento,i vini spumanti di qualità,i vini spumanti aromatici di qualità,i vini con l’indicazione della varietà.
BENEFICIARI:a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;b) le organizzazioni interprofessionali; e) le organizzazioni di produttori; d) i Consorzi di tutela autorizzati e loro associazioni e federazioni; e) i produttori di vino; f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e), d), e), f) ed h); h) i Consorzi e le Associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari, le Società Cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino;i) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera e).
PROGETTI:  durata minima di 12 mesi e durata massima di 24 mesi.
AZIONI AMMESSE: a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente; b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione; d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.
CONTRIBUTO: L’importo del sostegno a valere sui fondi europei non può superare il 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali. La residua percentuale è a carico del beneficiario. Tale percentuale di intervento pubblico, può essere integrata con fondi regionali e può essere elevata fino al massimo dell’80%, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale e per i soggetti di cui all’art. 3 dell’art. 3 del DM n. 32073 del 18 aprile 2016.
DOMANDA: scadenza 27 giugno 2017.

La regione Sicilia ha pubblicato l’invito per la presentazione di progetti regionali relativi alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno, per la campagna vitivinicola 2016/2017

  • Possono partecipare al presente invito esclusivamente i soggetti di cui all’art.3 del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016 le cui produzioni di vino e le operazioni di imbottigliamento vengano svolte all’interno del territorio della regione Sicilia.

PRODOTTI

La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati definite all’art. 5 del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016:

  • i vini a denominazione di origine protetta,
  • i vini ad indicazione geografica di cui all’allegato VII – Parte II del regolamento,
  • i vini spumanti di qualità,
  • i vini spumanti aromatici di qualità,
  • i vini con l’indicazione della varietà.

Le caratteristiche dei vini sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto.

  • I predetti vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.
  • Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini a IGT, DOC e DOCG dovrà essere indicata l’origine dei vini.

In coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea vigente, i beneficiari del sostegno devono avere adeguata disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l’azione promozionale.

BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici della misura e presentare i progetti i seguenti soggetti:

a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
b) le organizzazioni interprofessionali;
e) le organizzazioni di produttori;
d) i Consorzi di tutela autorizzati e loro associazioni e federazioni;
e) i produttori di vino;
f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e), d), e), f) ed h);
h) i Consorzi e le Associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari, le Società Cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino;
i) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera e).

PROGETTI

I progetti hanno durata minima di 12 mesi e, in considerazione del termine della programmazione di cui al Programma Nazionale di Sostegno del Vino 2014/2018, redatto secondo quanto previsto all’art. 2, par. 1, del Regolamento (CE) n. 555/2008, durata massima di 24 mesi.

  • I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione.
  • Il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso prodotto nel medesimo paese terzo nella stessa annualità.
  • Tale preclusione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei.
  • Durante la realizzazione dei suddetti progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.

AZIONI AMMESSE

Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi:

  • a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
  • b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione
    biologica vigenti nell’Unione;
  • d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo
    complessivo del progetto presentato.

CONTRIBUTO

L’importo del sostegno a valere sui fondi europei non può superare il 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali. La residua percentuale è a carico del beneficiario.

  • Tale percentuale di intervento pubblico, può essere integrata con fondi regionali e può essere elevata fino al massimo dell’80%, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale e per i soggetti di cui all’art. 3 (Soggetti beneficiari) dell’art. 3 del DM n. 32073 del 18 aprile 2016.

DOMANDA

  • Scadenza 27 giugno 2017
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